Legge 1 aprile 1981, n. 121.
Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981,
n. 100, S.O.
Capo I - Amministrazione della pubblica
sicurezza e coordinamento delle forze di polizia.
1. Attribuzioni del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale
di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine
e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività
delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste
dalle leggi vigenti.
2. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
3. Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha
un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica
sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa
si articola (1/a);
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente
nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione
delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
(1/a) Lettera così sostituita dall'art. 6, L. 31 marzo 2000,
n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui allo stesso art. 6.
4. Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è
istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede,
secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le
esigenze generali del Ministero
dell'interno.
5. Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti
uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo
6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera
e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale (1/b);
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria (1/c).
l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto,
il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari
della Polizia di Stato (1/d).
Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
è attribuita una speciale indennità pensionabile,
la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante
generale dall'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della
Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia
montana e per le foreste (1/e).
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui
uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività
di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali
o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore
generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini
e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire
sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e
la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei
servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della
pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante
organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
(1/f).
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti
dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere
preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione
civile dell'interno (1/g).
(1/b) Lettera così modificata dall'art. 5, L. 12 agosto 1982,
n. 569, riportata al n. A/XLIX.
(1/c) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata
al n. A/XLIX.
(1/d) Lettera aggiunta dall'art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n.
276, riportato al n. A/LXXVI.
(1/e) Periodo aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987,
n. 387, riportato al n. A/LXV.
(1/f) Comma così sostituito dall'art. 45, L. 10 ottobre 1986,
n. 688, riportata al n. A/LX.
(1/g) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata
al n. A/XLIX.
6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione
delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio
delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia
di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei
dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia
di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione
e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi
operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine
e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune
alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi
servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni
finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo
criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del
Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze
di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici
possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica
amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e
non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati
per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi
allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni
o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale
che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso
il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi
per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto
a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità
che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione
stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è,
altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione
di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla
durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
7. Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono
riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati
dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti
da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da
atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo
165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui
cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od
opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti
sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché
per la legittima attività che svolgano come appartenenti
ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni
bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria
e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che
possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili
delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto
pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati
di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti
alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché
di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese
in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente
comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano
coperti da segreto istruttorio.
8. Istituzione del Centro elaborazione dati.
È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione
dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione
e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei
dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati,
indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione
tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui
alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e
delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante
presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti
divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
[Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che
per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali
vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti
cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio
al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque,
entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro
il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli
elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione
legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta
la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a
tre milioni] (1/h).
(1/h) Comma abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675,
riportata al n. A/CXXIV.
9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso.
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati
del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione
sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati
ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 (1/i).
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente
è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli
accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti
stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni
e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste
dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni
circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione
fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
[Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti
può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche
di informazioni che forniscano un profilo della personalità
dell'interessato] (1/l).
(1/i) Comma così modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986,
n. 668, riportata al n. A/LX.
(1/l) Comma abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675,
riportata al n. A/CXXIV.
10. Controlli.
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile (2).
(2) Così sostituito dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n.
675, riportata al n. A/CXXIV, come modificato dall'art. 5, D.Lgs.
9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
11. Procedure.
Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni
di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso
e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo
9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei
e la integrazione di quelli incompleti (2/a).
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi
uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta
dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento
per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.
(2/a) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato
con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, riportato al n. A/XLVI.
12. Sanzioni.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni
in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori
dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino a sei mesi.
13. Prefetto.
Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della
sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e
delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
nella provincia, promuovendo le misure occorrenti (2/b).
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal
questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri
e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con
l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente
poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina
le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività
delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente
articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione
sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti
dalla presente legge.
(2/b) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
riportato al n. T/XVII.
14. Questore.
Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento,
a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza
pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle
altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai
comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
15. Autorità locali di pubblica sicurezza.
Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel
capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati
di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni
di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate
dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto,
o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare
funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente,
per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica
sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità
locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine
e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza
eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali
e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
16. Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre
alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente
di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere
chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale
dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorso.
17. Funzioni e servizi di polizia giudiziaria.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità
a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il
dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti
necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione
dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive
impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni
di coordinamento.
18. Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario
di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue
attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di
ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è
composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato
dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia
di finanza.
Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria (2/c).
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle
riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno,
l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché
altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze
armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine
giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di
segretario del Comitato.
(2/c) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
riportato al n. T/XVII.
19. Attribuzioni del Comitato nazionale.
Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento
ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal
Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti
le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali
alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di
carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle
forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione
e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di
consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di
autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto
dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente
della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci
degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni
riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (2/d).
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché
della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto
può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità
locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni
dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti
dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica
competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato
provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta
quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia
per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità
locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che
possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica
in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni,
su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove
occorra, l'ordine del giorno del comitato (2/d).
(2/d) L'art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato
dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n.
188), ha così sostituito il secondo comma e ha aggiunto un
comma, dopo il quarto, al presente articolo 20.
(2/d) L'art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato
dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n.
188), ha così sostituito il secondo comma e ha aggiunto un
comma, dopo il quarto, al presente articolo 20.
21. Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni
di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per
stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia
e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio
decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
22. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza,
la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione
e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze
di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie
attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce
titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità
di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento
dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento
della scuola.
Capo II - Ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza
23. Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia
femminile sono disciolti.
Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva
della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di
cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle
norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti
da emanare ai sensi dell'articolo 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni
di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica
o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli
del personale che esplica attività di carattere professionale
attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono
la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto
prioritariamente delle specifiche attività istituzionali
assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a
quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia
di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano,
in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello
Stato.
Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle
scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni
di cui all'articolo 40.
24. Compiti istituzionali della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle
istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.
Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini;
vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica;
provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso
in caso di calamità ed infortuni.
25. Personale della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale
maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni,
di trattamento economico e di progressione di carriera.
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in
possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano
funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
26. Trasferimento di compiti e attribuzioni.
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa
dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da
essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
27. Bandiere e decorazioni.
Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile
sono attribuite alla Polizia di Stato.
28. Dotazioni.
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i
beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui
all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
29. Accordi e convenzioni con le forze armate.
Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di
assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti
per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione
della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
30. Armamento e divise.
I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione
della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta
Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche
in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche
delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché
i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
31. Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione
e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del
Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di
competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e
di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con
la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano
e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica
sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle
questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica
sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale
e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale
e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite
le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della
pubblica sicurezza, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite
con decreto del Ministro dell'interno;
8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica
sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento
del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la
cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative
e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri
di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi,
nonché centri telecomunicazioni,centri motorizzazione, centri
elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale,
regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica
sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero
dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale
e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche
attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica
sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno,
forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture
sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano
l'attuale destinazione funzionale.
Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto
dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal
punto X) dell'articolo 36.
32. Questura e uffici dipendenti.
La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di
direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché
le funzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione
ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo
5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine
e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un
ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni
e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare
i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione
di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei
commissariati.
33. Reparti mobili.
I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico
e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono
essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza
e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia,
previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato
di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite
norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo
111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare
soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta
servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.
34. Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera.
Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera
provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla
direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in
cui si articolano.
Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di
polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo
le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo
111, primo comma.
Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo,
i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente
alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
35. Soppressione dell'Ufficio antidroga.
Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui
all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo
7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (3).
I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di
cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono
attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale
è istituito un apposito servizio della Direzione centrale
della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture
e le dotazioni dell'ufficio stesso (3/a).
(3) Riportata alla voce Stupefacenti.
(3/a) Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1991, n. 16, riportata alla voce
Ministero dell'interno.
Capo III - Ordinamento del personale
36. Ordinamento del personale.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle
previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di
polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di
polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni
di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il
cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento
delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile
e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere
tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno (4);
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia,
nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti,
ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti,
con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite
mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio
devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le
mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite
mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di
coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizo
operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più
elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite
funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto
a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa
e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti
di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini
dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere
previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti
funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite
specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria,
con particolare riguardo all'attività investigativa; sono
altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e
coordinamento di unità operative e la responsabilità
per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività
e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di
impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uifici
o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate
le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione
di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto
professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito
delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro
qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite,
ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (4/a), le
funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere
nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica
sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di
polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite
ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione
delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere
professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione
in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni
attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti;
determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative,
contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da
istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV),
il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia
femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata
in vigore della presente legge, espleta le suddette attività,
continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento
cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali
è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale
adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda
a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali
dei ruoli stessi - fino a quella corrispondente alla qualifica apicale
del ruolo direttivo - in relazione alle mansioni esercitate all'atto
del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il
cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio
di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle
dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e
IV);
VII) previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI)
possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del
50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie
qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche
personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che
svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse;
previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento
economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità
la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello
previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale
di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al
punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo
il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con
questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente
in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione
nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312 (5);
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere
alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai
fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera
fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari
di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge
11 luglio 1980, n. 312 (5).
Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità
fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla
dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile
sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei
posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità
di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583 (5);
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra,
per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare
la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture
dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto
dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia
e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli
agenti secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di
appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i
seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano
fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando
l'ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che
abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio
rispettando l'ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano
superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i
dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di
ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore
della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato
idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere
di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica
del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con
la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione,
rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito
di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore
della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato,
anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti
e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica
del ruolo dei sovrintendenti;
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche
del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l'inquadramento di cui al numero precedente abbia
luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli
carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di
servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano
superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio,
fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non
abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché,
fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero 5b), i marescialli
di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso
interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione
nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, lino alla copertura delle
aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe
scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per
titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza
o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato
nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica
del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e
ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che
si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti
delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti
punti e verificata la disponibilità di posti nella terza,
nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori,
sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio,
riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso
di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella
seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino
alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente
numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica
per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine
di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a)
e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non
abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda,
nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori
in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle
qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori
frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento
di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato
il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica
del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13
anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo
degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano
successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª
classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo
degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati
nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a
domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano
superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che
non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica
del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo
ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima
classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso
di cui al numero 6a), siano promossi alla seconda qualifica del
ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione
dal servizio per limite di età, infermità o decesso,
con il trattamento economico più favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che
non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui
al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio
per limite di età, infermità o decesso, col trattamento
economico più favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche
successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso alle
qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato
e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699 (6), 22 dicembre
1960, n. 1600 (7), 14 febbraio 1970, n. 57 (8), 10 ottobre 1974,
n. 964 (9), e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio
1963, n. 225 (10), o comunque richiamati in servizio, siano inseriti
in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa
progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento
previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle
percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda,
ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della
carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti
per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto
servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità
di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento
in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto
del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore,
conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio
per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio
prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;
18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla
qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello
del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni
occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero
precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo
conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica,
delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti
eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali
riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità
di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della
nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della
nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di
sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato
a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici
capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente
all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi
quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli
siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi
ruoli;
22) previsione che l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale
di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità
di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o
per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti
ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli
incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo
collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali
di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 42;
23) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento
entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo
dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero
da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste
dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne
facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico
separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti
in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa
progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo
le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del
ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero
32);
26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda,
ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della
carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti
per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i
colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella
posizione di stato "a disposizione" o "in aspettativa
per riduzione dei quadri", siano direttamente inquadrati nel
ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del
ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo
che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al
punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
28) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre
anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea
di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 (11), accedano a
domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite
di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno
per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi
dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente
articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare
un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della
polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in
un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e
l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad
applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per
l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili
dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi
di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con
almeno cinque anni complessivi di servizio accedano, a domanda,
alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti
di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per
titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione
del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori
del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento
appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera,
la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di
amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12), modificato
dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (12).
