Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche'
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie.
(Pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7-1-2002)
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente
ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia, anche
ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie
indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per "militare" l'appartenente a forze armate o a
corpi ad ordinamento militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione
o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza
del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera
di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause
di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 2. - Iniziativa
a domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita'
o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero
l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda
scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio,
indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione,
i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le
conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita'
al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata
dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita'
o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione
del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa
di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento
di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli
7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento
si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o
una menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale,
di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie
di
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni;
la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non prevista
in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia
da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica
si
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,
elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad
eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli
eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei
mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto
dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere
presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica
o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata
una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero
da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita'
o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento
della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa
in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonche'
per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3. - Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento
della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente
abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio
o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio
a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire
causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica,
psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte
del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio
e per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4. - Tutela
della riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti
e necessarie in relazione alle finalita' perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del
presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformita' agli articoli 3 e
4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei
dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione
dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi.
Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio
atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono
essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135,
in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5. - Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente
alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione
competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilita' o irricevibilita', respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in
via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando
il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente
comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono
essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma
2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale,
nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente
la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone
comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente
ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di
fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermita' o
lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi
informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma 3, il dipendente puo' comunicare l'opposizione
alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili
relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo
del procedimento, salvo che non abbia gia' dichiarato, nella domanda
stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento,
il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali
da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di avvio di ufficio del procedimento.
Art. 6. - Commissione
1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente
anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento
della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze sull'integrita'
fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio, e'
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il
dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono
all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione,
da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare
ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.
2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici, di cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore
dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da
lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico
piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita'
di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni
di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti
a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e' composta di
due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato
con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico
o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione
di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento
sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con
voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza
oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non
integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno
un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri.
Dal verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la
qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio
diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici,
la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria
di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il
giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita',
le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato,
i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente
ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro
quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento
conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente al
Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di
AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato
per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei
contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'.
9. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente
con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata
partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato
dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita,
la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita,
la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente
impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione
della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione
stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi
di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato
il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni
in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.
Art. 7. - Incombenze
dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia
al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi
al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio,
nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma
5.
3. Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento
ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento
di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione
e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato
nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilita' di
reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine
di decadenza previsto dall'articolo 2.
4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento
motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito
degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilita'
o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che la domanda e'
stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8. - Presentazione
diretta di certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente
o l'avente diritto in caso di morte del dipendente puo' presentare,
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio
o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero
della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo
6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti
presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un
mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il
competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni
di inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,
allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7,
comma 1.
2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma
5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta,
previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo
6, comma 1. Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da
un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi
o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo
2.
Art. 9. - Ricorso
alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo
6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi
di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione
anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la
domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri
indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario
da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione
medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo
5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo
i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo
6,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente
articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata
con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata,
del corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10. - Comitato
di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche'
tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia
di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato.
Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e'
di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari
dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore
a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per
non piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di
comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione
del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi
di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la
spesa relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' nominato,
tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente
del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilita' di
riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte
dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da
quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici
superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza
dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo
11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca
degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o
ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente
di personale, non superiore alle cinquanta unita', appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti criteri e modalita' di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche
in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale
non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure
di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia
e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo
166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore
a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro
tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono
essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni
di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma
6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti
presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le
domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione
definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del
Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificita'
di materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A supporto
dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di
cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, e' elevato a settanta
unita', senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione
dell'articolo 4.
Art. 11. - Pareri
del Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa
delle cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a
fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita'
o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato,
nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia
sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio
con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato
puo' richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione
medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di
cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita'
dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi;
la visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita'
di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente
al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai
sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12. - Unicita'
di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita'
o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi
di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico
di privilegio.
Art. 13. - Atti per
via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e convalida
di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via
telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione
degli atti stessi.
3. E' in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato
del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti,
da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo
a tal fine i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante
diagnosi medica e' inserito in plico chiuso, da allegarsi alla
nota di comunicazione.
Art. 14. - Termini
e competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermita'
o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere
del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda
di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni
dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine
l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi
a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al
Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei
successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del
Comitato.
2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini
procedimentali previsti dal presente regolamento ed e' notificato
o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei
successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione del parere del Comitato, e' adottato un unico provvedimento
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione
di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione
di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali
previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento
di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per
la quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola
volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo
gia' concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali
dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e' del
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente
in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad
altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
amministrazione.
Art. 15. - Accertamenti
di inidoneita' ed altre forme di inabilita'
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al
servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della
Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta
a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro
trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla
risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari
per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto
previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16. - Accelerazione
di procedure
1. L'Amministrazione non puo' chiedere pareri, anche d'ordine
tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal
presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti
salvo comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria.
In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta
sospeso per trenta giorni.
Art. 17. - Trattamenti
pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio,
a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' di
stati invalidanti al servizio o di inabilita' non dipendenti da
causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti
civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate
dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non
abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento,
fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)
dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine
di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione
di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
Art. 18. - Disposizione
transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa
di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di riconoscimento
di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita'
al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo
i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura
dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del
presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione
prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di servizio,
di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187,
avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per
le domande successive si applicano le procedure previste dal presente
regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati
personali.
Art. 19. - Norme
finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento
come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche
ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita'
collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando
il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche
da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella
forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento
o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926,
n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine
per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci
giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita'
e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della
causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito
della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20. - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,
12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata
dall'articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928,
n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172,commi
primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170,
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n . 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001