Legge 16 giugno 1998 n.191
Modifiche ed integrazioni
alle leggi n.59/1997 e n.127/1997
Nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nella P.A.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998
- S.O. n. 110 )
Art. 1. Modifiche
ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate
le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) é sostituita dalla
seguente: "h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) é aggiunta
la seguente: "r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari
di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui
al comma 1; in mancanza dell'intesa, il consiglio dei ministri delibera
in via definitiva su proposta del presidente del consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle
esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica
e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti,
i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza
di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare
competono nel settore delle attività produttive allo stato
e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4
sono trasmessi alla camera dei deputati e al senato della repubblica
per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione
degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso,
il governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma
3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio
di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del
medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il governo é delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre
1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi
e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e
osservazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 5 oltre
il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonché
gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti:
"le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure"
é inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 é inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati
previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili,
anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più
le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "entro
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20
del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati
nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero
112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
Legge 29 aprile 1949, n. 264; Legge 28 febbraio 1987, n. 56; Legge
23 luglio 1991, n. 223; Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Legge 24
giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro
dipendente:
Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473; Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione
e all'importazione:
Regolamento (ce) n. 520/94 del consiglio, del 7 marzo 1994;
Regolamento (ce) n. 737/94 della commissione, del 30 marzo 1994;
Decreto del ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla gazzetta ufficiale
n. 258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; Legge 9 gennaio 1989,
n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti
eccezionali:
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
Regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in
materia di premi per l'assicurazione infortuni:
Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione
delle cose trasportate in conto proprio:
Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del presidente della repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato:
Testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese
aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
Regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; Regio decreto 11 luglio 1941,
n. 1161; Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; Legge 2 febbraio 1960,
n. 68; Legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; Decreto del Presidente
della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 178 del 15 luglio 1968; Legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo
12; Legge 25 marzo 1985, n. 106; Decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.
207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 é aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la
regione valle d'aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento
e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese,
in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione valle d'aosta. É abrogato
il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2. ( note ) Modifiche
ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127
1. Alla legge 15 maggio
1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di
cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo
periodo é inserito il seguente: "il procedimento per
il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque
corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.";
Al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "é
comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "resta
ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 é
sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica, sono individuate
le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta
di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti
di supporto magnetico o informatico. La carta di identità
e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali
e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del
gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge. Il documento, ovvero
il supporto magnetico o informatico, pu contenere anche altri dati,
al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa
e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché
le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti,
ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati é rilasciato a seguito della dichiarazione
di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata
anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del ministro dell'interno,
sentite l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e la conferenza stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.Le
predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione
alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero,
previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative.Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione
dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilità".
5. Il decreto del presidente del consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il decreto del ministro dell'interno,
di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
é emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono
inseriti i seguenti:
"11-bis. Il terzo comma dell'articolo
17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, é aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"a decorrere dal 1 gennaio 1999
sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo,
le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le parole: "nonché ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, é preferito
il candidato più giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 é
sostituito dal seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi non é soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di contratti pubblici, detta facoltà é consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta
nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non é soggetta ad autenticazione anche nei casi in
cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la
lettera f) é inserita la seguente:
"f-bis) tutti i provvedimenti di
sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;".
13. All'articolo 6, il comma 3 é
sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito
di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili
di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di
funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità
di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati
per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi
che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa
di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità
di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore
spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei
termini previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le
parole: "ottobre 1991." É inserito il seguente
periodo: "nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni
e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici
stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa
senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "al personale assunto con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al
precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la stessa disposizione
si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso
1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono
indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole:
"entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 é
inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma
1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre
1997, n. 342, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
"nei pareri é espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo
3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera
h) é sostituita dalla seguente: "h) articoli 100, 102,
105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 é
aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma
1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi
e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso
5- ter , l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: "decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso
e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da
emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi
3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6
é aggiunto il seguente:
"6-bis . I termini di cui al comma
1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le
parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e
l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole
da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome"
fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni
e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli
o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico
nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche
dello stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della
difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso
3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "in caso
di sospensione la conferenza può , entro trenta giorni, pervenire
ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del presidente
del consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la
conferenza é sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le
parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (ipab),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58,
é inserito il seguente:
"58-bis. All'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "restano salvi gli effetti degli atti e dei
contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere
anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese,
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78
é inserito il seguente:
"78-bis. L'agenzia, con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione, pu adeguare la dotazione
organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze
di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità
di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79
é inserito il seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle
stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti
dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla scuola
stessa sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere
riassegnate, con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, all'unità previsionale di
base dello stato di previsione del ministero dell'interno relativa
alle spese per il funzionamento della scuola.Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni
fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133
é inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previo
parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure
per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella
rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie
di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo
degli impianti".
Art.