L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione
alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo
e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.
L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà
determinata in ragione di 1/6 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti
nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento
degli ufficiali valutati.
All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà
ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel
ruolo e promuovendone uno all'anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi
quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al
compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati
e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale
con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal
servizio per limiti di età o per fisica inabilità
o per decesso;
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma
le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia
di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle
corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile
del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta,
la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con
la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice
capo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155, ultimo comma,
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (12/a), assolva le funzioni della
qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente
al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il
superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in
numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro
che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami,
cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica
terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni
e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso
delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni
dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso,
tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio
e di qualifica, nonché delle modalità del corso di
formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente
legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato
previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre
1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche
di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito
comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge
30 settembre 1978, n. 583
(12/a); i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento
professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III)
e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo
le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore
venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, a primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità
di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo
trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione
dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi
e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate
per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari
responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione
che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge,
i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore
che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato,
di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio
con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario
anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli
appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per
anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo
avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento;
XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga
mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono
ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che
abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente
un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile
per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa
attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari
uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei
vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità
di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità
professionali e per incarichi assolti;
determinazione delle modalità, in relazione a particolari
infermità o al grado di idoneità all'assolvimento
dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze
di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli
dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni
dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale
appartenente a questi ultimi ruoli;
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare
del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento
a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi
e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche
esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la
suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto
a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate,
delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività
tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale
in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo
nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione,
salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto
XV) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in
vigore della presente legge alla normativa vigente in materia di
collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età,
la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato
per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento
del sessantesimo anno di età;
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico,
sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti
e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre
che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo
anno di età;
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo
stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano
istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato
il personale medesimo.
I benefìci di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1974, n.
496 (13), sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato
ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 (13/a).
(4) Vedi, anche, la L. 17 agosto 1999, n. 288.
(4/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportata al n. F/VII.
(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Riportata al n. F/XIV.
(9) Riportata al n. G/XIII.
(10) Riportata al n. F/IX.
(11) Modifica la L. 7 dicembre 1959, n. 1083, riportata al n. P/I.
(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13) Riportata al n. G/XIII.
(13/a) Con diversi DD.PP.RR. in data 14 aprile 1982, riportati in
questa voce e nella voce Ministero dell'interno, si è data
attuazione alle deleghe previste nel presente art. 36.
37. Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica.
Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche,
che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore
principale e ispettore capo.
La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è
costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni
singola qualifica:
vice ispettore. . . . . . . . . . . . . . unità 2.500
ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . .unità 2.000
ispettore principale. . . . . . . . . .unità 1.500
ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . unità 1.000
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti
e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile,
proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.
38. Inquadramento del personale.
All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo
36 si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un
Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per
sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti,
in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti
del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi
sul piano nazionale.
39. Attribuzioni delle qualifiche.
Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è
attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di
agente di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori
e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è
attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella
di ufficiale di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali o direttivi del personale
che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità
di ufficiale di pubblica sicurezza.
Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice
questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi
dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è
attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
40. Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle
vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione
civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli
uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità
di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato
a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge
stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione
dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti
principi e criteri direttivi.
Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione
dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale,
devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati
nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la
dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto
e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite
dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da
una o più qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti
dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento
degli uffici.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono
riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo
degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli
operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere,
i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con
mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità
della Polizia di Stato.
Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità
esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando
o dal collocamento fuori ruolo.
Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel
rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative
alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno.
Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali
la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
41. Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione.
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (13/b), modificato dall'art. 7, L. 28 ottobre
1970, n. 775
(14), sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
(13/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
42. Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro
il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono
nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra
i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.
I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il
termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione
civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità
maturata nella anzidetta qualifica.
L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile
può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi
con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.
Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma,
non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al
secondo comma.
Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli
uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti
di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento
vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma
sino al loro totale assorbimento.
43. Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi
i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo
95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di
approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello
Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia
è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da
una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni
attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché
alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico
di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei
modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio,
in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione
di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale
di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11 luglio 1980, n. 312
(14).
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche
dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite
nei livelli retributivi di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312 (14),
o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima,
assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente
di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore
di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo
degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui
al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto
per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo
direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta
qualifica del ruolo direttivo è attribuito
il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137,
L. 11 luglio 1980, n. 312 (14) (14/a).
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli
appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità
di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento
economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della
promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155, L. 11 luglio
1980, n. 312 (14), riveste la qualifica di vice questore del ruolo
ad
esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato
dall'articolo 133, secondo comma della citata legge n. 312 (14).
Nella prima applicazione della presente legge è concesso
al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile,
come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di
servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi
con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno
deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio
di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta
uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo
e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello
retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a
quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione
alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato
annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni
orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché
il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura
proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può
essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio,
secondo le modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote
di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia
di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti
ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli
delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo
16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge
(14/b) (14/cost).
Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari
attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio,
con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per
effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie
equiparate è regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804,
e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente
legge (14/c).
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano,
nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero
spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo
salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori
ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile
nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo
complessivo inferiore a cinque anni (14/d).
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla
data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile
solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita
o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni (14/e).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia
di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni,
è attribuito il trattamento economico spettante al primo
dirigente (14/f).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia
di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico
spettante al dirigente superiore (14/f).
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli
uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali
di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni
dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento
e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità
mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al
cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità
speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità
di cui al terzo comma del presente articolo (14/g).
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il
lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste
per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia
di Stato.
Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico
mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità
pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla
indennità mensile d'istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con
le modalità prescritte dalla legge stessa (14/h).
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/a) Vedi, anche, l'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata
al n. A/LXXV.
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/b) La Corte costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991, n.
277 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n.
24 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 43, diciassettesimo comma, della L. 1° aprile 1981,
n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita
dall'art. 9 della L. 12 agosto 1982, n. 569, nonché della
nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le
qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la
individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai
gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.
(14/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 marzo 1997,
n. 65 (Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 13, Serie speciale) e con sentenza
16-30 dicembre 1997, n. 465 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, e della tabella
C), come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(14/c) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 10 ottobre
1986, n. 668, riportata al n. A/LX.
(14/d) Comma così modificato dall'art. 58, L. 10 ottobre
1986, n. 668, riportata al n. A/LX.
(14/e) Comma così inserito dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986,
n. 668, riportata al n. A/LX.
(14/f) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio
1992, n. 9, riportato al n. A/LXXXVI.
(14/f) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio
1992, n. 9, riportato al n. A/LXXXVI.
(14/g) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato
al n. A/LXV.
(14/h) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz.
Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
43-bis. 1. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale delle
Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al
presente articolo (omissis) è attribuito lo stipendio del
livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti
dalla medesima tabella, nonché gli scatti stipendiali ivi
previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato,
previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonché, ove
spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1994, n.
433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui
al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del
50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli
appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata
al presente articolo e del personale di grado equivalente delle
Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente,
previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'emanazione
del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in
vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata (14/i).
(14/i) Aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato
al n. A/CX. Il comma secondo è stato così corretto
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136.
44. Obblighi di leva.
Ferme restando le norme di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 343 (14/l),
il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato,
ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale
assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato è
considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva
(15) (15/a).
(14/l) Riportata al n. H/X.
(15) L'art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre
1981, n. 328), ha così disposto:
"Art. 4. Il riferimento, di cui all'articolo 44, L. 1°
aprile 1981, n. 121, all'art. 47 della stessa legge, è esteso
agli articoli 52 e 55".
(15/a) Così modificato dall'art. 7, D.L. 21 settembre 1987,
n. 387, riportato al n. A/LXV.
Capo IV - Ammissione, istruzione e formazione
del personale
45. Limiti di età.
Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale
che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età
per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli artt. 26-quater e 26-quinquies del D.L.
30 dicembre 1979, n. 633 (15/b), convertito, con modificazioni,
nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e
dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'art. 52,
primo comma, e dall'art. 55, primo comma, sono elevati a 40 anni
(15/c).
(15/b) Recte, n. 663, riportato alla voce Sanità pubblica.
(15/c) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271, riportato
al n. A/CIII.
46. Idoneità psico-fisica e attitudinale.
Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale
dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni
di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato
nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari
esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi
di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti
estranei alla amministrazione.
Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo
36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione
della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o
di strutture specializzate di alti corpi di polizia o delle forze
armate (15/d).
(15/d) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz.
Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
47. Nomina ad allievo agente di polizia.
[L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni trenta (15/e);
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio
di polizia;
d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
e) buona condotta.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio
in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia,
i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella
regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando
di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per
motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.
Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo
59.
Fino al venticinque per cento dei posti disponibili nei concorsi
di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali,
graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o
servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo
o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di
ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto
(15/f).
I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti
sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza
armata di provenienza è utile, per la metà e per non
oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.
Il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343 (15/g),
all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta
e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della
pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno
con la qualifica di agente di polizia ausiliario (15/h).
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale,
qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari
più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso
nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di
cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto
a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi
che richiedono particolare qualificazione (15/h).
In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale
reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che
economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi
in ruolo.
Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, L. 8
luglio 1980, n. 343 (15/g).
Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente
articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide,
purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato]
(15/i).
(15/e) Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(15/f) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 4 ottobre
1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.
(15/g) Riportata al n. H/X.
(15/h) Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono
l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L. 10 ottobre
1986, n. 668, riportata al n. A/LX. Vedi, anche, gli artt. 1 e 5,
D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato al n. A/LXIV.
(15/h) Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono
l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L. 10 ottobre
1986, n. 668, riportata al n. A/LX. Vedi, anche, gli artt. 1 e 5,
D.L. 4 agosto 1987, n.
325, riportato al n. A/LXIV.
(15/g) Riportata al n. H/X.
(15/i) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 4 dello stesso art. 6.
48. Corsi per la nomina ad agente di polizia.
[Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per
agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto
giudizio globale di idoneità sulla base dei risulati conseguiti
nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati
riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti
in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante
il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale
assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorici-pratici
di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio
di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento
e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso,
sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio
di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta
il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente
agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento
di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito è
negativo sono dimessi dal corso.
Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso
non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi
di caserma (15/l)] (15/m).
(15/l) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato
al n. A/LXIV.
(15/m) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 4 dello stesso art. 6.
49. Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia.
[Sono dimessi dal corso:
1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti
idonei al servizio di polizia;
3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare
al corso;
4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi
motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche
non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso; qualora
l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni
pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare
al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità
fisico-psichica;
5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza
oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni, sulla tutela
delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili
di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto
con l'amministrazione (15/n)] (15/o).
(15/n) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(15/o) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 4 dello stesso art. 6.
50. Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia.
[Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata
di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto
conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante
il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.
Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione
e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal
responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui
è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati
alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione
frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.
Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione,
non possono essere impiegati in attività diverse da quelle
del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali
esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo
complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato
per un periodo pari alla durata della interruzione (15/p)] (15/q).
(15/p) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato
al n. A/LXIV.
(15/q) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 4 dello stesso art. 6.
51. Nomina a sovrintendente di polizia.
Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale
per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le
modalità di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo
comma dell'articolo 60.
52. Nomina ad allievo ispettore di polizia.
L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni trentadue (16);
3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia;
4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
5) buona condotta.
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più
di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni
di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione
del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti
la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria
(16/a).
A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsto dalle leggi vigenti.
(16/b).
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto
comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo
59.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.
(16) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 21 settembre
1987, n. 387, riportata al n. A/LXV.
(16/b) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335,
riportato al n. A/XL, nel testo
sostituito dall'art. 42, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al
n. A/LX.
(16/b) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335,
riportato al n. A/XL, nel testo
sostituito dall'art. 42, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al
n. A/LX.
53. Corsi per la nomina ad ispettore di polizia.
Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano,
presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi,
preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti
di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi
sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento
della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità
al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti
e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori
in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo
la graduatoria finale.
Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono
essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo
possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio
di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due
mesi.
Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati
della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere
un periodo di prova della durata di sei mesi (15/l).
(15/l) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato
al n. A/LXIV.
54. Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia.
Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei
al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più
di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se
l'assenza è stata determinata da infermità contratta
durante il corso, salvo che
essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel
qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneità.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta
giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi
a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal
lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili
con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto
con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente
dai ruoli della polizia di Stato (16/c).
(16/c) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato
al n. A/LXIV.
55. Nomina a commissario di polizia.
L'assunzione dei commissari di polizia avviene:
a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore
di polizia, di cui all'articolo 58;
b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini
italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia;
3) buona condotta;
4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
5) età non superiore ai trentadue anni (16/d).
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva
di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli
agenti e assistenti e al ruolo dei sovraintendenti con almeno tre
anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso,
nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso
dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare
i posti spettanti all'altra categoria (16/e). [Fermi restando gli
altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il
limite di età è elevato a 38 anni] (16/f) (16/g).
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità
fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità
attitudinali al servizio di polizia.
I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.
Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo
59.
(16/d) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(16/e) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(16/f) Periodo aggiunto dall'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276,
riportato al n. A/LXXVI.
(16/g) Periodo abrogato dall'art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271,
riportato al n. A/CIII.
56. Corsi per la nomina a commissario di polizia.
Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di
formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita
sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo
58.
Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito
da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione
dello Stato o persone estranee ad essa.
Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati
idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie
oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le
modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta
dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.
I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono
essere impiegati in servizio di polizia.
I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso,
sono nominati commissari di polizia.
Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare
al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo,
sono dimessi.
I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale,
sono assegnati ai servizi di istituto.
57. Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia.
Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami del corso;
c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero
e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più
di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni
per infermità contratta durante il corso, salvo che essa
sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual
caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica
(16/h).
I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i
trenta giorni è stata determinata da maternità, sono
ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di
polizia.
(16/h) Con sentenza 20 maggio-3 giugno 1998, n. 195 (Gazz. Uff.
10 giugno 1998, n. 23 - Serie speciale) la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57,
lettera d), nella parte in cui non consente all'Amministrazione
di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova
che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità
contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità
psicofisica.
58. Istituto superiore di polizia.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola
nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei
quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto
sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo
anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti
dall'articolo 55;
b) determinazione delle modalità del concorso di accesso,
della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei
criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica,
per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello
culturale dei candidati;
c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli
ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso
dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo
anno di eta;
d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari
integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi
di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano
la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito
giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito
il collegio dei docenti;
f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo,
che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi,
sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione
composta da docenti delle materie universitarie e professionali
dell'istituto e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza
dell'università di Roma o da un docente universitario da
lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'interno;
g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano
nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso
di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione
dell'istituto;
h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto,
prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze
di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;
i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza
dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto
della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio
per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonché per
l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto
il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi,
il diploma di laurea.
59. Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli
precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni
delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato
verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.
Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle
commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità
fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali
e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta
a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per
l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno
(16/i).
(16/i) Vedi, anche, l'art. 4-bis, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858,
riportato al n. A/LIII. Con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452 (Gazz.
Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento
per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della
Polizia di Stato; con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 454 (Gazz. Uff. 30
agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento recante
le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti
del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e
guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; con
altro D.P.R. 25 agosto 1988, n. 406 (Gazz. Uff. 17 settembre 1988,
n. 219) è stato approvato il regolamento recante le modalità
del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera
di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile, per l'accesso
al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
60. Istruzione e formazione professionale.
Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della
Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento
della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento
delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche
per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento
e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione
e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire
la più alta preparazione professionale del personale e di
promuovere il senso di responsabilità e capacità di
iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso
gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere
chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari
o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie
corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti
in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro
di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie
provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto
di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti
ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato,
ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i
quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore
dell'istituto o scuola o centro di polizia (17).
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed
operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente
ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia
di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi
incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo
in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità,
nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità
gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad
altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella
di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del
corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro
dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola
o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione
secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola
o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del
provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto
a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia
di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente
le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivit
di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di
istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo
della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola
o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo
prestato presso le scuole statali (17).
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento
possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo
dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno
attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di
cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia
alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi
degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono,
a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento
a riposo (17).
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per
l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti
o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità
indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente
la Scuola superiore della pubblica amministrazione (17).
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei
corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e
gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono
previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui
al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.
Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio
di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma
secondo, e 56, comma terzo.
(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così
sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto
dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.
(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così
sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto
dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.
(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così
sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto
dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.
(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così
sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto
dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.
61. Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica
funzioni di polizia.
[L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che
svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere
esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale
che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi
di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali,
avviene mediante pubblico concorso pei titoli ed esami, al quale
sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso
dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'articolo 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata
alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo
inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento
dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti
alle funzioni di polizia] (17/a).
(17/a) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 4 dello stesso art. 6.
Capo V - Diritti e doveri
62. Promessa solenne e giuramento.
I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui
all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (17/b).
Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.
(17/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
63. Orario di servizio.
L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è
fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri
secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente
legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue
ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato
nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro
straordinaria (17/cost).
Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica
sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare
servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso
per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (18), per
il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 (18) e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 (19), per il personale
con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo
si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino
all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle
funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione
civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della
pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non
possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile
entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un
giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno
di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane
successive (19/a).
(17/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-1° giugno
2000, n. 177 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/a) Per la fissazione del nuovo orario di lavoro, vedi il D.P.R.
23 giugno 1988, n. 234, riportato al n. A/LXVII.
64. Obbligo di permanenza e reperibilità.
Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso
può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di
mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111 (19/b).
Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare
presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di
addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento
di cui al comma precedente.
Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà
concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale
natura delle forze armate dello Stato.
(19/b) Vedi, anche, l'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata
al n. A/LXXV.
65. Doveri di subordinazione.
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano,
per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e,
nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello
Stato.
66. Ordine gerarchico e rapporti funzionali.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico
od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina,
non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità
personale di coloro cui sono diretti.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo,
deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è
tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti
il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero
quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto
palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta
anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo
di confermarlo per iscritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce
manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i
superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile,
ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento
della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione
civile dell'interno nonché delle altre forze di polizia e
delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi
esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale
del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia
di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari
della pubblica sicurezza.
L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta
responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità
penale.
67. Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati
in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
68. Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri
inerenti alla loro funzione.
69. Assistenza religiosa.
Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi
di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa,
nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso
ai cappellani militari.
Capo VI - Norme disciplinari e penali
70. Disciplina e procedimento disciplinare.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente
il gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria,
deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le
quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla
gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari
esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque
trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità
di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con
la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena
pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico
dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata
superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità,
comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione
di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché
un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico
dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la
cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei
comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio
di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva
per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea
dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza
o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi
competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della
stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la
sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle
sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione
che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più
gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza
del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi;
garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per
le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere
da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica
sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni
comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio
e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti
a servizio diverso da quello dell'inquisito;
8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso
con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito
del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle
funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei
procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi
organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore
delle norme delegate.
71. Giurisdizione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria
ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi
articoli.
72. Abbandono del posto di servizio.
L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni
di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il
posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali
o particolari impartite, è punito con la reclusione fino
a tre anni.
La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è
commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni
o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità
del servizio;
5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso
tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la
pena è della reclusione da due a cinque anni.
73. Rivolta.
Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale,
sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti
alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine
di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere
da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è
della reclusione non inferiore a cinque anni.
74. Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si
associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il
delitto non è commesso la pena è della reclusione
da uno a quattro anni.
Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.
75. Movimento non autorizzato di reparto.
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale
incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo
alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto
è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il
fatto non costituisca reato più grave.
76. Manifestazioni collettive con mezzi od
armi della polizia.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che
compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi
della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con
la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un
milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato
o diretto la manifestazione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che
partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti
con la reclusione da sei mesi a due anni.
77. Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo
le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione
o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
due milioni.
Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che
consente i fatti di cui al comma precedente.
78. Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico
ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative
di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto
con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio
o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.
79. Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della
libertà personale (19/c).
A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi
reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
16 è scontata negli stabilimenti penali militari.
La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in
cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o
carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può
essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria
o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266
del codice di procedura penale (19/d).
(19/c) Vedi, anche, l'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata
al n. A/LXXV.
(19/d) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata
al n. A/XLIX.
80. Giudizio direttissimo.
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della
presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
Capo VII - Norme di comportamento politico.
Rappresentanze e diritti sindacali
81. Norme di comportamento politico.
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza
mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono
assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità
delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è
fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio,
a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni
politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore
o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati
ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche
o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni
dal momento della accettazione della candidatura per la durata della
campagna elettorale e possono svolgere attività politica
e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e
in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito
della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati
alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni
stesse.
82. Diritti sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi
in sindacati.
Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale
di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio,
possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione
dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti
di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà
di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro
svolgimento.
83. Sindacati della Polizia di Stato.
I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti
e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività
di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e
ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei
servizi o nei compiti operativi.
Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo con altre associazioni sindacali.
84. Divieto di esercizio del diritto di sciopero.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto
di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate
durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia
giudiziaria.
85. Consiglio nazionale di polizia.
È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo
consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti
la Amministrazione della pubblica sicurezza:
a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti
e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti
relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del
personale;
b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione
professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;
c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio
nazionale.
I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il
Ministro ha facoltà di provvedere.
In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può
stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve
essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio
nazionale.
Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro,
su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione
di questa.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della
metà in seconda convocazione.
86. Composizione del Consiglio nazionale di polizia.
Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro
dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.
Esso è composto da sessanta membri, dei quali:
a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti
scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività,
e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti
alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione
e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie
di competenza del Consiglio nazionale;
b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni.
I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati
consecutivi.
87. Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale
di polizia.
Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente,
gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti
fasce elettorali:
a) in cui sono compresi gli agenti;
b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante
presentazione di liste nazionali che possono comprendere più
candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno
proporzionalmente alla consistenza degli organici.
Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più
di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.
Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.
Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria
fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di
preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro
se i candidati da eleggere sono fino a 18.
La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla
somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni
fascia.
L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo
del quoziente naturale e dei più alti resti.
I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce
della lista con il seguente procedimento:
a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima
fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti
validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo
dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;
b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche
per le successive fasce;
c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.
Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente
la graduatoria determinata, per
ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza
espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza
si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione
nella lista.
La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è
stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in
carica del precedente Consiglio.
La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.
Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione
non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui
all'art. 36 (19/e).
Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo
comma sono costituite rispettivamente:
1) da guardie e appuntati;
2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia
femminile;
3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.
Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.
(19/e) Con D.P.R. 31 marzo 1983, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 1983,
n. 210) è stato approvato il regolamento per lo svolgimento
delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.
88. Aspettativa per motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive
in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite
la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi
sindacali (19/f).
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è
fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in
organico (19/f).
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione
alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione
territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio,
il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate
(19/f).
I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato
che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita
l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti
alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale,
delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia
a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere
effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza
(19/g).
(19/f) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato
al n. A/CXI.
(19/g) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387,
riportato al n. A/LXV.
89. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi
sindacali.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente
sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e
classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che
retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura
speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione
rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico
delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse
le indennità per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova
e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa,
del mandato sindacale (19/f).
(19/f) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato
al n. A/CXI.
90. Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che
siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni
sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali,
sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo
che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio,
ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare
alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della
normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna
organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per
tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni
al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per
la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la
partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione.
Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione
può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti
(19/h).
(19/h) Vedi l'art. 28, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato
al n. A/CXI.
91. Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal
servizio per motivi sindacali.
Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al
trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi
e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente
rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo
ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti,
giuridici ed economici (19/h).
(19/h) Vedi l'art. 28, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, riportato
al n. A/CXI.
92. Disponibilità di spazi murali e di locali per attività
sindacali.
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è
concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi
spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari,
manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni
generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali,
in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso
il pubblico.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella
sede centrale, ed in quelle periferiche ed in ogni provincia, l'uso
gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto
delle disponibilità obiettive e secondo le modalità
determinate all'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
(19/i).
(19/i) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 21 settembre
1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
93. Delega per la riscossione di contributi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare
delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore
della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data
del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta,
all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in
base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono
versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
94. Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio.
[Fermo restando il disposto di cui al punto XX) dell'articolo 36,
il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto
avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica
disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione,
degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subìto
una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità
assoluta ai servizi di istituto per effetto di ferite, lesioni o
altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi
all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto
compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto
delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità;
il personale suddetto può essere altresì utilizzato
per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali
in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza
per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato
previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico
delle carriere di appartenenza, nonché la corresponsione
di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità
e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento
del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza
e di cura] (20).
(20) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
4 dello stesso art. 6.
95. Accordi sindacali.
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati
da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro,
o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione
composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente
rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì
oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo
63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti
economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento,
i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti
economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni
dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme
e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti (20/a).
(20/a) Vedi, anche, l'art. 13, L. 15 dicembre 1990, n. 395, riportata
alla voce Carceri e case di rieducazione.
Capo VIII - Norme transitorie e finali
96. Disciplina provvisoria del personale.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il
trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il
personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza,
dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:
a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico
dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici
di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione,
rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico
delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli
ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte
e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono
la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali,
degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia
di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle
scuole di polizia assumono la denominazione rispettivamente, di
ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli
operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo
organico dei sanitari della Polizia di Stato;
c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici,
degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati
delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti
al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato
sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e
mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano
le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico
dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici,
oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti
ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione
alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri
degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza;
g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le
attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare,
in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti
propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera
m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli
appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e
delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori
gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento
del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici
sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli
uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono
ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati
di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello
Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone
di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera
marittima ed aerea;
i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici,
delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie
scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro
straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari
civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed
alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico
previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente
acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale
differenza più favorevole di trattamento economico è
concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri
miglioramenti;
m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari
ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 (20/b);
n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre
1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti
dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1°
gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera
prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496
(21), non si applicano le disposizioni contenute negli articoli
5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;
o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di
commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore
di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11
luglio 1980, n. 312 (20/b), non ricopriva la qualifica di vice questore
aggiunto o di ispettrice capo aggiunto è inquadrato nel ruolo
di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio
1980, n. 312 (21/a);
p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonché, qualora
entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente
legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli
ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36,
i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti,
conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità
di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione
della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette
posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente
i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso
articolo;
q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente
di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e
gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente
alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina
di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra
i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il
passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente
legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza;
r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della
polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale
ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica
al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano
almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado
sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe;
s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della
legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sostituito
dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza (21/b).
(20/b) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(21) Riportata al n. G/XIII.
(20/b) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(21/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(21/b) Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 675
(Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
97. Tabelle organiche dei dirigenti.
Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (21/c), le parole: "Capo
della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto"
e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza e dirigenti" "Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".
I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge
10 dicembre 1973, n. 804 (22), sono soppressi.
Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui
al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (21/c), sono portati in
aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica
di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione
civile dell'interno, di cui al quadro A della tabela III medesima.
I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel
ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno
secondo le modalità previste dall'articolo precedente.
(21/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(22) Riportata alla voce Forze armate.
(21/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
98. Banda musicale.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge
ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizià
di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare
adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale
nonché il valore artistico del complesso.
99. Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia
più rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione
dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi
e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.
100. Amministrazione e contabilità.
Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le
norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità
generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate
nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario
in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero
dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico
dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
101. Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministazione della
pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono
abrogate.
