Legge del 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38
della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione
degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita'
degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del
sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse
modificazioni delle sue disposizioni.E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione
con i principi della presente legge segue le procedure di cui
all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte
integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995
-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento
dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso
al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).
Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari
di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi
di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare
gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma
3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi
e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non
siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento
della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il
Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare,
a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra
finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di
cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono
riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se
non per il limitato periodo necessario alla produzione degli
effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel
comparto in cui si verifica lo scostamento.A decorrere dal 1998,
nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita
sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono
analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa
previdenziale.Ove si riscontrino scostamenti al percorso di
riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla
definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente
in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate
le correzioni da apportare alla presente legge con apposito
provvedimento.Per quanto previsto dal presente comma il Governo
si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale
di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a predisporre
una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio
finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione
del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato
al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione
viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo
della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta'
immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore
a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.Ad ogni assicurato
e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi
le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo
e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita'
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente
di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza
di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto
di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti
il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata
per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota
di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti
o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta
si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno,
con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso
di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e'
dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni
della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione
da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno
in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima l'aliquota per il computo della pensione e' fissata
al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e'
fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche
e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto
al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme
di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore
a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento
alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo
previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo
il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle
forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno
diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo
la normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita'
di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema
contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione
del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto
dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore.Il predetto
coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo
delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso
ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita'
secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984,
n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione
di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40
anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto
dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione
riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo
anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media
delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui
al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996,
per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento
delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili,
gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla
misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti
tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione,
con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita'
contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile
trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza
e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime
780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata,
di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata
"pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al
comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue
al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione
che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato
almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata
ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto
importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti
in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che
non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino
nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6,
compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero
delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato,
da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per
la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la
predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane
coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore
ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza
e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento
per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore
ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza
dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12
e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza
dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge.Ai medesimi
lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici
anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni in materia di criteri di
calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione
delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio
dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del
computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione
fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente
nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea
aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita'
dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore
a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata
tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di lavoro
sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni.La pensione maturata
e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento,
dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della
retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni,
presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti
alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando
il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto
alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli
anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico
di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere
dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita'
contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata
di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi
previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella
B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali
di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a),
in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano
altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra
i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995.I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere
al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello
di maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi
di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di
anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo
anno di eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito
di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo
anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere
in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera
a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere
al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.
In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni
e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo
quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della
pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello
di maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino
a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore
a 31 anni".Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici
in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei
35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione,
ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi
del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995.I lavoratori
autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo
di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993
ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
1996.
31. Per il personale del comparto scuola,
ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione
del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data,
fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato
domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28
settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge.Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento
e passaggio relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i posti
del personale del comparto scuola che ha presentato domanda
di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre
1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo
13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici
di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme
specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi
strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista.
Le predette disposizioni si applicano altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera
e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il
requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante
il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto il seguente
periodo: "Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti
saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci
milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria
le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita'
di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti
e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile.Con
il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita'
per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da
parte dei lavora tori medesimi, delle attivita' particolarmente
usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro
e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate
le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e
sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.3.
Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico -scientifica istituita dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri,
determinandone l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le
parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso
alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate
mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano.
Il concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente
onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate
a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in
250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996.Le predette
risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici
e di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro
sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte
formulate ai sensi del comma 1.5. La commissione di cui al comma
3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini
sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative
di vita, sull'esposizione al rischio professionale.Di tale Osservatorio
fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale
di previdenza e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura
(ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior
gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e del l'esposizione al rischio professionale
di particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite
di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione
nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di venti quattro
mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui
ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i
lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni
di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato
ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34
e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato
di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita'
usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di
aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino
ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19
.38. Per l'attuazione dei commi da 34 a
37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere
dal 1996.All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione,
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme
intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito
delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi
regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa,
di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita'
e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Per
i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito
essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente
disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni
per la durata massi ma di tre anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato
del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti
da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assi curativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti
i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno
di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni
figlio e nel limite massimo di dodici mesi.In alternativa al
detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore
di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso
al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso
di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre
o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico
a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa
a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.In
caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al
70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili
con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata
tabella F.Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di
cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta
non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale
il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non
si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili,
individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del
presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi
di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa
si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse
pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente
quel la nella quale il reddito posseduto si colloca.Le misure
piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento
con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita'
o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino
a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata
in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo
di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione
e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei
flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale.A
tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni
normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna
delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni
in ordine agli aspetti economico -finanziari e gestionali inerenti
al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'artico lo 65, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45.Il Nucleo di valutazione di cui al comma
44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano particolare
competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile
una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto
da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste
di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori
universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici
anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore
a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti
del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo
conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza,
senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei
membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione
dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale,
il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre
Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo
anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento
del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e' autorizzata
la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al
relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento
sugli aspetti economico -finanziari ed attuativi inerenti alla
riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita
presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici
ai dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di personale
i cui trattamenti di pensio ne sono a carico del bilancio dello
Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute
al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile,
per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per
le categorie di personale non statale i cui tratta menti sono
a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione
della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota
del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della
retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al
comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche,
in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare
in regime convenzionale le attivita' connesse alla liquidazione
dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguente mente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro
le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria
e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici
dei dipendenti statali gia' attribuite in applicazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano
altresi' attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione
dei tratta menti provvisori di pensione, alla liquidazione delle
indennita' in luogo di pensione e per la costituzione delle
posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche.
Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici
e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione
di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno
1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni
recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire
39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per
minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire
18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale
apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui
al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti
di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base
a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia
di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale
in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti
della struttura retributiva e contributiva del personale di
cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di con certo con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede
a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale,
nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai sensi
del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei confronti
dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995,
della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto.
Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma
6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come
disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.
297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti
che gia' provvedono al pagamento dei tratta menti di fine servizio
di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni
sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione
della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti
i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita'
e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi
1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per
la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto
dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario
e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata
legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati
si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in
misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento
dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In
ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai
fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo
del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della
base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita'
sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento
del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto
il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento
della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni
del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge.
Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita'
operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle
pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento
di appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di
reversibilita' si applica la disciplina prevista per il trattamento
minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di
cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche
in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli
dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita'
e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento
di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento
di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero
di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per
cento del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero
corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza
sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere
c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella
di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque
validi e conservano la loro efficacia i versamenti gia' effettuati
e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni,
il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della
provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del
lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al
predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori,
privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data
dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,
ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione
successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata
al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti
nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in
materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare
un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente
alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta'
di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni
di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio
1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita',
continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione
genera le obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire
il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai
singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS,
l'INPDAP nonche'dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche
a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale
non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche
in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze
di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione
delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti
e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto
con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo
1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo
i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati
dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti
di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio
di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo
criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed
esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori
medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo
dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le specificita'
dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto,
a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi
rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti
per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della
residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione
della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni
per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti
e'regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo
15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita'
che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali
specificita' i criteri generali in materia di calcolo delle
pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi
e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo
si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui
al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo
aumento delle entra te;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine
di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti
ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori
degli altri settori produttivi; per le aziende con processi
produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito
con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori
di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende
a piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione
ai fini del calcolo del tratta mento pensionistico, che per
i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento
dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1
gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza
vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione
ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati,
della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria,
con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in
forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie
similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei
a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione
dei soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a)
alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma
1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui
all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente
alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista
dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore,
la tipologia dell'attivita' medesima, i pro pri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti
ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con
esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma
3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata
di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10
per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato
con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione
annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti
che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore
a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua
inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare
sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi
come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono
definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo
stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita'
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura
di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del
committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26.
Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza
e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto,
dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo
relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti
che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive
previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita'
commercia li.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo
di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per
i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto
assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base
alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento
alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di
prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio
1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo
11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina
della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in
seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni
recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita'
della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti
principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma
4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato
riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,
l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale
ed un conto economico generale al netto della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di
cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato,
per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c).