3. ( note ) Disposizioni
in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il centro di formazione e studi (FORMEZ) può
rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già
assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ
per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali,
ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio
1998, in apposite unità previsionali di base da istituire
nello stato di previsione della presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione
delle nuove unità previsionali di base su indicazione del
ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio
nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A
tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini
dell'istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti
formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali
devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale
previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, é assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione
alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle
norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al
60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa
speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
del comparto ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo
che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla scuola superiore
della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o,
se previsto, di residenzialità.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico"
é soppressa.
Art. 4. ( note )
Telelavoro
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A
tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici
e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti
ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa
in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle
modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati,
a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri, sentita l'autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del
comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni
di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri
ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche
modalità della prestazione la disciplina economica e normativa
del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali
di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri
- dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5. ( note ) Disposizioni
in materia di edilizia scolastica
1. A decorrere dall'anno
1998, il ministero dell'interno provvede al trasferimento delle
somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando
i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati
risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma
2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono
computate le somme già trasferite dai comuni alle province
e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996.
Qualora gli enti locali non inviino le
certificazioni, il ministero dell'interno, a decorrere dal 1 settembre
1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti
decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura
del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori
spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 é
autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi
a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione
del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al ministero dell'interno. Il ministero
dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale
provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun
comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi
di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti
alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo stato e dagli altri soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da
trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere
dal 1 gennaio 1999, il ministero dell'interno provvede al trasferimento
delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni
e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge
n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle
dotazioni di bilancio del ministero della pubblica istruzione e
in aumento delle dotazioni del ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2
Per il titolo della legge n. 127/1997,
vedi nelle note all'art.1.
- Si riporta l'art. 2 della legge n.
127/1997, come modificata dalla legge qui pubblicata: "Art.
2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica).
1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
''Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita
è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà
della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere
resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è
avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio
comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione
di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In
tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve
procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro
di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non
si applica l'art. 41''
- 2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente: "Art. 195.
- 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in
tutto il territorio della Repubblica.''.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti
a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo
che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità
superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché
dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini
di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque
corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di
intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati
può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
''1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui
al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica
anche al di fuori del territorio del comune competente"'.
7. Le fotografie prescritte per il rilascio
di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente,
a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici
uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché
nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non
è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile,
salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche
e le modalità per il rilascio della carta di identità
e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico
o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento
devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono
contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché
delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento,
ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere
anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, vi compresa la chiave biometrica, occorrenti per
la firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo
documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito
della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà
essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del
Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla
produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti
di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità
di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
11. E' abrogata la lettera f) dell'art.
3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio
del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'art. 3 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine il seguente comma: ''A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta
di identità deve essere indicata la data di scadenza"'.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo
adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri
dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni
o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono
alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui
al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta
giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto
è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il
rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere
la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi,
quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale".
- La legge n. 675/1996 reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della
legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è
il seguente:
"2. Gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici
o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti,
per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 1185/1967 (Norme sui passaporti) era il seguente: "La
validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto
agli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno".
- Il testo dell'art. 3 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n.
773/1931, come integrato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 3. - Il sindaco è tenuto
a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici
aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora quando ne facciano
richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno. La carta di identità ha durata
di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona
a cui si riferisce. La carta di identità è titolo
valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri
della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono,comunque,
particolari accordi internazionali.A decorrere dal 1 gennaio 1999
sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".
- Si riporta l'art. 3 della legge n.
127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata :
"Art. 3 (Disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande
di ammissione agli impieghi).
1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità,
hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. è,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti
nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati
in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data
di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini
del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art.
489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge
4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente: ''I regolamenti
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa,
in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non è emesso".
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito
dal seguente:
''1. Le dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge
o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati
possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i
requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione
ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove
di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'art.
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''I bandi di concorso possono prevedere
la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando
le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di
laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove
sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di contratti pubblici, detta facoltà è consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della
legge n. 59/1997, è stato sopra riportato.
- Si riporta l'art. 6 della legge n.
127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 6 (Disposizioni in materia
di personale). - 1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
''1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
principi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma.''.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art.
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
''Sono ad essi attribuiti tutti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis) Tutti i provvedimenti di sospensione
dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale
e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.''.
3. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili
di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di
funzione localmente determinate nell'ambito delle complessive disponibilità
di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati
per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi
che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa
di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità
di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore
spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei
termini previsti dalla convenzione.''.
4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
''5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli
altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto
di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi
del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza
si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità
del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda
di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali
eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni
di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza
della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione
in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni
effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'art. 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
''6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con
le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni o per responsabilità particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito
di concorsi".
8. Al comma 7 dell'art. 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente
della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti
da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato
dalla giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva
e per la qualità della prestazione individuale".
9. All'art. 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n . 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''3-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi
fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti
demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare
il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri
di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità,
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è inserito il seguente:
''Art. 51-bis (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare
un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del
direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario.''.
11. All'art. 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.''.
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle
camere di commercio, industria. artigianato e agricoltura, alle
aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
13. Il comma 1 dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:
''1. L'1 per cento del costo preventivato
di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno
da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi
abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è
ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla
base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri
di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali
assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli
incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.''.
14. Il comma 11 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
''11. In deroga alle disposizioni dei
commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione
dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione
dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per
la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta,
nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'art. 16-bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
''Art. 16-bis (Disposizioni in materia
di assunzioni e mobilità negli enti locali).
1. Le procedure di mobilità del
personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri
fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione
dì appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali
della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato
il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine,
l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'art. 3, commi
da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano
agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti
locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi
per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti
di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti
alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi
interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi
a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore
a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: ''alla data
del 30 novembre 1995'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data
del 30 novembre 1996'';
le parole: ''indette entro il 31 dicembre
1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''indette entro il 31 dicembre
1994'';
le parole: ''entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 1997'';
b) al comma 15, le parole: ''trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: ''31 dicembre
1996'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1997''.
19. In caso di sospensione cautelare
nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento
penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti
locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'art.
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le
parole: ''vigente prima della data del 31 agosto 1993.''.
21. Per gli enti locali, in deroga a
quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine
di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente
comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996".
- Si riporta il testo dell'art. 51 della
legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato
dalla legge qui pubblicata :
"Art. 51 (Organizzazione degli uffici
e del personale)
1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
principi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui
i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi
mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino
agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di
gara di concorso;
b) la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili
di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di
funzione localmente determinate nell'ambito delle complessive disponibilità
di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati
per l'esercizio di funzioni amministrative o per espletamento associato
dei servizi, ai responsabili degli uffici e servizi che svolgano
la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita
definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità
di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore
spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei
termini previsti dalla convenzione.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili,
in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa
e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che
la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando
i requisiti richiesti dalla qualifica da riscoprire.
5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.Negli
altri enti locali il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto
di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti
a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive
del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati
dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni
a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente
della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato.
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. Le norme del presente articolo si
applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti,
dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge".
- Si riporta l'art. 17, comma 68, della
legge n. 127/1997:
"68. Il segretario comunale e provinciale
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51-bis della legge
8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente
legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore
generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto
dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis
della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti
nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia".
- Si riporta l'art. 9 della legge n.
127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata :
"Art. 9 (Disposizioni in materia
di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali).
1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni
di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'art. 79 del medesimo decreto e dirette a
rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo,
quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni
od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per
la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto
finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni
dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno
dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo
è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel
termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del
decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai
sensi del medesimo comma 1.
3-bis. All'art. 105, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata
dall'art. 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342,
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Nei pareri è espresso un motivato
giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile".
4. L'art. 108 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
''Art. 108 (Adeguamento dei regolamenti).
- 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono
approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto,
da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:
a) artt. da 1 a 18;
b) artt. 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) artt. da 31 a 34;
d) artt. 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) artt. 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) artt. da 67 a 99;
h) artt. 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto
non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente
rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione
del modello di cui all'art. 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'art. 50, comma 2,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art.
32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del
servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione,
e, all'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: ''all'art.
53, comma 1, ed''.
All'art. 31, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
le parole: ''in sede di assestamento" sono sostituite dalle
parole: ''una tantum''.
7. In prima applicazione il termine per
l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e
province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
7-bis. Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere
adottate, con il rispetto del medesimi principi e criteri direttivi
e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dello stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 105 del
decreto legislativo n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata :
"Art. 105 (Funzioni). - 1. L'organo
dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione
con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e
del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio
di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.
Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri
espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.
3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare
tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è
tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente
la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate
di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto
entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità
e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione
della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni
e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività
ed economicità della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'art.
64.
2. Al fine di garantire l'adempimento
delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può
partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può
altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare
e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo
esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee
all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di
controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere
adottate dagli organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio
finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria
in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato,
a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento
dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai
regolamenti.
4. L'organo della revisione può
incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la
propria responsabilità, uno o più soggetti aventi
i requisiti di cui all'art. 100, comma 2. I relativi compensi rimangono
a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di
revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può
prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori".
- Gli articoli del decreto-legislativo
n. 77/1995 introdotti nella lettera h) dell'art. 108 dalla legge
qui pubblicata sono i seguenti: 100, 105 e 107; l'art. 105 è
stato sopra riportato.
