Legge 11 aprile 2000,
n.83
Modifiche ed integrazioni della legge 12
giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati.
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga:
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione
dal lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: ".I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo
di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata
e le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito
ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del
servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le
seguenti: ", nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli utenti"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio,
da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresi'
indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario
ad evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione
da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa
la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti
contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste
procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per
entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero
ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste
da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che
il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero
ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso
e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se
lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o
dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalita' del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93"
fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima legge"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici
di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente
legge".
6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata."
e' inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto
un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi
del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale
e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente
alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni,
a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
incida sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
1, e' esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento
con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo
1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di
garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione.
I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un
termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5
dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello
di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo
1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione
di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo
4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1
del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione
di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come
sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera
la provvisoria regolamentazione.
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: ", primo periodo," sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino
a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti:
"i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la
durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico
complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire
50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravita'
della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita'
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse dalle trattative
alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione
del comportamento".
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3
e' abrogato.
4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano
i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino
le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi
loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo
stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto
conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva,
dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti
e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi
dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle
prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo
2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro".
5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma
4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti
i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative,
la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente
per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della
consistenza associativa, della gravita' della violazione e della
eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero
sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo
di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,
n. 281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse
o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento
di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali
che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni
e delle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli
2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti,
che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere
di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta
giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la
propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera
le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione
di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette
alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro
competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di
garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali
per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che
non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata
dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
Art. 4.
1. - I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12
giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Art. 5.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito
il seguente:
"Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute
ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad
agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in
deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso
articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese
del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti
degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando
lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza
al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli
utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo
2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti
di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualita' e
di efficienza".
Art. 7.
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione
o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme
di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia
ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli
altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni
a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere
dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono
un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza
le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1.
2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva
ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia' proclamate,
la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da
parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono
e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure
idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico
compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente,
abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza e' adottata non
meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi
siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo
durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle
parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi
siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione
nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o
dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia
mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e
la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere".
Art. 8.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo"
sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di
lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire
400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo
di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni
dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della
consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che
ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Art. 9.
1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti:
"La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando
o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione
individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale
di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale
in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori
ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista
per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano
sul fondo di cui al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire
423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 10.
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate
ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere
il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo
1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione,
sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili.
Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere
entro il termine di venti giorni, l'indisponibilita' delle parti
a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure
di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla
agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di
un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta
i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede
nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente
lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione
di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni
degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o
similari nonche' degli accordi sottoscritti nello stesso settore
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni
indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere,
per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali
di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono essere contenute
in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di
personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato
dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilita' di servizi alternativi
o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalita' di cui
all'articolo 1 e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione
dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura
di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta
percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione,
per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico
riguardo alla necessita' di garantire livelli di funzionamento e
di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi,
in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo
1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni
indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono
parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell'idoneita' degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera
sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione
di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte
di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
puo' inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel
caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralita'
di amministrazioni ed imprese la Commissione puo' convocare le amministrazioni
e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali,
accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali,
e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere
omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto
conto delle esigenze del servizio nella sua globalita';
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, puo'
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,
per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione
e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia,
e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare,
con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero
a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione,
ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive
proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase
precedente all'astensione collettiva, e puo' invitare, con apposita
delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione
in conformita' alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione
differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni
di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti
sindacali diversi e puo' invitare i soggetti la cui proclamazione
sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire
l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorita' competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva puo' derivare un imminente e fondato
pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine
alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per
prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel
termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle
sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati
ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi
proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale,
puo' acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle
altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia
e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza
dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti
che riguardano l'interesse degli utenti puo' acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano
i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione della presente
legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi
o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza
o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera,
le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento
e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o
contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater,
il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze
o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli
accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre
misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione,
di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche
le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o
i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere
della Commissione, nonche' gli accordi o contratti collettivi di
cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile
a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi
o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali,
valutando la conformita' della condotta tenuta dai soggetti collettivi
ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme
di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti
delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite
i mezzi di informazione".