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge
n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato
di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il
Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo
globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma
in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo
dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti
criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione
di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata
agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte
a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei
requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento
con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti
di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque
rimanendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita'
civile e del sordomutismo il principio della separazione tra
la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, come disci plinato dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli
inter venti in rapporto alla specificita' delle differenti tutele
con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita'
e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle
diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche
mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni
e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico -amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica
dei risultati conseguiti con l'attua zione delle norme delegate
anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione
di una unica istituzione competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servi zio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli
incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati,
nonche' per la loro integrazione o connessione o, eventualmente,
per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza
e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni
previdenziali o assistenziali, il cui importo e' condizionato
al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto
appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera'
a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino
ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a
lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se
coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo
dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo
danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere
di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono
i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti
stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui
al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa
le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della
riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento
nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita'
con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente
disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui
alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS
di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attivita' svolta producono
effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni
del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito
di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono
dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.
Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi
efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di
lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non
retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni
di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano
anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono
essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva
non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi
di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque
anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al
comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti
o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene
conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19,
del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi
gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del
competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS,
le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli
31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento
e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicita'
almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi
delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli
interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale
dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita'
delle rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale
non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanza e in attuazione
di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto,
sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo
di riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo
1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri
enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita',
trovano applicazione le disposizioni di cui all'artico lo 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri
enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o
in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria
nei confronti de gli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso
il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento
annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio, con nessi con le violazioni delle norme sul
collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attivita' lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione
dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme
di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali e' concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla
base delle informazioni ricevu te, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da
stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della pre sente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi
si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto
a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia
da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente
ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di
ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico
delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti
il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita'
all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni
al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti
l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni
di cui al comma precedente, restano confermate nella misura
erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo
non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base.
Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi
pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per
la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento
delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in
virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto
da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza
sociale, non puo' essere inferiore, per ogni anno di contribuzione,
ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data
di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca.
Il suddetto importo, per le anzianita' contributive inferiori
all'anno, non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi
14 e 15 e' al netto delle somme dovute per applicazione degli
articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute per
prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine
previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate
presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti
richiesti da parte del competente ente gestore della forma di
previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita'
ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta
attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati
nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire
l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale
inerenti alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere
prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione
del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa,
nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza
- per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli
organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi
aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, gia' rientranti nel campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale
che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni
di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligato
ria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo
di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357
del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede
di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia
previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori
di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare
anche nei casi di constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono
alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento
al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente
legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme con cui, anche per quanto attiene alle modalita' di applicazione
delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione,
all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti
alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze,
di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure
amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti
tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti
e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari
competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla
data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti
termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni.
I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e
15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo,
nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni
correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con
uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota
contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente
alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo
finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione
delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per
il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha
carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno
stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema
previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate
le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza,
gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare,
sono posti integralmente a carico della predetta gestione di
cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente,
il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto
dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita'
previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della
riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente
legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive
dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della
medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del
dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro gia' obbligati
al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988,
n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998,
e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata
legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro
nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari
di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti
dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive
modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio
1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita',
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso
alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata
allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti
la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti al
l'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono
abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i
criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con
proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni
mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche'
di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies,
ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio
e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al
comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve
essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile
dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma
di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni
con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente
le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti
di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base
a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo
16. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti
e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su
proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo
16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero
di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve
tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare
per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza
in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati
all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con
cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita
e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza,
sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative. Nel l'esecuzione di tali convenzioni non si applica
l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo
su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi,
differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti
ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi
di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da
rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi
sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire
il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,
anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche
la possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso
del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari
nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi
di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i
gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla
garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed
i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni
caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati
a valori correnti e non possono esse re distratti dal fine al
quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte
di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione
di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti
i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determina ti o individuali ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori
oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita'
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire
le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione
ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti:
"otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali
pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche
delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione
all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare
le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare
nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale
di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme
delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni
deter minate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita'
e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti
ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
di solidita' finanziaria, specializzazione e professionalita';
in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle
vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita'
di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione
delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole
societa' idonee a minimizza re il rischio e ad escludere forme
di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni
anno alle competenti Commissioni parlamentari; f) soppressione
delle societa' gia' costituite per la gestione e l'alimentazione
del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno
soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro
reparti convenzionati con il Servizio sanita rio nazionale ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica
sanitaria.
