Legge 20 maggio 1970, n. 300
Statuto dei lavoratori
Norme sulla tutela della libertà
e dignità del lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme
sul collocamento.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi
dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle
norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le
guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti
del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al
primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa
debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità
di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore
di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia
o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore
sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili
ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla
qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime
o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto
a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro,
che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono
essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede
l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse,
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.
604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa
non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria,
la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi
formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art.
19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno
diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta,
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e
di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali,
di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto
a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a
mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti
nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro
e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere,
con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di
lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla
il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto
di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per
il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità
a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata
secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito
del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si
intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22,
su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando
ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto
e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide
la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22,
il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata
o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie
di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive
le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella
unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario
di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti
di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine
del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta
la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria
per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente
lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende
di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett.
a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art.
23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione
delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti
le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione
di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro
15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art.
23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni
sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata
ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti
in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali
e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali
e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto
a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati
in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento
del diritto e della determinazione della misura della pensione
a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta,
o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale,
hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di
trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui
all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali
degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera
a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente
la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo
i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare
al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente,
che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta
per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative
o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi
o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato
dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo
entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa
deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa
al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva,
su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro
in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata
in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori
altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali,
le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del
primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche
se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e
17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici
accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare
o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto
il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio
o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo
fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del
lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti
da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì
ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e
15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000
a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al
quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al
Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme
contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la
attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti
connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai
giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.