Art. 11.
1. All'articolo 14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: "puo' indire" sono sostituite dalla seguente:
"indice".
Art. 12.
1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' abrogato.
Art. 13.
1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto"
sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, nonche'".
Art. 14.
1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma
1 e' aggiunto, il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione
di garanzia in materia di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice
del lavoro".
Art. 16.
1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno
1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente
al 31 dicembre 1999, 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al
31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente
al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per
il pagamento delle sanzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Di liberto
__________________
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5857):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema),
dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza) e dal Ministro del
lavoro (Bassolino) il 25 marzo 1999.
Assegnato alla commissione XI (Lavoro), in sede referente, il 19
aprile 1999, con pareri delle commissioni I; V e X.
Esaminato dalla commissione XI il 21 e 28 aprile 1999;
22 luglio 1999; 15, 22, 23, 28 e 29 settembre 1999; 6 e 27 ottobre
1999.
Relazione scritta presentata il 28 ottobre 1999 (atto n. 5857-5518-5684/A
- relatore on. Guerzoni).
Esaminato in aula il 29 ottobre 1999; 14 marzo 2000 ed approvato
il 15 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4539):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali) e alla 11a
commissione (Lavoro), riunite in sede referente il 23 marzo 2000
con parere delle commissioni 2a, 5a, 8a, 10a, 12a e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 11a il 29 e 30 marzo 2000.
Esaminato in aula il 3 aprile 2000 ed il 4 aprile 2000.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati.
Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della
legge) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'art. 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili
per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del
presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo
di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata
e le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito
ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza
di cui all'art. 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione
di garanzia di cui all'art. 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto
del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2,
dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio,
da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'art. 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993,
le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione
e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al
comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione
dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti
alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione
dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione
periodica, e devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo,
quando cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia
oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi pubblici di
cui all'art. 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono
essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le
procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso
il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza
dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia
parte;
se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o
dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalita' del comma 3.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto
sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno
garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'art.
1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi
sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili,
nonche' al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione
e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita' delle prestazioni
individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni
pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici di autoregolamentazione
e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla
Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice
del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo
scopo altresi', di favorire lo svolgimento dei eventuali tentativi
di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire
di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'art. 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993
e nei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della
presente legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme
adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero,
dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero
e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione dal lavoro sia terminata.
Salvo che sia intervenuto un'accordo tra le parti ovvero vi sia
stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita'
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione
sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini
previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva
diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani
e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti
o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali prevista
da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici
dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione
di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti
gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni
ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni,
nonche' le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali
obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di
cui all'art. 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo
e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).
- 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando
non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita'
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le
pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano
le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e
delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita',
le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge
20 maggio 1970, n. 300 e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770
e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita'
di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria
del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione
di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'art. 47-bis, sono definite la composizione dell'organismo
di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita'
delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'.
Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle
organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite
in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito
agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei
dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste
dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi'
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti
con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo.
Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il
funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita'
con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze
sindacali anziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma
2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali
la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva
i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni
o da altre disposizioni della legge e delle contrattazione collettiva.
Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria
del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,
gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti,
in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture
periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata,
in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo
45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989,
n. 430".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146:
"Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono considerati
servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica
del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione
o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare
e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi,
in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme
delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art.
2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione
civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi: le dogane, limitatamente al controllo
su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali
e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza
degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari
ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di
detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui
beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione:
i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,
aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento
con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario
al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti
della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione
dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita'
dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva
pubblica".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione
delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art.
2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta
attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla
gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive
del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello
stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario,
il relativo importo e' versato dal datore di lavoro all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni
di cui all'art. 2, sono sospesi, i permessi sindacali retribuiti
ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione,
ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque
per un ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000
e non superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa,
della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche'
della gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
Le medesime organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse
dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi
dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3. (Abrogato).
