Legge 24 novembre 2000, n. 340
"Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
Legge di semplificazione 1999"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 275 del 24
novembre 2000)
Capo
I
NORME
IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art.
1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1.
La presente legge dispone, ai sensi dellarticolo 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nellallegato
A ovvero la soppressione di quelli elencati nellallegato
B, entrambi annessi alla presente legge.
2.
Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui allallegato A annesso alla presente legge si provvede
con regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi,
criteri e procedure di cui allarticolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui allallegato B annesso alla presente
legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti
ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi
procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4.
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Nelle materie di cui allarticolo 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente
la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dallarticolo
2, comma 2, della presente legge e dallarticolo 7 del testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b)
allarticolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni
a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi
annuali di semplificazione";
c)
allarticolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d)
allarticolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e)
nellallegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri:
3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81,
88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f)
al numero 18 dellallegato 1, dopo le parole: "Procedimento
di espropriazione per causa di pubblica utilità" sono
aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g)
il numero 94 dellallegato 1 è sostituito dal seguente:
"94.
Procedimento per liscrizione, variazione e cancellazione
dal registro delle imprese:
legge
29 dicembre 1993, n. 580;
decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h)
il titolo del numero 97 dellallegato 1 è sostituito
dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso
dei requisiti previsti per lesercizio delle attività
di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i)
il titolo del numero 98 dellallegato 1 è sostituito
dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso
dei requisiti previsti per lesercizio delle attività
di autoriparazione";
l)
dopo il numero 98 dellallegato 1 è inserito il seguente:
"98-bis.
Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti
per lesercizio delle attività di pulizia:
legge
25 gennaio 1994, n. 82;
decreto
del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
7 luglio 1997, n. 274";
m)
al numero 105 dellallegato 1, dopo le parole: "Procedimenti
per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte
le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività
edilizie".
5.
Allarticolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole:
", per non più di un triennio," sono soppresse.
6.
Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse
le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo,
le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche
in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui allarticolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b)
il comma 3 dellarticolo 3 è abrogato;
c)
allarticolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
della materia ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400";
d)
allarticolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
"f-bis)
da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e)
allarticolo 7, comma 2, lalinea è sostituito
dal seguente:
"Al
riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante lemanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto
e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative
e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in
base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali,
comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo
e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dellarticolo
14 e dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:";
f)
allarticolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g)
larticolo 8 è abrogato;
h)
allarticolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino"
sono soppresse;
i)
allallegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione
e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50),
51), 52), 54);
l)
il numero 30) dellallegato 1 è sostituito dal seguente:
"30)
procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, nonchè allattività
di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione
dei revisori dallesercizio dellattività di
controllo dei conti:
decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge
13 maggio 1997, n. 132;
legge
8 luglio 1998, n. 222".
m)
al numero 43) dellallegato 1 le parole: "in nome e"
sono soppresse;
n)
allallegato 2 è soppresso il numero 5);
o)
dopo il numero 7) dellallegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis)
Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
allestero, listruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e lintegrazione dei sistemi formativi.
7-ter)
Debito pubblico.
7-quater)
Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7.
Allarticolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dallarticolo 2, comma 4, della legge
16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse
le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8.
Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino
delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa, che regolano
i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui allarticolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo
quanto disposto dallarticolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento
delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a)
le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dellarticolo
72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b)
le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato
di produrre effetti, ai sensi dellarticolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento,
del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art.
2.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
1.
Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificati dallarticolo 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione,
possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi
consentano. In tal caso lamministrazione competente per
il rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso luso di strumenti informatici
o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi.
Art.
3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità
di rilevante interesse pubblico)
1.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di cui è necessario acquisire la certezza o verificare
lesattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio, degli archivi dellamministrazione certificante,
finalizzata allaccertamento dufficio di stati, qualità
e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dai cittadini. Per laccesso diretto ai propri archivi lamministrazione
certificante rilascia allamministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni
di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente.
Art.
4.
(Rilascio
e rinnovi dei passaporti)
1.
Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio
e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei
comuni di residenza dei richiedenti.
Art.
5. (Tutela
dei consumatori e degli utenti)
1.
Dopo la lettera g) del comma 4 dellarticolo 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis)
segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti
od ostacoli, relativi allattuazione delle disposizioni in
materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante lIspettorato della
funzione pubblica".
Art.
6. (Attività
istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1.
Dopo larticolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, è inserito il seguente:
"Art.
27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)
1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti
a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività
istruttorie nellambito del procedimento di cui al regolamento
previsto dallarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59, per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione,
la riconversione di impianti produttivi e per lesecuzione
di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono
alladozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento
delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare
il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al
citato regolamento".
Art.
7. (Testo
unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali
e ai contratti darea)
1.
Nellallegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis)
Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali,
ai contratti darea ed agli altri interventi di cui allarticolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2.
Nella predisposizione del testo unico di cui allallegato
3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma
1 del presente articolo, il Governo prevede anche lattribuzione
al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative
ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare
e coordinare la disciplina del settore.
Art.
8. (Utilizzo
di siti industriali per la sicurezza e lapprovvigionamento
strategico dellenergia)
1.
Luso o il riutilizzo di siti industriali per linstallazione
di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento
strategico dellenergia, della sicurezza e dellaffidabilità
del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione
dellofferta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato, di
concerto con il Ministero dellambiente, dintesa con
la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale
liquido. Il soggetto richiedente lautorizzazione deve allegare
alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2.
Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
svolge listruttoria nominando il responsabile unico del
procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.
Listruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.
Il soggetto richiedente lautorizzazione, contemporaneamente
alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1,
presenta al Ministero dellambiente uno studio di impatto
ambientale attestante la conformità del progetto medesimo
alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dellambiente
nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4.
Qualora lesito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta
di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle
proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente
tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale
ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5.
Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si
conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione
e lesercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato
con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, di concerto con il Ministro dellambiente,
dintesa con la regione interessata. In assenza del nulla
osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio
dei ministri che provvede ai sensi dellarticolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dallarticolo
12 della presente legge.
Capo
II
MODIFICHE
ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA
DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art.
9.
(Ricorso
alla conferenza di servizi)
1.
Larticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
lamministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando lamministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dallinizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per
lesame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività
o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dallamministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
linteresse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si
continua ad applicare larticolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. Lindizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4.
Quando lattività del privato sia subordinata ad atti
di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata,
anche su richiesta dellinteressato, dallamministrazione
competente per ladozione del provvedimento finale.
5.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2.
Per lapprovazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ai sensi dellarticolo
10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza
di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato
spa, ai sensi della presente legge e con riferimento allarticolo
25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso
di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle
Ferrovie stesse localizzati nellambito regionale.
Art.
10. (Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1.
Larticolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dallarticolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è sostituito dal seguente:
"Art.
14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata
per progetti di particolare complessità, su motivata e
documentata richiesta dellinteressato, prima della presentazione
di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione,
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia
entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi
della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio dimpatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione
non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nellambito di tale conferenza,
lautorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura
di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative,
compresa lalternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica lesistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano,
indica nellambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5.
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni
in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca
la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso
o concessione di lavori pubblici, lamministrazione aggiudicatrice
convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni".
Art.
11.
(Procedimento
della conferenza di servizi)
1.
Larticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dallarticolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è sostituito dal seguente:
"Art.
14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, leffettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso, lamministrazione
procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni
successivi alla prima.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dellistanza
o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis,
le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per
ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza
non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, lamministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dellarticolo
14-quater.
4.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del
relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime
in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità
di approfondimenti istruttori.
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta
la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma
3 dellarticolo 14-quater, nonchè quelle di cui agli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dallorgano
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa.
7.
Si considera acquisito lassenso dellamministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dellamministrazione rappresentata e non abbia notificato
allamministrazione procedente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione
del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
8.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
allesame del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati".
Art.
12. (Dissensi
espressi in sede di conferenza di servizi)
1.
Larticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dallarticolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è sostituito dal seguente:
"Art.
14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza
di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,
non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dellassenso.
2.
Se una o più amministrazioni hanno espresso nellambito
della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dellamministrazione
procedente, questultima, entro i termini perentori indicati
dallarticolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione
è immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da unamministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
è rimessa al Consiglio dei ministri, ove lamministrazione
dissenziente o quella procedente sia unamministrazione statale,
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali,
nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dellistruttoria, decidano
di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore
a sessanta giorni.
4.
Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono
adottate con lintervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione
di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza
diritto di voto.
5.
Nellipotesi in cui lopera sia sottoposta a VIA e in
caso di provvedimento negativo trova applicazione larticolo
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303".
Art.
13. (Disposizioni
in materia di trasferimento di funzioni amministrative)
1.
Nellambito del trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dellarticolo
1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive
norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento,
come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì
tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria
connessi allesercizio della funzione trasferita, anche nel
caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi
di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove
si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge
ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in
tali casi, lamministrazione procedente è sempre tenuta
a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art.
14. (Abrogazioni
e norma di raccordo)
1.
Allarticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
da ultimo sostituito dallarticolo 5 della legge 18 novembre
1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto
dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente
legge.
2.
Il regolamento di cui allarticolo 3, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi
regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della
conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti da ciascuna
amministrazione interessata.
Art.
15. (Norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1.
Il comma 4 dellarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è sostituito dal seguente:
"4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento
ai sensi dellarticolo 24, comma 6, dellaccesso, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere,
nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo
il diniego o il differimento, lo comunica a chi lha disposto.
Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, laccesso è consentito. Qualora il richiedente
laccesso si sia rivolto al difensore civico, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte
del richiedente, dellesito della sua istanza al difensore
civico".
Capo
III
NORME
IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.
16. (Commissione
per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)
1.
È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti
di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre
1942, n. 1520.
2.
Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento
delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio
di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione
di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge, senza oneri aggiuntivi.
3.
Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio
1971, n. 90, sono abrogati.
Art.
17. (Programmazione
negoziata)
1.
Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli
4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e dellarticolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo
1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le
norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia,
le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale
degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri
atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
18. (Termini)
1.
I testi unici di cui al comma 4 dellarticolo 6 della legge
3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2.
Il termine per lesercizio della delega di cui allarticolo
8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato
in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Il termine indicato dallarticolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per lemissione dellordinanza-ingiunzione
da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4.
Il comma 4 dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, è sostituito dal seguente:
"4.
Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi
ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre
anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più
decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio
dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è
trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali".
5.
Il comma 6 dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, è sostituito dal seguente:
"6.
Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti
dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività
culturali può avvalersi dellopera di una commissione
composta da esperti, esterni o appartenenti allamministrazione,
particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nellambito
delle ordinarie unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".
6.
I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione
di domande al registro delle imprese di cui allarticolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio
delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui allarticolo
9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art.
19.
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici
a favore delle imprese)
1.
Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi
pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti
di cui ai commi 1 e 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli
stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità
alla normativa dellUnione europea, ai sensi dellarticolo
2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni
delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia
e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della
loro concessione ed erogazione.
2.
Al fine di garantire, nellambito del programma di cui allarticolo
17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle
attività di supporto tecnico svolte dallIstituto
per la promozione industriale (IPI) per lattuazione di quanto
previsto al comma 1, il Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato è autorizzato ad utilizzare il
finanziamento concesso nellesercizio 2000 entro un limite
di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17,
per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione
e sostenere i relativi oneri associativi.
Art.
20. (Rete
autostradale e stradale nazionale)
1.
Alla lettera b) del comma 4 dellarticolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata
di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve
le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere
autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art.
21. (Disposizioni
in materia di infrastrutture autostradali e viarie)
1.
Per la costruzione e laffidamento in gestione delle infrastrutture
autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nellordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici
o di servizi.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione
di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano
inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti
e nel programma triennale di cui allarticolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve
le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica
e alla valutazione di impatto ambientale.
3.
Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione
di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali
sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove
occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art.
22. (Piani
urbani di mobilità)
1.
Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione,
assicurare labbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico
ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, laumento
dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale,
la minimizzazione delluso individuale dellautomobile
privata e la moderazione del traffico, lincremento della
capacità di trasporto, laumento della percentuale
di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni
di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione
nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità
(PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti
linsieme organico degli interventi sulle infrastrutture
di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda
di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi
di controllo e regolazione del traffico, linformazione allutenza,
la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della
distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni
legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui
al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dallanno
2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore,
alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto
e mobilità, a decorrere dallanno finanziario medesimo
sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.
Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo
Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi
di investimento, per lattuazione degli interventi previsti
dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti
i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000
abitanti, dintesa con i comuni interessati, e le regioni,
nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso,
dintesa con i comuni interessati.
3.
Una percentuale non superiore al 5 per cento dellimporto
complessivo derivante dallattuazione del comma 1 è
destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche
o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di
cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del
restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui
allarticolo 22 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4.
Con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici e dellambiente, dintesa con la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti lelenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione
e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti,
i criteri di priorità nellassegnazione delle somme,
nonchè le modalità di erogazione del finanziamento
statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5.
Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei
progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili
sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art.
23. (Diritti
per la partecipazione a concorsi)
1.
Allarticolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono
sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle
predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque
fino ad un massimo di lire 20.000".
Art.
24. (Gare
informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni)
1.
A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su
uno o più siti informatici individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì
le necessarie modalità applicative.
2.
A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1
sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi
pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi
che gestiscono servizi pubblici, nonchè agli altri soggetti
obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle
procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3.
A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al
comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore
a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce
ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o
di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria
e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani
o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4.
Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le procedure di scelta del contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni
possono utilizzare ai fini dellacquisizione in via elettronica
ed informatica di beni e servizi.
5.
I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti,
la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione
delle procedure, comprese quelle relative alle modalità
di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6.
Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa lassistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione,
il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dellarticolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione
di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dellarticolo
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi
i primi due periodi del medesimo comma 19 dellarticolo 17
della legge n. 127 del 1997.
7.
Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo
sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8.
Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
25. (Accesso
alle banche dati pubbliche)
1.
Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari
di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni
del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso
gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle
proprie esigenze.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito
ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti
da chiunque conoscibili.
Art.
26.
(Istituzione dellUfficiale elettorale)
1.
Dopo larticolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina
dellelettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è
inserito il seguente:
"Art.
4-bis. 1. Alla tenuta e allaggiornamento delle liste
elettorali provvede lUfficio elettorale, secondo le norme
del presente testo unico.
2.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lUfficiale
elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei
comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti lUfficiale
elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3.
Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4.
Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve
essere approvata dal prefetto.
5.
Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del
Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario
prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può
delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario,
o impiegato del comune.
6.
In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni
di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate
a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata,
dal consigliere anziano".
2.
Il secondo comma dellarticolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"Esse
debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dallUfficiale
elettorale. Nel caso in cui lUfficiale elettorale è
la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono
essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della
medesima Commissione e dal segretario".
3.
Allarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale,"
sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari
o superiore a 15.000 abitanti,";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La
Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti
effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a
50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti
nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri".
4.
Il primo comma dellarticolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"Per
lelezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome
solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il
cui consiglio è composto da un numero di membri pari o
inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è
composto da più di 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età".
5.
Allarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni
con oltre 10.000 abitanti,";
b)
al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6.
Il primo periodo dellarticolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai
seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dallUfficiale
elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto,
su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui lUfficiale
elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale
è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri
della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7.
Allarticolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente
della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite
dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso
in cui lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della
stessa Commissione e dal segretario"
8.
Allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale,
con lassistenza del segretario," sono sostituite dalle
seguenti: "lUfficiale elettorale";
b)
al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione
elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle
seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui
lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della
Commissione e dal segretario".
9.
Al secondo comma dellarticolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con
lassistenza del segretario, dalla Commissione elettorale
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale
elettorale".
10.
Allarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dallUfficiale elettorale".
11.
Allarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali"
sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali
e delle Commissioni elettorali circondariali".
12.
Larticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art.
52. 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, lUfficiale
elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali
ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente
testo unico".
13.
In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale,
che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale
riferimento si intende allUfficiale elettorale.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
Art.
27. (Accelerazione
del procedimento di controllo della Corte dei conti)
1.
Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo
di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi
sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta
una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dellarticolo 81 della Costituzione,
delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto
dellatto, ovvero abbia sollevato, in relazione allatto,
conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso
per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie
e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2.
La Sezione del controllo comunica lesito del procedimento
nelle ventiquattro ore successive alla fine delladunanza.
Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni
dalla data delladunanza.
3.
Allarticolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, lultimo periodo è soppresso.
4.
Il procedimento previsto dallarticolo 25, secondo comma,
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato
dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più
parti dellatto sottoposto a controllo. Latto, che
si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le
Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro
trenta giorni dalla richiesta.
5.
Larticolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è abrogato.
Art.
28. (Norma
di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici
connessi allopera di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo
1982)
1.
Il comma 6 dellarticolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dallarticolo 11-ter del decreto-legge
12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6.
Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dallarticolo
3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato
per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato
dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di
urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle
priorità sancite dallarticolo 3 della legge 23 gennaio
1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art.