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative
di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti
dalle cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime
di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
"accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle
forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti
"dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei
fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo
2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo
3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
2. La banca depositaria esegue le istruzioni
impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se
non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso
e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo
6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge
n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo
8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le
fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare
al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione
assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere
anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi
al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti,
il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo
d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo
e' definito in percentuale degli imponi bili considerati ai
fini dei contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi
pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota
di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della
presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospesa
per i quattro anni successivi alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ";
ove non sussistano o non operino di- verse previsioni in merito
alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere
prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi
settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale
di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente
legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi
collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi
precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera posizione
individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione,
di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai
primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente
a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza
di cui all'articolo 16 emanera' norme per regolare le offerte
commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare
distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti
ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale
dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata
dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico
dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita al fondo pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato
a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro
alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote
del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi
e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore,
per ciascun dipendente, al 2 per centro della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione e' ammessa
a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano
la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote
del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo
erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo
o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i
contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi,
diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati
dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del
TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che
le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare
del contributo versato; la sud detta condizione con si applica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente
da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire
5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenza obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) e' inserita
la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto,
per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire
5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere
annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi
2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I,
capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile
un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento
annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.
Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al presente decreto legislativo, che
concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura
in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva
si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la
deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma
non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) e' inserita
la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il comma 7 e' inse rito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera
h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per
l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale,
per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma
3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili
per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando
la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote
di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica
complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile
al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota
destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantona mento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo
17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale,
per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), erogato ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del
citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano
il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla
vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione
in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di
cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette
all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle
posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente
alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare
della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze
di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse
alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
comunque consentire le anticipazioni previste dall'articolo
7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi dente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni
caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1.
I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di
lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque
periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti
dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a
titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale
e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella
gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei
fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31
gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo
1983, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio,
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica,
fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore
corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva
dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute,
alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire
un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
e' eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo
e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della
presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente
dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del
decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo puo' comunque
optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta
entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli
anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai
versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117
del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta
dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo
e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo
previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge,
se gia' versata, puo' portarsi in compensazione dell'imposta
sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del
suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le relative modalita'.
Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali
in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con
il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al
comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza
sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita'
del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita'
giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della
stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di
cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione
del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presi dente e i membri della commissione durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera'
i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei
anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano
le disposi zioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di
cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione
competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in
ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione
sulla base dei principali di trasparenza e celerita' dell'attivita',
del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione
delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi
di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono
adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla
legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente della commissione tiene informato il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi
di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di
volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione
e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche'
dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione
dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma,
del citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto
con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e le
rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti
giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto,
proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulare osservazioni, le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita
il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita'
e l'efficacia del suo funzionamento e rife risce annualmente
al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica
non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti
di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal
regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti
di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali
della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento
giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto
regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di
direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore
generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione
relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro
voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce,
anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata
la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere
per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500
milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato,
nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte
dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille
dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le
modalita' dei versamenti sono definiti, sentita la commissione
di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). -
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma
6, nonche' quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis,
ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento
di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino
gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero
determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in
materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo
di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione
di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione
di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione,
ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo
4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica
la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma
3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies
e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti
abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti
tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla
lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore
del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo:
il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente
le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri
libri contabili, il prospetto della composizione e del valore
del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri
e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario
del fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche media ne ispezioni presso
gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti
che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in
materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza
di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la
commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con
le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione
ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste
alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni
sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal
codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I
dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio
della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi
sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire
alla commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando
configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire
tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui
soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio
di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la
commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni
in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione
al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza,
la commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di
entrata in vigore della presente legge continua ad espletare
le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
previ sta dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13.
Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico,
i componenti della predetta commissione assumono la qualifica
di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo
16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine le parole:
"e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articolo 16 e 17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle
forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6,
16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche
ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il
comma 13 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino
al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione
del predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e della previdenza socia le
per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo
18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo
12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e
fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella
misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano
ai Ministeri delle finanza e del lavoro e della previdenza sociale,
entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto
da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta
sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, puo' modificare, sulla base dei dati risultanti
nel prospetto e per ciascuno del fondi, la misura dell'addizionale
prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo
18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del
1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione
dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovra' essere versata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12
della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro
e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto
dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi
stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la
confisca delle cose che sono servite o sono state destinate
a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengono a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e
di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili
del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo
16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo
5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto
non ottemperano, anche in parte, alle richieste delle commissione
di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non
effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione
della condizione di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma
3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
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