Legge del 5 febbraio 1992, n. 104
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff.,
17 febbraio 1992, n.39, s.o.).-Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate (1) (2) (3) (4).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro
e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica,
leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre
1997, n. 430. (2) In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni,
ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249. (3)Con d.lg. 23 dicembre 1997,
n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti
relativi al collocamento. (4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia
e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13
settembre 1999.
Aggiornato alla G.U. del 25/09/1999, n. 226
Art. 1. Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi
e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2. Princìpi
generali.
1. La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4. Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto
nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie
locali.
Art. 5. Princìpi generali per i diritti
della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso
i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie,
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari
e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia,
se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche
e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione
e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della
persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale
per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione
o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione,
per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione
e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione
in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite
a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della
loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento
emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini
fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e
con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno,
entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento
del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati
dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire
lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento
agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Art. 7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi
ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo
8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento
delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata
e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
d) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
e) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia
e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile
una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione
lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m)organizzazione di attività extrascolastiche per integrare
ed estendere l'attività educativa in continuità ed in
coerenza con l'azione della scuola.
Art. 9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito
dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale
non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende
il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e
può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10. Interventi a favore di persone con
handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio
e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione
di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente
articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (1).
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa
con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione
e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi
per persone handicappate in situazione di gravità, promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni
di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo
38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento,
le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi
pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici
o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui
alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino
della originaria destinazione urbanistica dell'area.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 11. Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo
7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate
con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità
di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati
agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale
sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di
acconti alle famiglie.
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. é garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito
un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali
ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi
5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore
agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati
con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per
un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante
una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla
frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi
o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
(1) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art.
2, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 427.
Art. 13. Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità,
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma
di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili
e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le
unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati,
ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi
di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi
di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo
anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge
n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi
del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso
la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del
1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami
e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge
n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo
65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti
titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione
e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché
per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli
alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16. Valutazione del rendimento e prove
d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,
per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza
di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore
degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia
e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma
6-bis. é consentito, altresì, sia l'impiego di specifici
mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato (1).
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999,
n. 17.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 17. Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei
centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati
che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri
i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per
le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando
vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui all'articolo
5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2
è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di
cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata
ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali,
quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di
lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi,
e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato
o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali
con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità
e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: a) a disciplinare
le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto
di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19. Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche
a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano
una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o
psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni
di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello
stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda.
Art. 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio
di attività sportive,turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate (1).
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
(1) Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 1995 in base all'art. 16, d.l. 23 ottobre 1996, n.
535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.
Art. 24. Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13,
e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del
1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli
4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse,
per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita
dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma
della legge 28febbraio 1985, n°47 e successive modificazioni sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità
e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente,
che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità
e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi
albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge
n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione
di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n.41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione
e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al
2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi
di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo
2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Art. 25. Accesso alla informazione e alla
comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per
i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate
la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto
e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione
di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le
zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata
agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo
20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su
gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B,
C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti
di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura
del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: <<, titolari di patente F>> e dopo
le parole: <<capacità motorie,>> sono aggiunte
le seguenti: <<anche prodotti in serie,>>.
3. (Omissis) (1).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni
delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso
il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
(1) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, l. 9 aprile,1986
n. 97.
Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle
persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione,
sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano
i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto,
le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di
un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo
1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore
deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può
esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.
Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito.
Art. 30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela
dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31. Riserva di alloggi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, l. 5 agosto 1978,
n. 457.
(2) Comma abrogato dall'art. 14, l. 30 aprile 1999, n. 136.
Art. 32. Agevolazioni fiscali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, conv.
in l. 27 luglio 1994, n. 473.
Art. 33. Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di
cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (1).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
(1) Per un'interpretazione autentica dell'espressione <<hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile>>, vedi l'art. 2, d.l.
27 agosto 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 423.
Art. 34. Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi
e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico
o sensoriale.
Art. 35. Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII
del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare.
(1) Comma così modificato dall'art. 17, l. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 37. Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata.
1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro
della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano
con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata,
in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno
dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali
e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza,
si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera
di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private
di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante
la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio
o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare
contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo
controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i princìpi
della presente legge.
Art. 39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli
enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti
sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
(1):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui
alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della
pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche
e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti
di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo
38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione
di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo
5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione
e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire
la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle
persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad elaborare
un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime; l-bis) a programmare
interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative
degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone
con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3,
comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale,
anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi
di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli
articoli 8, comma 1, lettera i) e 10, comma 1, e al rimborso parziale
delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati (2); l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento
di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi
di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (2).
(1) Alinea così modificato dall'art. 1, l. 21 maggio 1998,
n. 162.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 40.Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi
di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n.
142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41. Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi
della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno
per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro
per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui
una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno
di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (1);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione
e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato
da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno
del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per
la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile
dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1992, n. 406,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato
<<si avvale di>>, anziché <<è composto
da>>.
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap
e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale
che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e
della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni
di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione vigente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità
per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di
cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 42. Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione
degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,
il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può
essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo
41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni
di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi
di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza
di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare
i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per
la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola
di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. é autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992
e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro
per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Provvedimenti
in favore di portatori di handicap>>.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43. Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |