Legge 24 giugno 1997, n. 196
Norme in materia di promozione
dell'occupazione
(ARTICOLI DA 1 A 7)
1. Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo.
1. Il contratto di lavoro temporaneo è
il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice",
iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno
o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori
di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto
dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi
la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere
concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi;b) nei
casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai
normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve
le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività
rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia
i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere
introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e
le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione
non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti
alla categoria degli impiegati
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del
prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale
del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato
in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonché del versamento dei contributi
previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare
all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali
applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel
corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata
del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di
inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché
del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore
di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore
al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa
fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale
dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di
contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa,
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
2. Soggetti abilitati all'attività
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può
essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito
albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia,
sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione
delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione
a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto
andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società
di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale
delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo";
l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività;
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo
di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali
idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera
nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto
di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore
al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore
a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro
il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì,
di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575 (4), o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (4),
e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
anche a società cooperative di produzione e lavoro che,
oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno
cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate
non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate
dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti
dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono
essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni
di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza
e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo
e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti
di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire
all'autorità concedente tutte le informazioni da questa
richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo
di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento
ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.
3. Contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni
di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa
fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo,
per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice,
svolge la propria attività nell'interesse nonché
sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi
di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione
dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione
lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è
stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata
al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività
presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione
all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed
il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo
spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera
lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso
di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una
giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature
di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma
3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma
indiretta, la facoltà del lavoratore di
accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo
la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo.
4. Prestazione di lavoro temporaneo e
trattamento retributivo.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge
la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa
utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di
lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme
di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti
dell'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un
trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti
di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro
temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento
previsto per la categoria di inquadramento di livello più
basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto
collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono
modalità e criteri per la determinazione e corresponsione
delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto
con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è
stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane
in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità
è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,
con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura
è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel
periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della
indennità di disponibilità di cui al comma 3, è
al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice
fino a concorrenza del predetto importo.
5. Interventi specifici per i lavoratori
temporanei.
1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui
al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo
3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori
temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione
e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni
di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro
temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione
del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati
nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato
alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto
àmbito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento
rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica
della congruità, rispetto alle finalità istituzionali
previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture
di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1
si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare
decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui
al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui
al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma,
a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella
del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative
sono versati al Fondo di cui al comma 2.
6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice.
1. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice
ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e uccessive modificazioni
ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì,
nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla
legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore
di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia
al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite
della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c),
dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi
contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa
utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione
previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti
i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità
di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico
dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative
di legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo
7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei
danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio
delle sue mansioni.
7. Diritti sindacali.
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del
suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice
i diritti di libertà e di attività sindacale nonché
a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice,
che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima
della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1,
ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il
numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
(omissis)