29. (Delega
al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi
in materia di commercio estero)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità
di cui allarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dallarticolo 1, comma 6, della presente legge,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo
recante il testo unico in materia di commercio con lestero,
con losservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia
di commercio con lestero, considerando, oltre alle esportazioni,
anche gli investimenti in grado di promuovere linternazionalizzazione
delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole
e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione
e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b)
coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con
quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dellinternazionalizzazione delle imprese.
Art.
30.
(Pubblicità delle fusioni
e scissioni delle società)
1.
Il comma quarto dellarticolo 2501-bis del codice civile
è sostituito dal seguente:
"Se
alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI
e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e liscrizione
del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2.
Nel comma primo dellarticolo 2502-bis del codice civile
sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lestratto
deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5),
6), 7) e 8) dellarticolo 2501-bis e la menzione dellavvenuta
iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
3.
Il comma primo dellarticolo 2503 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La
fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalliscrizione
delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore alliscrizione
prevista nel terzo comma dellarticolo 2501-bis, il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle
somme corrispondenti presso una banca".
4.
Nel comma secondo dellarticolo 2503-bis del codice civile
le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione"
sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto
di fusione"
5.
II comma quarto dellarticolo 2504 del codice civile è
abrogato.
6.
Larticolo 2504-sexies del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Art.
2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese). Alle iscrizioni
nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis
e 2504 conseguono gli effetti previsti dallarticolo 2457-ter".
7.
Il comma quinto dellarticolo 2504-octies del codice civile
è abrogato.
Art.
31. (Soppressione
dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)
1.
A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle
province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto
ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per lesecuzione
della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97,
convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno
1950, n. 481, sono abrogati.
2.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate
allufficio del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti
iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dellarticolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità
ed i tempi per lassoggettamento al predetto obbligo degli
imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto
del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3.
Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio
degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la
pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4.
In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicità legale, lindividuazione degli strumenti
per assicurare lassolvimento dellobbligo è
effettuata con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla
individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando,
se necessario, per categorie di atti.
Art.
32. (Semplificazione
della fase costitutiva e della fase modificativa delle società
di capitali)
1.
In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva
e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate
dalle disposizioni del presente articolo.
2.
I commi terzo e quarto dellarticolo 2330 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
"Liscrizione
della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dellatto costitutivo. Lufficio
del registro delle imprese, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti
i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento allomologazione
dellatto costitutivo decorrono dalla data delliscrizione
nel registro delle imprese".
3.
Nel comma primo dellarticolo 2332 del codice civile è
soppresso il numero 3).
4.
Il comma primo dellarticolo 2411 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il
notaio che ha verbalizzato la deliberazione dellassemblea,
entro trenta giorni, verificato ladempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede liscrizione nel registro
delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. Lufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute
le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza,
ciascun socio a spese della società, possono ricorrere
al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
allomologazione della delibera decorrono dalla data delliscrizione
nel registro delle imprese".
5.
Dopo larticolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
è inserito il seguente:
"Art.
138-bis. 1. Il notaio che chiede liscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di società di
capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola larticolo
28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito
con la sospensione prevista dal secondo comma dellarticolo
138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
30.000.000.
2.
Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è
punito il notaio che chiede liscrizione nel registro delle
imprese di un atto costitutivo di società di capitali,
da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le
condizioni richieste dalla legge".
Art.
33. (Ulteriori
semplificazioni in materia societaria)
1.
Il comma secondo dellarticolo 2196, il secondo periodo del
comma secondo dellarticolo 2197, il comma secondo dellarticolo
2298, il comma terzo dellarticolo 2299, il comma secondo
dellarticolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dellarticolo
2383 e il comma secondo dellarticolo 2450-bis del codice
civile sono abrogati. Nel comma primo dellarticolo 2506
del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne
nel registro delle imprese le firme autografe". Larticolo
49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dellarticolo
2354 del codice civile le parole: "loriginale sia depositato
presso lufficio del registro delle imprese ove è
iscritta la società" sono sostituite dalla seguente:
"autenticata".
2.
Larticolo 2330-bis del codice civile è abrogato.
