Legge 31 dicembre 1996 N. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali
Testo coordinato con le modifiche introdotte
dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255,
8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51,
11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282. Le modifiche
sono in corsivo.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreché i dati non siano destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli
18 e 36.
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma
1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6
e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui
alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli
7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio
di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste
in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale
si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente
ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero
delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento
e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal
notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui
si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare
la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata
può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4,
lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento
di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22,
comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo
24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti
indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice
di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente
collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata
dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di
dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica
in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non
è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente
a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione
del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione
della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione
di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non
oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento
di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata,
e limitatamente alle categorie di dati di interessati, di destinatari
della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei
dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative
culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero
da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro
e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente
a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a
tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi
di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,
ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera
l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge
di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui
all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità
di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità
di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare,
a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente
alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i
dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in
atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a)
e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero,
per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma
5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne
faccia richiesta
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono
essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I
Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può
essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi
scopi.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data
al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
La medesima disposizione non si applica, altresì, quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art.
11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art.
15
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto
della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate
sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando
la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati
da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione,
nonchè relativi ai soggetti che con riferimento a finalità
di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge,
e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione
ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3,
la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge
e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia
e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante,
sono individuate modalità semplificate per le informative
di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti
di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti
le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da
parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato,
per conto di più titolari di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento,
del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto
di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta
di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina generale, detenuti
da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche
effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del
presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici,
che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti
di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni
sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice
di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non
si applicano quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli
22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità.
Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, inparticolare
quello dell'essenzialitè dell'informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di trattare
i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura
dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione
con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva
dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio
della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono
soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non
si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.
27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta,
con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto
dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine
è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero,
se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.
La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante,
se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede,
il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di
una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai
commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma
2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in
deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle
inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art.
30
Istituzione del garante
1. è istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito
da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che
siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina
il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di
un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente
con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione
del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera
l), del presente articolo, può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento
dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un
suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano
anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità
ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono
disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto
motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti
sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4
e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi
di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.
121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge,
o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono
delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto,
in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore
a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico
del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il
Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale
in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli
incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorit` amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata
in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui
all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio
1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento,
è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento
e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta
indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità
di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico,
fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi
livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione,
il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione
dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8
maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto
a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli
concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere
vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato
di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati
per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando
le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante
ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui
è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo
VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete
o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino
ad un anno.
Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con
la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22,
23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva
nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi
a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso
per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto
e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo,
sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
31, comma 1, lettera i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art.
40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge
23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile
1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino
al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi
in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma
3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati
di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30,
le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione
per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che
prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30
novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative
a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della
presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli
10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre
1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. è istituita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità"
ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle
carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi
i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì
fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento
previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2,
della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante
per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981,
n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto
a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121
del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo
di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo
comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215
milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che
non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.
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