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi
pubblici di cui all'art. 1, comma 1, che non osservino le disposizioni
previste dal comma 2 dell'art. 2 o gli obblighi loro derivanti dagli
accordi o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma
2, o dalla regolazione provvisoria della commissione di garanzia,
o che no prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui
all'art. 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000, tenuto conto della gravita'
della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio
eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono
soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni,
in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui
all'art. 2-bis, o della regolazione provvisoria della commissione
di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma
3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro sezione - ispettorato del
lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative,
la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente
per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della
consistenza associativa, della gravita' della violazione e della
eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero
sul servizio pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo
di L. 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del
lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui la presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,
n. 281, delle autorita' nazionali o locali che via abbiano interesse
o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento
di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali
che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni
e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli
2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti,
che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere
di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta
giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la
propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera
le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione
di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette
alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro
competente.
4-quinquies. L'I.N.P.S. trasmette trimestralmente alla Commissione
di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che
non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata
della Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) gia' modificato dell'art. 6, comma
1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale
nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali
delle associazioni sindacali nazionali che via abbiano interesse,
il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato
ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino
alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso, e' ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti
al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli
413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da
una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione
dei provvedimenti lesivi della predette situazioni, propongono il
ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita'
di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso
e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide
con sentenza immediatamente esecutiva.
(Abrogato).
(Abrogato).
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. - 1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di violazione di
clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute
negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro,
che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 30 luglio 1998,
n. 281:
"Art. 3. (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art.
5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto delle parti
e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria
della pretura del luogo nel quale si svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale,
lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione
del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedure civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla contingenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".
- Per il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. - 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori
di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni
contenute nell'ordinanza di cui all'art.
8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni
giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla
gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente,
da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni
dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000
per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza
economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo
e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni
sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza
di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla
sanzione amministrativa della sospensione dell'incarico, ai sensi
dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore
a un anno.
3. Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita'
che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. - 1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge, al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte
ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, su designazione
dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del
lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica; essa puo' avvalersi della consulenza di esperti
di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal
conflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente distinti
nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale,
anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti
di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unita'.
Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando
o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime. Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura
prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contrasti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti
accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.
Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone
che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni
di datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti
organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di
servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata
per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola
volta.
4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e delle
imprese, nonche' dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali.
Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di quelle degli Osservatori
del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative
al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti
da un apposito fondo istituto a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a
garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito
della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e dei procedimenti di decisione di controllo):
"13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle
dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un contingente,
non superiore nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico
e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a carico di queste ultime".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge
15 maggio 1997, n. 127:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando,
le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta".
Note all'art. 10:
- Per il titolo della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle
note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. - 1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione
o le modalita' di effettuazione delle prestazioni indispensabili
di cui al comma 2 dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12,
di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione
o impresa erogatrice del servizio, indi'ce sempre che valuti idonee,
ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1, le clausole o le modalita'
controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante
il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si
riferisce il dissenso, indicando le modalita' di svolgimento, ferma
restando la valutazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla
sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende
allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta
con modalita' che assicurino la segretezza del voto e garantiscano
la possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi diritto.
La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi
in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo
tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non
adeguate le misura individuate nel contratto od accordo eventualmente
stipulato dopo la consultazione stessa".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. - 1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi
diversamente disciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla
legge 23 maggio 1980, n.
242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 luglio 1978,
n. 382, e dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori
i soggetti indicati all'art. 2083 del codice civile".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773:
"Art. 2 (Art. 2 T.U. 1926). - Il prefetto, nel caso di urgenza
o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto che vi ha interesse puo' presentare
ricorso al Ministro per l'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 38. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica,
di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza
della forza pubblica.
2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando
i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui
al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dei servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma
1, nonche' dall'art. 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente
del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi
di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ad
un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri
e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti
di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario
per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2,
il prefetto provvede con propria ordinanza".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile:
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
si veda nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
si veda nelle note all'art. 13.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si
veda nella nota all'art. 8.
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