102. Concorso pubblico straordinario per ispettore.
Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non
più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato
a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi
a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna
provincia.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 52.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova
d'esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.
Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti
materie:diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di
diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione
speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno
stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo
comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione
al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni
distaccate in capoluoghi di regione, nonché i criteri per
l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione
delle qualità attitudinali.
I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati
a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla
loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza
e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività
investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del
Ministro dell'interno.
Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando
un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia
secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso
una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere
assegnato a prestare servizio.
Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine
di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale
di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate
nel precedente comma.
I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere
trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati
a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall'ingresso
in carriera.
Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano
le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del
ruolo degli ispettori.
103. Personale amministrativo.
Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di
cui all'articolo 40, gli organici del'Amministrazione civile dell'interno
sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva
del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio,
di 650 posti della carriera di concetto amministrativo e di 50 posti
della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila
unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera
con i seguenti criteri: per la copertura dei posti della carriera
di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate
integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici
espletati nel 1979, nel 1980 e in corso di espletamento all'entrata
in vigore della presente legge per lo accesso alle anzidette carriere;
per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli
uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al
50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei
concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento
all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette
carriere.
Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non
coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato
a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui
all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità
ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento
dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno è
autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i
termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e
le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti
disposizioni.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti
e dei sovraintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500
unità a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
104. Norme transitorie in materia di giurisdizione.
I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari
sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio
e per materia.
I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono
trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello
competenti per territorio.
105. Condono disciplinare.
Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili
della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti
connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali
o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con
provvedimenti del Ministro dell'interno.
Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
106. Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali.
Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei
ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito
dall'articolo 97, è costituito dalla somma degli attuali
organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
107. Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi
militari dello Stato.
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli
attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza
ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti
al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari
dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica
sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni
giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione
civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando
i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione
ricevente;
2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria
e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio,
conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in
altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità
e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando
in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni
riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva
il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle
armi e corpi di provenienza;
3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le
facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei
decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge
(22/a).
(22/a) Per l'attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 luglio 1981,
n. 551, riportato al n. A/XXXI.
108. Cessazione anticipata dal servizio.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione
dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione
della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno
di età, ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto
il sessantesimo anno di età di richiedere l'anticipata cessazione
dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza ed ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile,
che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di
richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente
compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo
anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al
grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente
alla cessazione dal servizio nonché l'applicazione dei benefìci
di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963,
n. 1543 (23).
Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti
tre scatti di anzianità con pari decorrenza.
L'attribuzione dei benefìci di cui ai commi precedenti non
è cumulabile con altri benefìci salvo l'eventuale
trattamento privilegiato di quiescenza (23/a).
(23) Riportata alla voce Forze armate.
(23/a) Per l'attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 luglio 1981,
n. 552, riportato al n. A/XXXII.
109. Emanazione dei decreti delegati.
Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro,
previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni
si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni,
lo schema di decreto delegato è sottoposto all'esame preliminare
del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso
entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono
deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
110. Mutamento di denominazioni.
Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo
della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite
dalla denominazione Polizia di Stato.
111. Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica
sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza.
Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza
è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi
sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente
legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano,
per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con
essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto
30 novembre 1930, n. 1629 (24), e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica
sicurezza.
(24) Riportato al n. F/II.
112. Trattamento pensionistico nella fase di transazione.
Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della
presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto
dall'articolo 36 si applica, qualora più favorevole ed ai
soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento
economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione
di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso
trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri
in analoga posizione.
113. Relazione del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
114. Divieto di iscrizione ai partiti politici.
Fino a che non intervenga una disciplina più generale della
materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione,
e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici
(25).
(25) Ulteriori proroghe di un anno ciascuna sono state disposte
dalla L. 24 aprile 1982, n. 174 (Gazz. Uff. 26 aprile 1982, n. 113);
dalla L. 23 aprile 1983, n. 121 (Gazz. Uff. 23 aprile 1983, n. 111);
dalla L. 24 aprile 1984, n. 93 (Gazz. Uff. 30 aprile 1984, n. 118)
e dalla L. 24 aprile 1985, n. 149 (Gazz. Uff. 26 aprile 1985, n.
98) tutte entrate in vigore il giorno successivo a quello della
loro pubblicazione.
Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dal D.L.
18 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1986, n. 95), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 giugno 1986, n.
284 (Gazz. Uff. 23 giugno 1986, n. 143), entrata in vigore, per
effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dall'art.
1, D.L. 27 agosto 1987, n. 349(Gazz. Uff. 27 agosto 1987, n. 199),
convertito in legge con L. 23 ottobre 1987, n. 431 (Gazz. Uff. 26
ottobre 1987, n. 250), entrata in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione. La legge di conversione citata ha, inoltre, disposto
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241,
non convertiti in legge. Una ulteriore proroga di un anno è
stata disposta dal D.L. 22 aprile 1988, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile
1988, n. 95), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
e convertito in legge con L. 13 giugno 1988, n. 209 (Gazz. Uff.
18 giugno 1988, n. 142). Successivamente, un'altra proroga di un
anno è stata disposta dall'art. 1, D.L. 21 aprile 1989, n.
135 (Gazz. Uff. 22 aprile 1989, n. 94), entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 14 giugno
1989, n. 235 (Gazz. Uff. 21 giugno 1989, n. 143). Una ulteriore
proroga al 31 dicembre 1990, è stata disposta dall'art. 1,
D.L. 2 aprile 1990, n. 81 (Gazz. Uff. 24 aprile 1990, n. 95) e convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 20 giugno 1990, n. 159 (Gazz.
Uff. 22 giugno 1990, n. 144).
115. Copertura dell'onere finanziario.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario
1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi,
lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota
dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei
pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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