IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare
l'articolo 14;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
ista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 1991;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e
del 21
maggio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1 - Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina le
funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali
in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato
Ministero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art 14 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 14 (Attribuzioni).
- 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali
e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione
civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela
dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso
pubblico, prevenzione incendi.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti
di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi
degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita'
di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa
vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione
civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto
legislativo.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n.
121".
- Si riporta il testo vigente dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza
dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (recte: decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165), reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca:
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo".
La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca:
"Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche
e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Art. 2. Uffici centrali
1. Il Ministero e' articolato, a livello
centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Art. 3. Dipartimento per gli affari interni
e territoriali
1. Il Dipartimento per gli affari interni
e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero
di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale e di governo sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi
e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali,
vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attivita' di collaborazione
con gli enti locali;
c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonche'
di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali
del Ministero.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato
nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli
uffici territoriali del Governo;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le autonomie;
d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
e) Direzione centrale della finanza locale;
f) Direzione centrale per i servizi demografici;
g) Direzione centrale per le risorse umane;
h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento
del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto
da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo
dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro
vice capo dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita'
della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per
gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento puo'
delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche
attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale
di amministrazione e l'ufficio per i sistemi informativi automatizzati.
5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto
previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte
del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti
in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative
su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente
del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento
dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di
amministrazione e' preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato
da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque,
di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del
Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali,
ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.
6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni
e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche
e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati.
All'Ufficio e' preposto un direttore che e' responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito
delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche
competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale
o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente
di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per
i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume
la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione
con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati,
i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti
all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a
contribuire alla definizione della bozza del piano triennale,
trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno
una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno
precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle
spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti".
Art. 4. Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1 aprile l981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le
attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di
pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e
delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente
alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato secondo
i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge
n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari
livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze
di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di
Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale,
di frontiera e dell'immigrazione;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per le risorse umane;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanita';
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione
investigativa antimafia. Dipendono altresi' l'Istituto superiore
di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
dei funzionari della Polizia di Stato nonche' la Scuola di perfezionamento
per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto
con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della
pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla
legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni
vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento
e di pianificazione e un vice direttore generale al quale e' affidata
la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale.
Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando
le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge
o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della
pubblica sicurezza, puo' delegare, di volta in volta o in via
generale, specifiche funzioni.
Note all'art. 4:
- Per l'argomento della legge 1 aprile 1981, n. 121, vedasi nelle
note alle premesse.
- Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, reca: "Disposizioni
urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative
nella lotta contro la criminalita' organizzata".
Art. 5. Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione
1. Il Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero
nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza;
d) le confessioni religiose.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e'
articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;
b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e
l'asilo;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e
le minoranze;
d) Direzione centrale degli affari dei culti;
e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici
di culto;
f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione
delle risorse finanziarie e strumentali.
3.Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto
da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo
dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro
vice capo dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita'
della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e
dell'asilo. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi,
di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attivita'
del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket
ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del Commissario per
il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime
dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi
Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad
un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
5.Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', la Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):
"Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse
alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.Per le esigenze
connesse allo svolgimento dei compiti ffidati all'Alto Commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa
dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno,
un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della
dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre
a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta
del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali
della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unita', puo'
essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto
per il SISDE dalle disposizioni vigenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, reca: "Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia
di riconoscimento dello status di rifugiato".
Art. 6. Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali
e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione
civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
i ) Ufficio centrale ispettivo.
3.Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento e ad
esso e' assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni
vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla
normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle
Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del
comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di
protezione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice
capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b),
d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Art. 7. Disposizioni finali
1. I posti di funzione individuati nei precedenti
articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche
equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda
l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative
funzioni.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni
caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, reca: "Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del
Ministero dell'interno".