Legge 15 maggio 1997, n. 127
"Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e controllo"
Articolo 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per
la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo
18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi
direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici
o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle
lettere a e b, al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Articolo 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di
nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà
della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione può
essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta
la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore
sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici. 3. I genitori , o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio
comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione
di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In
tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve
procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro
di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41."
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli
estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica.".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge
o regolamentari prevedano una validità superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità
nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione
di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile,
le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti
di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente: "1-bis.
La certificazione redatta con le modalità di cui al comma
1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente.".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste
a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte
anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità
per il rilascio della carta di identità e di altri documenti
di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La
carta di identità e i documenti di riconoscimento devono
contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere
anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni
di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero
il supporto magnetico o informatico, può contenere anche
altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa
e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché
le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti,
ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione
di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata
anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero,
previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina
generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono
sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui
al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
11 bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, è abrogato.
11 ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità
deve essere indicata la data di scadenza".
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono
tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti
al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione
dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli
atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto
dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere
la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi,
quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Articolo 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza
sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici
servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
è sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa,
in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente: "1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata
una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura
del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e
restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle
leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio,
è preferito il candidato più giovane di età.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione
di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame
e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo
comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché
ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà
è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 4
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo
del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: "6. Il sindaco e il presidente
della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: "7. Distintivo del sindaco
è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".
Articolo 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli
comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis). Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio
a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della
presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri
assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b, dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis)
riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga
alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto
in fine, il seguente comma: "2-bis). È, altresì,
di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici,"
sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i
piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge
23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica
dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva
di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri
4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
così integrata con arrotondamento all'unità inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è
da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva
e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere
o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
Articolo 6
Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: "1. I comuni e le province
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con
lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto
della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da
non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente
comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o,
in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite,
a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione - 3-ter.
In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui
al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere
assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito
delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi
- 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di
funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi,
ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione
in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà
rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto il seguente: "5-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli
altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto
di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione
è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza
del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione
di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto
in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta
giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi
ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche
elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388
del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti
pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa
senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti
collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco,
del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati
in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al
precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale".
9. All'art.41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti infine, i seguenti commi: "3-bis.Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali, nel rispoetto dei principi
fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni interessati
da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale
a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo
criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma
di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono,
a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti
a tempo indeterminato".
10. Dopo l'art.51 della legge 8 giugno 1990, n° 142, è
inserito il seguente: "Art. 51-bis. (Direttore generale). -
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale,
al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia,
e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo
n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente , ad eccezione
del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale
è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma
5 è sostituito dal seguente: "5. I provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi
al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione
si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, è sostituito dai seguenti: "1. L'1 per cento del
costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento
della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione
di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani,
il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del
procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo di cui al comma
1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati
i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
d'opera."
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è sostituito dal seguente: "11. In deroga alle
disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione
dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione
dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per
la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta,
nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente: "Art. 16-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni
e mobilità negli enti locali.) - 1. Le procedure di mobilità
del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai
parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e
della regione di appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente
al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma
1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali
che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti,
di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine,
l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare
i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti
resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di
copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente
comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento
ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla
qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per
effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni
per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare
i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore
che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore
a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995"
sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre
1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993"
sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre
1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato
di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione
non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente
prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma
ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Articolo 7
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole:
"e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione
ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con"
sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri
direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo:
"Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia
stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad
ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di
agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla
seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata
come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e
ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno
o più comuni. Possono altresì" sono sostituite
dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati,
i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente
interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte
le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490.".
Articolo 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470,
sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma
4 le parole: "previo parere delle provincie e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le provincie
e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli
altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei
comuni e delle provincie è espressa rispettivamente dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle provincie d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18
novembre 1993, n.470, è sostituito dal seguente: "Per
quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale
delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'unione delle
provincie d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n.470, è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento
e di Bolzano, dall'Unione delle provincie d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive
per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando, in particolare
le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri
generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni
altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubblice amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla
legge 17 maggio 1995, n.186, può essere concessa sino al
31 marzo 1998.
Articolo 9
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità
degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle
conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo
79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di
verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni
di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione
ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario
sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose
accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento
dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea
copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli
enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro
trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , si applicano
anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
3 bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 17 del decreto
legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato
giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile."
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
è sostituito dal seguente: "Art. 108. (Adeguamento dei
regolamenti).
- 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono
approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto,
da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18 ;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1 ;
c) articoli da 31 a 34 ;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39 ;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64 ;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
- 2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora
il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente
disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di
entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo
114 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province
è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte
in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria
al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53,
comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle
parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti
di contabilità di comuni e province ai principi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
è fissato al 31 ottobre 1997.
7 bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 10
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non
sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il
quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Articolo 11
Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce
il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata
dal decreto legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è
aggiunto il seguente: "5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo
dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare".
Articolo 12
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà
pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle unità immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità
di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici
e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del
proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui
alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine
sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità
per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire
con regolamento dell'ente interessato.
I commi 3 e 4 sono abrogati
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono
rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere
nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione
e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti
dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare
mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni
vigenti.
6 bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
prorogati di sei mesi
Articolo 13
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.
218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 14
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione
di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione
di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate
nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di
cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Articolo 15
Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli
uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983,
n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla
seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa
e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Art. 25
- Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita
nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art.
25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale
a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure
per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore
della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani
all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari
per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Articolo 16
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano,
sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di
quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica
e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta,
di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti
attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Articolo 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e
di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n.
537 è sostituito dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad
una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui
una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza,
il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente
della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione
o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso
tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto
delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta."
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
è sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purché
non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è aggiunto il seguente: "4-bis. La conferenza di
servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o
risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere
gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza
di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività
di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione
di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo
superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di
opere di interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attività.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza
di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti
di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati
dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di
quelli delle collettività locali complessivamente interessate
dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza
dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento
di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva
i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza
di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.
Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di più
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi
del ministero dei Lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per
le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni
di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente
o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione
di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per
l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
5, è inserito il seguente: "5-bis. Per l'approvazione
di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo
di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro
tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle
seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma
e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi
agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla
Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa
comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo,
si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento,
nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito
a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze
della Commissione è posto, altresì, un contingente,
non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico
e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori
ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è
aggiunto il seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento
di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di
appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente
poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può
essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti
degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso
altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa
e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità,
per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della
pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del
Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto
di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore
a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara
ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilità già destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione"
di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito
dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità
ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33,
35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché
dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia
di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni
e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al
funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato
nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale
termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano
divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono
alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello
Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento
di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati
in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che
ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale
o equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, nonché
al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile
e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n.
441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente
del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza
degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo
è sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo
e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo
dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti
il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede
di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché
le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie
funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può
avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi
relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani
pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento,
entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione;
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.
I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere
i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti
di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere
sarà reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della
salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per
l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque
richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì,
se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi
di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di
Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di
atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente
del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis.
Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità
in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto
di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato
in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge
o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti legge presentati
al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente
modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo
13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo
10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente
sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli
atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli
enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile
, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45 .
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre
al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di
controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in
ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità
o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative
e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle
forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo e il comitato regionale
di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto
a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di
una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte
al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando
un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri
nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti ovvero un
quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15mila
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato,
dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali
e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici
giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione
del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli
effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità
diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione
della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro
il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale
di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento,
trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine
se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame
del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso
il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende
a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi
integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione
del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la
redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori
per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato
regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta
giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,
come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995,
possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti
di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità",
sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente:
"Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome
e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende,
di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province
e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi
in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per
la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo
12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la
costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti
locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre
1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente
articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero
e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne
l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti
unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali società è determinato
dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società
medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi
e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti
dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice
civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società,
gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del Codice civile. Entro
sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e
i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere
controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite
anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali
e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51
sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali
e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere
la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società
di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano,
in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del Codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) a mezzo
di società per azioni o a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente
titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati".
58 bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano
salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende
speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione
del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire società
per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal
fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura
di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento,
alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera
del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le
aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà
degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite
alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli
enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione
urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è
abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: "4-bis.
Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti
od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio
dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni
sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati
da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto
e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo
8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti
a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne
facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto
nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma
di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano
stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo
3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati
nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente
o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità
giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco
o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà
prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge,
contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale
disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei
loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed
il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo
51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della
provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è
parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis , della legge
8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della
presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo
tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto
dal comma 71 , la nomina avrà durata corrispondente a quella
del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo
ha nominato. Il segretario continua a esercitare le proprie funzioni,
dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina
del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta
giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato
del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato
o comunque privo di incarico è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante
il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è
posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività
di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso
altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente
presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità
al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione
agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità
per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario
oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,
allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti
a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità
di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio
in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario
di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale
si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica
di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno
fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino,
accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio
di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un
presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali
e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti
designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può
essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del
numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata
ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale
all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta
da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma
la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio
di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia
regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante
concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge,
sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione
in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli
iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento
dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità
di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento
hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite
massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali
e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante
utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo
prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno,
utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo
riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione
finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per
incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento
di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
78 bis. L'Agenzia, con deliberazione del Consiglio nazionale di
amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per
la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento
e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per
l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione
e ricerca.
79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi
del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o
privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni
o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle
amministrazioni centrali.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore,
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma
73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito,
a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono
iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge
8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della
provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti
all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla
sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire
una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali,
nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite
dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta
giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è
consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione
ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale
e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza
per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo
22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore
dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento
ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano
svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86
del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della
regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge,
rimane ferma l'applicazione del Titolo VI della legge 11 marzo 1972,
n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono soppresse le parole: "nonché del segretario comunale
o provinciale sotto il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata
la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai
loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei
tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria
in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno
altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e
degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani
del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante
e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite
le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,
di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti,
ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la
loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo
7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge
7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi
e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242,
si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi
di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55,
17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni,
che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non
siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei,
con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
predetta legge, in conformità a criteri generali definiti,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri
ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti
per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti
minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma,
con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire
la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari
di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca,
anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione
delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti
di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei
relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli
da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro
il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai
fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso
a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo
apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali
dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché
di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme
per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle
d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta
e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento
e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
stipulare apposite convenzioni con università italiane e
con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari
da parte delle università nonché le modalità
di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di
cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede,
con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio
universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica
e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati
gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della
titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro
rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con
l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95,
si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al
nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai
nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo
elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie.
Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione
dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
può sentire il CUN su altre materie di interesse generale
per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi
aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in
numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti,
di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico
e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma
104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono
determinate con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri
di cui al comma 104, lettera a, è comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del
CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi
dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei
principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche
e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale
tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto
tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche,
è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata
al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione
e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro
è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata
dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono
integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine
di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai
diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle
scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico
dei professori universitari e del della ricerca scientifica e tecnologica,
con proprio relativo reclutamento, il Ministro dell'università
e decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte
delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che
occupino analoga posizione in università straniere o che
siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto
decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso
e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi
delle facoltà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle
scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale
a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà
o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio,
in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali
ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche
in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle
strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei
contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il
conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale
non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche
e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti
non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali
abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione
ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione
del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede
nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle
funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per
il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento
a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie
di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi
di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione,
nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite
dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto
emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori
di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori
di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione
delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni
e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con
le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n.
188, è sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani
che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi
con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche
nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream
e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da
95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5
e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e
3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli
65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a)
e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni,
è consentita l'istituzione di una università non statale
nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite
da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni,
al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale,
è concessa con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della
Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine
alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente,
ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica
statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli
ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale,
quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia
di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche
sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della
Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le università non statali, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative
agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti
gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano
e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà
di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo
di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli
immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme
la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.
Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle
d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al
presente comma si procederà, successivamente al decreto di
autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui
al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica
con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati
ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le
esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I
relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione
di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università,
sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti.
Le medesime università riconoscono la validità dei
corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli
studenti presso le università e istituzioni universitarie
estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine
dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano
ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato
di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla
loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni
dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con
la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con
i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi
medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio
della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli
articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi
e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione
europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore
tra la Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea,
anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti
facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato
con Regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione,
presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato
ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano
presso università straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella
misura massima, per l'università di Trento, del trenta per
cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del
cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita
nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo
istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono
essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui
al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della
formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è
subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale
e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di collaborazione internazionale dell'università
di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca,
nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo
è rilasciato dalla università di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata
dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno
due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti
della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università
degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica
e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982,
n. 590, la parola: "contestualmente" è sostituita
dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio
dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei
conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio
di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti
il Governo può prevedere il trasferimento della gestione
di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia
di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione
dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La
procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo
servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò
preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,
ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone
nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133 bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione
ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città
ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in
tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle
relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le
finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione
dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere
ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della
difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento
degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è
consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie
comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione,
si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali
e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati
i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati,
in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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