"Norme sul rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche"
Testo approvato in via definitiva dalla Camera
dei deputati l'8 marzo 2001, non ancora promulgato o pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'automatica decadenza dall'impiego
pubblico dei funzionari condannati definitivamente per corruzione
e concussione e la sospensione delle funzioni di quelli condannati
in primo grado.
Art. 1. (Efficacia
della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o",
sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale
ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia
di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione
che l'imputato lo ha commesso".
Art. 2. (Modifica all'articolo
445 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura
penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Art. 3. (Trasferimento
a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità
a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti
di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di
enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio
per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3
della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza
lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio
al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti,
per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle
svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento
di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello
già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi
di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio
in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può
ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi
motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento
di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa
o di disponibilità, con diritto al trattamento economico
in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi
alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio
o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione,
sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva,
l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti
consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate
ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente
coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto
il seguente:
"1-bis. Il decreto è altresí comunicato alle
amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei
confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge
9 dicembre 1941, n. 1383".
Art. 4. (Sospensione
a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei
delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati
nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello
di prescrizione del reato.
Art. 5. (Pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.
Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero
5) è inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2. Dopo l'articolo 32 - quater del codice penale è inserito
il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto
previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per
un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresí
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica".
3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è
aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del
codice penale".
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale,
nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna
nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo
3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione
del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata
a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare
deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire
entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta
giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo
quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
Art. 6. (Disposizioni
patrimoniali).
1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto
previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti
previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca
anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali,
la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la
Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico
del condannato.
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita
la confisca".
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e
335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano.
La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione
nei registri immobiliari.
Art. 7. (Responsabilità
per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti
dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore
regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta
giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 8. (Prevalenza
della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni
di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la
data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun
caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Art. 9. (Estensione
dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso
nell'interesse del danneggiato).
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale,
le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o
nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito
o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo
che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile
a norma dell'articolo 75, comma 2".
Art. 10. (Disposizioni
transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari
in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie
e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere
instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento
penale con sentenza irrevocabile.
Art. 11. (Entrata in
vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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