Si riportano di seguito gli artt. 100
e 107.
"Art. 100 (Organo di revisione economico-finanziaria).
-1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori
sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità
montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione
di comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano al Ministero
dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro
20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
Le modalità della comunicazione sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel medesimo
termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri".
"Art. 107 (Compenso dei revisori).
- 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma l può
essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20
per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto
a quelle indicate nell'art. 105.
3. Il compenso di cui al comma l può
essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente
sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo
non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione dl revisione economico-finanziaria
è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente
del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso
base di cui al comma l spettante al revisore della comunità
montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano più popoloso facente parte della
comunità stessa ed al comune più popoloso facente
parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso
base di cui al comma l spettante ai revisori della città
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe
demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".
- Si riporta l'art. 11 della legge n.
127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata :
"Art. 11 (Soppressione della commissione
di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431. Competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui
all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è
soppressa.
2. All'art. 6 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
''5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo
dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della
legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Disposizioni in materia
di alienazione degli immobili di proprietà pubblica).
1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
''2-bis. Le disposizioni della presente
legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti
pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale
si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. l comuni e le province possono procedere
alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga
alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle
norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme
di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte
di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi
in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola
volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura
tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo
è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione
di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
6-bis. I termini di cui al comma 1, al
comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
- Il testo dell'art. 1 della legge n.
352/1997 (Disposizioni sui beni culturali) è il seguente:
"Art. 1 (Testo unico delle norme
in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica
è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con
l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti
disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo
testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico
di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo
unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno
in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento
formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino
e la semplificazione ai procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è
trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano
il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14, comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico potrà essere
aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico è emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è
espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo
schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni
culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti,
di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente
qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio;
al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali".
- Si riporta l'art. 13 della legge n.
127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni
che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e
ad acquistare beni stabili).
1. L'art. 17 del codice civile e la legge
21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate
le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
e l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità
e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in
data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
- Si riporta l'art. 16 della legge 127/1997
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 16 (Difensori civici delle
regioni e delle province autonome).
1. A tutela dei cittadini residenti nei
comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri
soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti
di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle
regioni e delle provincie autonome, su sollecitazione di cittadini
singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche
dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della
difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione
che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti
delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il
31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
ai sensi del comma 1".
- Per l'art. 17 della legge n. 127/1997
vedi il supplemento ordinario n. 138/L alla Gazzetta Ufficiale n.
155 del 5 luglio 1997. Si riportano i commi 2 e 33 del citato art.
17 come modificati dalla legge qui pubblicata:
"2. Dopo il comma 3 dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
''3-bis. Nel caso in cui una amministrazione
abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato
dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione
di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente
o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o
i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso
tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto
delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".
"33. Il controllo preventivo di
legittimità sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli
atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti
di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni
dei commi da 34 a 45".
Note all'art. 3
- Il decreto-legge n. 32/1995, convertito
dalla legge n. 104/1995 reca: "Disposizioni urgenti per accelerare
la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 28 del
decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 28 (Accesso alla qualifica
di dirigente).
1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese
le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici,
ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene
per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero
per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali
relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente
tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma
1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a
seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche
funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è
necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso concorso selettivo di formazione
possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti
disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50
per cento, candidati in possesso del diploma di laurea e di età
non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di
cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque
anni.
4. Il corso ha la durata massima di due
anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio,
da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche
o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione.
Al periodo di applicazione sono ammessi i candidati in numero pari
ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti
ad un esame-concorso finale.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo
di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri
per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per
l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono
da queste rimborsate alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei
posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami
e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare
al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per
esame;
c) i criteri per la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento
delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse
di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità
di rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili
riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni
in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate
e dei Vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente
decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata
in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente
conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è
attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali
e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a
partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti
dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente,
ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti,
e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo
servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui
al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga
alle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del
Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma
4 dell'art. 2 continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1985, n. 19".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.
43 della legge numero 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"5. A decorrere dall'esercizio finanziario
1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun
esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle
previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini
di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non
inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce
economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività
del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come
disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione
dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata
ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato
ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività
del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale
dirigente della medesima amministrazione".
Note all'art. 4
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"2. Per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma
2, della legge numero 400/1985 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Nota all'art. 5
- Si riporta il testo dell'art. 9 della
legge n. 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica):
"Art. 9 (Trasferimento degli oneri)
1. Il trasferimento degli oneri dell'ente
che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto
a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente
ai sensi dell'art. 3, avviene secondo le disposizioni previste dal
presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque
sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente,
esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune
per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza
a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, previa individuazione
dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri
stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi
quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in
cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche,
per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza
a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3.
4. In relazione agli oneri determinati
ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti
somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti
interessati".
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