Legge 7 agosto 1990, n.
241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Gazz.
Uff. 18 agosto 1990, n. 192.)
Capo I - Principi
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di
quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti
di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo
7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento
amministrativo
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione
è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
è prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi,
e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge,
in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre
un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati
(2).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di
cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo
non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola
una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso,
le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti
gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti
(3).
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni
che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4
(4).
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata,
anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (5).
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o
vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza
ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non
comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la
comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione
della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione è esecutiva (5/a).
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento
sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente
può richiedere, purché non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri (5/a).
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere
gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta (5/b).
Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei
casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino
più regioni. La conferenza può essere indetta anche
dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina
vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione
o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque
i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità
montane interessate.Analoga regola vale per i rappresentanti delle
province (5/c).
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità
di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere
di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui
all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso
di opere che interessano il territorio di più regioni per
il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero
dei lavori pubblici (5/d).
Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali,
la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento,
è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati (5/d).
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sarà reso (5/e).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (5/e).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini (5/e).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate (5/e).
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento
debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche
di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano
o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti
pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni
in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione,
il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione
dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19.
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato,
ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti
e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti
e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) (7).
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma
2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere
delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere
reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
(6).
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa
vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate dottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma
1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo
22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato,
ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari
di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per
i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma
2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze
di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1°
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre
1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché
ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso
ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi
e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso,
nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984,
n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo
le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone
in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale
si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a
precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto
comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,
su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra
i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro
fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente
del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti
da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione
di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. (8).
Capo VI - Disposizioni
finali
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 24.
Note:
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono
stati emanati il D.M. 23 maggio 1991; il D.M. 23 marzo 1992, n.
304; il D.M. 25 maggio 1992, n. 376;la determinazione della Cassa
depositi e prestiti 13 novembre 1992; il D.M. 2 febbraio 1993, n.
284; l D.M. 1° settembre 1993, n. 475; il D.M. 16 settembre
1993, n. 603; il D.M. 14 dicembre 1993, n. 602; il D.M. 14 febbraio
1994, n. 543; il D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282; il D.M. 30 marzo
1994, n. 765; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454; il D.M. 18 aprile
1994, n. 594; il D.M. 13 giugno 1994, n. 495; il D.M. 14 giugno
1994, n. 774; il D.M. 16 giugno 1994, n. 527; il D.M. 19 ottobre
1994, n. 678; il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227; il D.M. 3 marzo 1995,
n. 171; il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; il D.M. 9 maggio 1995, n.
331; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 1995; il D.P.C.M.
9 agosto 1995, n. 531; il D.M. 7 settembre 1995, n. 528; il D.M.
20 novembre 1995, n. 540; il D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff.
25 gennaio 1997, n. 20, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995,
n. 163.
(3) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi
così sostituito dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997,
n. 127.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(5/a) L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 ha aggiunto il comma
3-bis ed ha così sostituito il comma 4.
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/c) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/d) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/e) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15
maggio 1997, n. 127.
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio
1994, n. 407 e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
(8) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
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