Decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n° 398

Funzioni ed organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'Interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'articolo 14;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
ista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1991;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21
maggio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1 - Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 14 (Attribuzioni).
- 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (recte: decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165), reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art. 2. Uffici centrali

1. Il Ministero e' articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 3. Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attivita' di collaborazione con gli enti locali;
c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonche' di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le autonomie;
d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
e) Direzione centrale della finanza locale;
f) Direzione centrale per i servizi demografici;
g) Direzione centrale per le risorse umane;
h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'ufficio per i sistemi informativi automatizzati.
5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione e' preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.
6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati.
All'Ufficio e' preposto un direttore che e' responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".

Art. 4. Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1 aprile l981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per le risorse umane;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanita';
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresi' l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonche' la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

Note all'art. 4:
- Per l'argomento della legge 1 aprile 1981, n. 121, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, reca: "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata".

Art. 5. Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione

1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza;
d) le confessioni religiose.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;
b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
d) Direzione centrale degli affari dei culti;
e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
3.Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
5.Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):
"Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti ffidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, reca: "Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato".


Art. 6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
i ) Ufficio centrale ispettivo.
3.Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7. Disposizioni finali

1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, reca: "Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del
Ministero dell'interno".