Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Gazz.
Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli alti normativi dell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata,
del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate
al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l' identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni
altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino
al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari
di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui
alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa
nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell'identità della
persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma
stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni
e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati
o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione
e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,
il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli
organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza,
e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma
2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini
italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni
e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento
a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia
di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti
dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso
con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi,
le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui
per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con
la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico
o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti
agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di
cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi
che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
(L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione
dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro
mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni
pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri
atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente,
con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel
tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera,
di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei
dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno
biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte
a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico anche con
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo
22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici,
ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi
ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno
e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto
in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui
all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma
scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del
Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo
le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra
analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni
in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo
8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti
dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni
del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile
o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni
speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati
ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza
al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato
di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti
delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema
statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità
e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove
modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione
dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti
nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore
del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,
nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione
di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se
la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico
ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni
o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento,
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere
la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo
di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In
tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale
di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine
su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono,
ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo
8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori
di servizi pubblici è garantita con le modalità di
cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma
1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in
tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione,
il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo
22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante
il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o
si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere
al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche
fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta
chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni
caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica,
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica
o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici,
nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta,
o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta
di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o
la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi
e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della
firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa
è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata
dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento
della sua identità personale, della validità della
chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla volontà della parte e non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma,
n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma
3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza
del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica
o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi
a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale
e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita
dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente
testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine
di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere
il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio
o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante
e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in
modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od
estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di
esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma
telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività,
in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore
a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività
bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività
di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza
o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali,emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare,
di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso
di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento
al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità
di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione
e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente
in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono
l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute
sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad
uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o
periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su
atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti
in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali
sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono
essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal
Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un documento di identità, esso può sempre essere sostituito
dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma
2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento d'identità
elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti
ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì
essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per
la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità
di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo,
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti
sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è
apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore
è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,
nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa
persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in
un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità
nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate
attività, ancorché definiti "certificato",
sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano
attestati in documenti già in loro possesso o che comunque
esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,
si considera operata per finalità di rilevante interesse
pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso
diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
(L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio
ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax
e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti
in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza
oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici,
nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali
e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari
e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
(R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente
per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile
e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia
o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo
quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti
di identità o di riconoscimento in corso di validità,
possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità
dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione
da parte dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità
o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati,
le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono
essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che
i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
(R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
(R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e
i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive,
le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli
per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero
anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei
con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio
2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento,
gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata
dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando
criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché
di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di
protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni
che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali
di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni
del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità
per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare
sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi
di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri
dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico
dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata
"sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante
la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente
dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario
o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero
di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno
stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione
di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione,
con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte
dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione
di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate
le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.
Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e
i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione
delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli
atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui
al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni
previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi,
una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque,
da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente
alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del
provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile,
delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente
di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere
il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato
o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice
di classificazione del documento e ogni altra informazione utile
o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già
al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni
ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura
di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico
può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni
di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti
il formato e la struttura delle informazioni associate al documento
informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica
dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata
ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte
le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati
dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta
del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata
secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra
loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite
da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni
di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire
le attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione
informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto
delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri
tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica,
del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento,
la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate
al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione
del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per
la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal
presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca
e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici
relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti
delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito
delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della
data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto,
ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione
dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali
e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto
alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità
tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione
definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione
e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura
di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti
o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco
delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione
delle attività di registrazione di protocollo, di gestione
dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità
di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo
unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del
sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni
di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile
delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno
riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza
lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di
protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta
per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa,
la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data
e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità,
il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare
l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più
di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli
estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato
sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate
manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione
di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità
del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento
registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo
del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente
la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e
benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono
i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata
al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti
dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato
per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione
dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti,
definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti
i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema
per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è
associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti
i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché
la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare
lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione
dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali
sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi
in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
(R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione
che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli
e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato
con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri
di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia
dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata
sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento
del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni
acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione
sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità
di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
(R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio,
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere
la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate
ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta
del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72(R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei
controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
(R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei
casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente
di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione
di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
(R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi
3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre
2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000,
n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;
il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore :
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R.
10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164,
e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre
1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione
delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive
e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le
regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore
del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge
e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da
parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31
dicembre 1996, n. 675.
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