Nel comma terzo dellarticolo 2343-bis del codice civile
sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta
menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata". Il comma quinto dellarticolo
2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dellarticolo
2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dellarticolo 2383 del codice civile sono
soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dellarticolo
2385, nel comma terzo dellarticolo 2400, e nei commi quarto
e quinto dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma
primo dellarticolo 2436 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma
secondo dellarticolo 2436 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma
settimo dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma
quarto dellarticolo 2420-bis del codice civile è
soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dellarticolo
2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino
ufficiale della società per azioni e a responsabilità
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato
presso lufficio del registro delle imprese". Nel comma
primo dellarticolo 2435 del codice civile è soppresso
il secondo periodo. Nel comma secondo dellarticolo 2441
del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata"
sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso lufficio
del registro delle imprese". Il comma secondo dellarticolo
2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dellarticolo
2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto
dellarticolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole:
"e terzo". Nel comma primo dellarticolo 2456 del
codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione
del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata".
Lart. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica
dellarticolo 2457-ter del codice civile è sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese". Il comma primo dellarticolo 2457-ter
del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli
atti per i quali il codice prescrive liscrizione o il deposito
nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo
tale pubblicazione, a meno che la società non provi che
i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dellarticolo
2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo
dellarticolo 2475 del codice civile è soppressa la
parola: "2330-bis". Nel comma secondo dellarticolo
2487 del codice civile è soppressa la parola: "quinto".
La rubrica dellarticolo 2497-bis del codice civile è
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel
registro delle imprese". Nellarticolo 2497-bis del
codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e"
sono sostituite dalle seguenti "dallarticolo 2457".
Nel comma primo dellarticolo 2626 del codice civile sono
soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata,".
3.
La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. Larticolo
1, comma 1, lettere f) e g), larticolo 2, comma 1, lettere
b) e c), larticolo 5, comma 2, larticolo 12, comma
2, larticolo 14, commi 3 e 4, larticolo 20, commi
2 e 3, larticolo 21 e larticolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati.
Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole:
"il BUSARL, il BUSC e".
4.
Nel comma primo dellarticolo 2309, nel comma quarto dellarticolo
2383, nel comma terzo dellarticolo 2385, nel comma terzo
dellarticolo 2400, nel comma secondo dellarticolo
2417, nel comma settimo dellarticolo 2449, nel comma primo
dellarticolo 2450-bis, e nel comma quarto dellarticolo
2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art.
34
(Semplificazione
in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)
1.
Allallegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 33, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d)
dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti
definitivi dellautorità amministrativa, che importino
trasferimento totale o parziale della proprietà dellimmobile
o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione,
ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto
e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dellente
pubblico;";
b)
nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:
"§
3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti
a condizione.
Art.
60-bis. 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge,
il giudice tavolare può ordinare lannotazione dei
contratti preliminari previsti dallarticolo 2645-bis, comma
4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla
quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici
da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono loggetto.
Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2.
Il rispetto o linosservanza del limite indicato nellarticolo
2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente,
mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria
prevista nellarticolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art.
60-ter. 1. Per gli effetti di cui allarticolo 2645-bis,
comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare
contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni
incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente
alienante in base a domande presentate dopo listanza di
annotazione del contratto preliminare.
2.
Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina,
a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre
iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite
contro il promittente alienante dopo lannotazione del contratto
preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti
dallarticolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni
delle domande di cui allarticolo 71-bis del presente allegato.
Art.
60-quater. 1. Deve essere cancellata lannotazione
dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente
consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente
con sentenza passata in giudicato.
2.
Cessati gli effetti dellannotazione del contratto preliminare
nei casi di cui allarticolo 2645-bis, comma 3, del codice
civile, lannotazione è cancellata a richiesta di
parte.
Art.
60-quinquies. 1. Se un contratto sottoposto a condizione
ha formato oggetto di annotazione ai sensi dellarticolo
20, lettera h), la cancellazione dellannotazione può
essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza
della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da
convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata,
ai sensi dellarticolo 94, primo comma, n. 3), anche in base
ad altre pronunce definitive dellautorità giudiziaria
o in base ad atti muniti di pubblica fede.
2.
Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 lavveramento
della condizione, sono cancellate dufficio tutte le iscrizioni
aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa
intavolazione del diritto a nome dellacquirente se si tratta
di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali
di cui allarticolo 71-bis.
3.
Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate
anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte
in danno della quale la condizione è mancata o si è
verificata, salvo in questultimo caso che siano state eseguite
iscrizioni dopo lannotazione del contratto condizionato";
c)
dopo larticolo 71, è inserito il seguente:
"Art.
71-bis. 1. La cancellazione dellannotazione delle
domande di cui allarticolo 20, lettere f) e g), è
eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate
ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato.
1.
La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente
ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata
in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività
delle parti";
d)
dopo larticolo 95, è inserito il seguente:
"Art.
95-bis. 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno,
può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti
ai relativi uffici lemissione del decreto tavolare per determinati
atti o categorie di atti.
2.
Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui
al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive
impartite dal giudice tavolare.
3.
Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o
avocare a sè la trattazione di determinate pratiche qualora
lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica
del caso o per limportanza o la portata della decisione";
e)
dopo larticolo 130-bis, è inserito il seguente:
"Art.
130-ter. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore
dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è
ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli
126 e seguenti".
Art.
35. (Controversie
in materia di masi chiusi)
1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti
la determinazione dellassuntore del maso chiuso e la determinazione
del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura
civile.
2.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa allordinamento
dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione
ai sensi dellarticolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art.
36. (Disposizioni
in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro
copia certificata conforme)
1.
Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità
giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai
ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture
private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti
e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2.
In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la
produzione in originale dellatto pubblico o della scrittura
privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto,
salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria,
mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico
ufficiale depositario.
3.
Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le
quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura
degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere
sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario,
sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente
amministrazione cui loriginale avrebbe dovuto essere prodotto
in base alla normativa previgente.
4.
Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono
in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza
preavviso, per verificare la conformità agli originali
delle copie di atti pubblici e scritture private.
5.
È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art.
37. (Comunicazione
di violazioni tributarie)
1.
Allarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione
di violazioni tributarie";
b)
i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Art.
38. (Trasferimento
di impianti, beni e attività alle società costituite
a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)
1.
Alle società per azioni, costituite in applicazione degli
articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonchè del combinato disposto del comma 1
dellarticolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del
1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3
settembre 1999, a far data dallefficacia degli atti di conferimento
di impianti, beni e attività alle società stesse,
sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze,
i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi
quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i
beni e le attività conferiti e già intestati alla
originaria società conferente e alle società conferenti
successive.
2.
Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in
materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti
soltanto le aree demaniali destinate allesercizio degli
impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere
connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020,
ma scadono di diritto alla cessazione dellattività
di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla
medesima data.
Allegato
A
(Articolo
1, commi 1 e 2)
ELENCO
DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1.
Procedimenti per la concessione dellindennità per
infortunio o malattia da parte dellINAIL o dellINPS.
Testo
unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
Legge
11 gennaio 1943, n. 138.
2.
Procedimento per lautorizzazione allesercizio provvisorio
dei distributori di carburante autostradali.
Testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge
7 dicembre 1984, n. 818.
3.
Procedimento per lapprovazione tecnica dei progetti delle
dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni
di controllo durante lesercizio.
Decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4.
Procedimento per lemanazione di decreti, di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad
apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti
e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai
fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge
19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5.
Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale.
Legge
28 settembre 1939, n. 1822.
6.
Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli.
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7.
Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la
registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge
21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8.
Procedimento di chiusura annuale del "Fondo Scorta"
della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di
finanza.
Legge
2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9.
Procedimento per la cancellazione dufficio dal registro
delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti
non più operativi.
Legge
16 dicembre 1977, n. 904;
Legge
7 maggio 1986, n. 150;
Codice
civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge
29 dicembre 1993, n. 580.
10.
Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati
al registro delle imprese.
Testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639;
Legge
29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11.
Procedimento per liscrizione delle informazioni sulle procedure
concorsuali presso lufficio del registro delle imprese.
Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge
29 dicembre 1993, n. 580.
12.
Procedimento per lautorizzazione alla installazione degli
impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione
di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso
civile.
Decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge
5 marzo 1990, n. 46;
Legge
9 gennaio 1991, n. 10.
13.
Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge
17 agosto 1942, n. 1150;
Legge
18 aprile 1962, n. 167;
Legge
6 agosto 1967, n. 765;
Legge
22 ottobre 1971, n. 865;
Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
Legge
5 agosto 1978, n. 457;
Legge
28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
14.
Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture
metalliche.
Legge
5 novembre 1971, n. 1086.
15.
Tutela dallinquinamento acustico. Rumore nellambiente
esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Tecnico competente acustica ambientale.
Legge
26 ottobre 1995, n. 447.
Codice
penale, articolo 659;
Codice
civile, articolo 844;
Decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16.
Autorizzazione alla custodia, allutilizzo e al trasporto
di gas tossici.
Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17.
Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari.
Legge
30 aprile 1962, n. 283;
Decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18.
Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il
trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge
31 gennaio 1967, n. 33.
19.
Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
32 e seguenti.
20.
Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
41 e seguenti.
21.
Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
51 e seguenti.
22.
Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
65 e seguenti.
23.
Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della
disciplina di nullità.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24.
Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti
e revisione della disciplina di nullità.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25.
Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge
16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge
25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto
del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice
civile, articolo 622.
26.
Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge
28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge
12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27.
Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione
dei documenti su microfilm.
Regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 1996, n. 694.
28.
Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi
gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di
gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri
cubi.
Regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge
13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge
26 luglio 1965, n. 966;
Decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29.
Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le
verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento
(argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori
a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili
su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30.
Procedimento di denuncia allIspettorato del lavoro relativamente
allesercizio di nuova attività produttiva.
Decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo
48.
31.
Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dellesportazione.
Legge
25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32.
Procedimento di autorizzazione per lattività di noleggio
di autoveicoli senza conducente e per lesercizio dellattività
di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli
esercenti autorimesse.
Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento
per lesecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33.
Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento
economico del personale del comparto scuola.
Legge
11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
34.
Procedimento per lacquisto di immobili, anche vincolati
a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a
sede di organi dellAmministrazione centrale e periferica
dello Stato.
Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge
1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge
5 agosto 1978, n. 468;
Decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35.
Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti
ad uso di pubblici uffici.
Regio
decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473.
36.
Concessione e locazione di immobili di proprietà dello
Stato.
Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge
14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37.
Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice
della navigazione, articolo 35.
38.
Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge
24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge
14 gennaio 1994, n. 20.
39.
Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge
22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40.
Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
del personale militare.
Legge
10 aprile 1954, n. 113;
Legge
31 luglio 1954, n. 599;
Legge
17 aprile 1957, n. 260;
Legge
3 agosto 1961, n. 833;
Legge
1º febbraio 1989, n. 53.
41.
Procedimento per lautorizzazione allesercizio dellattività
di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge
14 febbraio 1963, n. 161;
Legge
4 gennaio 1990, n. 1.
42.
Procedimento per liscrizione allalbo degli spedizionieri.
Legge
14 novembre 1941, n. 1442.
43.
Procedimenti connessi allacquisto e locazione di nuove macchine
utensili o di produzione.
Legge
28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44.
Procedimento per larchiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45.
Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge
5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge
15 febbraio 1985, n. 25.
46.
Denuncia di inizio attività.
Legge
17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
Legge
3 gennaio 1978, n. 1;
Legge
8 luglio 1986, n. 349;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
47.
Autorizzazione edilizia.
Legge
17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
Legge
3 gennaio 1978, n. 1;
Legge
8 luglio 1986, n. 349;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
48.
Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge
17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
Legge
3 gennaio 1978, n. 1;
Legge
8 luglio 1986, n. 349;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
49.
Catasto edilizio.
Regolamento
per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge
30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
50.
Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze.
Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51.
Procedimento per linstallazione, la trasformazione, lampliamento
e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge
5 marzo 1990, n. 46.
52.
Procedimento per la progettazione, la messa in opera e lesercizio
di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo
energetico.
Legge
9 gennaio 1991, n. 10;
Legge
5 marzo 1990, n. 46.
53.
Procedimento per lautorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge
31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54.
Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui allarticolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge
30 settembre 1993, n. 388;
Decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203;
Legge
30 maggio 1995, n. 203.
55.
Procedimento di concessione di medaglie donore per la lunga
navigazione.
Decreto
luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56.
Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
57.
Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dellobbligo di vidimazione o estensione
della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di
pace e ai comuni.
Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice
civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58.
Procedimento per lattribuzione del codice fiscale con estensione
della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del
codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti
(consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto
del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo
1.
59.
Procedimento di rilascio di porto darmi a cittadini degli
Stati dellUnione europea.
Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60.
Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61.
Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti
e ai componenti delle camere di commercio.
Legge
29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge
1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62.
Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli
43 e 44.
63.
Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dellequo indennizzo. Funzionamento e composizione
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge
23 agosto 1988, n. 400;
Decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato
B
(Articolo
1, commi 1 e 3)
NORME
ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI
INDICATI
1.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111,
113 e 114.
(Procedimento
per liscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2.
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto
comma.
(Procedimento
di registrazione presso lufficio comunale del diploma di
abilitazione allesercizio della professione sanitaria).
3.
Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge
22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto
del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto
ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento
per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre).
4.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure
concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti
montani ad esclusivo uso delleconomia montana).