Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
(Testo coordinato con le modifiche apportate
dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1998 uno o piu' decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118
e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente
legge. Ai fini della presente legge, per oconferimentoo si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per
"enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita'
montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni
e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta'
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e
i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale
e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico
del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute,
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,
per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione
dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo
1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della
rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti
da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta'
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi
degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'
i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione
tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento
avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando
l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente,
con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli
di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi
nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza
e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali
e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle
funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrita'
di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture
sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato pua avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di
uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con
gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano,
per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni
e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della conseguente
peculiare realta' istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni, in conformita' ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni
che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze
degli enti locali. Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo
1. 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della generalita'
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province
e alle comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilita'
pubbliche anche al fine di favorire l assolvimento di funzioni e
di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni
e comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente piu'
vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione
delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni
e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata
con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede
anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione "periodo
soppresso" in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente
e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'
dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle
relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi
di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e
le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano perfezionati
entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria
e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000
il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalita'
per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella
gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre
regole di concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1 gennaio
2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto
di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi
di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi
e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo
12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando
momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il
sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei
servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali,
strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione
e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione
della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi
e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita'
relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione
e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di
aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo
alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza
e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di cui al comma
3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro
sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge
di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate
agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite
le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione
di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 5.
1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione
della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. "periodo soppresso" Alle spese necessarie per il funzionamento
della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci
interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo
5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che
devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane;
tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente
i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al
contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali
compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito
il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma
1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni
ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con
la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri pua provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti
in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui
ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai
quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo"
fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita'
economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Nell'emanazione del
decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo
la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali
di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno
a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso
la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno
delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa
e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
CAPO II
Art. 11.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998 uno
o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione
e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche
ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche'
gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni
della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i
decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate
entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione
dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione
politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme
le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire
la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai
fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio
del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto
per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli
di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire
un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla Corte dei conti, che pua richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi
al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia
mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta
giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative
e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali
di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e
le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione
da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo
e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo
degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con
i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla
lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale"
sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali
in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni
di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche
ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi "periodo soppresso"
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite
le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza
dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli
3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche
con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi
e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione
delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture
di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni,
sulla base di criteri di Omogeneita', di complementarieta' e di
organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque
forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente
dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il
rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento
e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano
operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee
e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,
a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita'
e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva
e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune
modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche
istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali
esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione
del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in
via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai
sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei
posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche
e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita'
di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri pua disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da
adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti
pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge
23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza
che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo
6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6.
I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla
emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria
o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento
non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali
negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di
organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piu'
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano
a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono
tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro.
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui
al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione
del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attivita' gia' espletate ivi comprese quelle
relative a progetti in corso, i progetti piu' strettamente finalizzati
alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia
e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione
e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie.
Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruita' dei costi
di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione
della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati
o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi
non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro
per la funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso delle spese
per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente
ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli
2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per
l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione
previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo
2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303,
nonche' per attivita' di studio e ricerca per l'elaborazione di
schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti
attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa
e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione,
e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per
la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione
delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento,
di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato
o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico
e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli
uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso".
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui
al comma 1.
Art. 18.
1. - Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma
1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo
14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi
e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti
nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle
procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni
per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta' operative
di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita',
di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di
intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e
per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un
momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino
degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi
da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di
programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo
14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del personale
e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad Organismi
costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di
settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca,
anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna
tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare,
con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di intervento
e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale
carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino
del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore
o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione
e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalita'
e la mobilita' dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente
capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
CAPO III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio
della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In
allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per
le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita'
territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni
e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo
comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cia corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di
cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della
loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica
e controllo;
h) ricollocata come lettera f) al termine del comma 1 dell'art.
17.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato
1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso
di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto
al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando
la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta'
e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per
la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e'
emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di
norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo.
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi
si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali
di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite
alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione
ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti
tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga
alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo
355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.
297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali
o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta'
delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per
almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale
e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono
i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento
della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative
che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia
sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale,
da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita'
che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che
quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita'
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive
per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche
per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al
comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard
di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della
flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo
delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie
innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in
materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo
classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti,
secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione
e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta
di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto
per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure
e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica
e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono
e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle
strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a
fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione
a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.
Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati
al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche,
ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con
gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali
istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti
stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali
per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per
le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui
al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12
e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio
della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione
di nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita'
giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.
I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie
e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita'
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato
in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione
e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche
in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali
e termali e la vigilanza sulle attivita' relative. "periodo
soppresso". Le partecipazioni azionarie o le attivita', i beni,
il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende
termali, gia' inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende
termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti
a titolo gratuito alle regioni alle province autonome e ai comuni
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base
ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia
autonoma o i comuni, entro novanta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro
del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci
delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o
in parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni
ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì
prevedere forme di gestione attraverso societa' a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni
territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro
il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in
deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita'
dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire
la valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e
curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza
delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli interessi
turistici.
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione
ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento
ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55, e successive
modificazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo
5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le
spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6,
e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro
straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi
agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o
da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285,
e successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e successive modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e successive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica
di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269,
e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,
e successive modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge
23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di
suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private,
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione
di atti di liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita':
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel
caso di piu' domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento
di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di infermita', concessione di
equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei
Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali
degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di
modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di
personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43,
articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e
successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti
e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di
consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici
del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione
e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione
generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio
del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennita'
di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per
attivita' didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneita' con esclusione
degli esami di maturita' e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150;
dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo
199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione,
promozione, idoneita', compimento e diploma nelle accademie e nei
conservatori con esclusione degli esami di maturita' e di diploma
finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento
di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi
a determinate attivita' industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata
svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
con personalita' giuridica di diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma
2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3,
4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana
contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro
a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione
17 - Ministero della sanita').
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti
concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche,
per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione
di forme, modalita' e limiti dei medesimi finanziamenti e della
proprieta' dei risultati, nonche' per incentivare la ricerca, l'innovazione
e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge
1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n.317;.
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione
dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialita' medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi
medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle
leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per
la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati
ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1 marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria
femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia
dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito
all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del
commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali
all'ingrosso e dei mercati agro- alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria
giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione
degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione
di progetti-pilota nel settore agro- alimentare in Paesi non appartenenti
all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti
all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese
italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti
ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti
inerenti all'esportazione di merci e servizi nonche' alla cooperazione
economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi
per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il
commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari
e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio
italiane all'estero:
legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a societa'
ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori
e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per pesare: legge 10 ottobre
1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati
per finalita' turistiche, ricreative e per la realizzazione e la
gestione di attivita' commerciali, ricreative, sportive, turistiche
e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza
per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attivita'
imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attivita' commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilita' da parte della Commissione
provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione
latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione
di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti,
vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione
e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16
giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.
legge 17 gennaio 1994, n. 47.
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed
assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione
guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta':
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione
delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle
aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza
del divieto di cumulo fra pensione ed attivita' lavorativa subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle
imprese e delle societa' commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro
e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione
e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attivita' e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro
delle imprese per le attivita' di installazione, di ampliamento
e di trasformazione degli impianti;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attivita' ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attivita'
di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane od al Registro delle imprese;
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla
osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani,
fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione
ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidita' civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico
idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attivita' imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive
modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni
in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze
farmaceutiche e specialita' medicinali gia' in uso all'estero e
per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e
protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla
formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge
12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
ALLEGATO
Art. 7. della LEGGE 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole:
"e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione
ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole:"e di coordinarle con"
sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri
direttivi per"; la parola: "emanati" e' sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad
ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di
agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata come
lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e
ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno
o piu' comuni. Possono altresi'" sono sostituite dalle seguenti:
"ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono
altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente
interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte
le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490.".
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