Decreto del Presidente della
Repubblica
20 aprile 1994, n° 349
Regolamento recante riordino dei procedimenti
di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa
di servizio o di concessione dell'equo indennizzo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9; Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione
della Camera dei deputati; Considerato che il termine per l'emissione
del parere della competente commissione del Senato della Repubblica
ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, E' scaduto
in data 11 marzo 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile
1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di efficacia del regolamento.
1. I procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente
da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono
disciplinati dal presente regolamento.
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Semplificazione documentale.
1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.
1 adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare
equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 3.
Iniziativa ad istanza di parte.
1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto
lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di
servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità
o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione
dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura
dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno
concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità
fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento
che reputi utile. 2. Con la medesima domanda di cui al comma 1,
l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa
di servizio, ha subìto una menomazione dell'integrità
fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A
e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto
dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia
manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione. 3.
L'infermità non prevista in dette tabelle E' indennizzabile
solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna
di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione
del rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità
derivanti da parkinsonismo. 4. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica
si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego. 5. La domanda
di cui al comma 2 può essere proposta anche dagli eredi dell'impiegato
o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 4.
Iniziativa d'ufficio.
1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede
d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto
infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie
cause morbofiche e dette infermità siano tali che possano,
anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra
menomazione dell'integrità fisica.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 5.
Istruttoria.
1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte
le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare
la natura dell'infermità, la connessione di questa con il
servizio, nonché' tutte le altre circostanze relative all'infermità
o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente
ad emettere il provvedimento finale. 2. L'amministrazione, entro
novanta giorni dal ricevimento della domanda o dall'apertura del
procedimento d'ufficio, trasmette tutta la documentazione raccolta
alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito denominata Commissione,
di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 6.
Accertamenti sanitari.
1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione
contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione,
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente E'
assegnato. 2. La Commissione E' composta di due ufficiali medici
e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui
gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermità
o lesioni, può essere chiamato a far parte della Commissione,
con voto consultivo, un medico specialista. 3. La Commissione, ricevuta
la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'amministrazione,
effettua entro trenta giorni una visita, al termine della quale
redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale,
oltre che le generalità dell'impiegato e la esposizione dei
fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità
fisica, devono risultare: a) gli elementi presi in considerazione
ai fini della valutazione di cui al comma 1; b) elementi circa la
tempestività dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, ovvero dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla
data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso; c) il voto consultivo
espresso dal medico specialista. 4. Il verbale E' trasmesso all'amministrazione
richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 7.
Provvedimento dell'amministrazione.
1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data
di ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 8.
Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta
ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione
trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito
nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi
di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonchE'
tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della
domanda. 2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente,
sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano
dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una menomazione
dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste
dalla legge. 3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in
parte, dalla determinazione formulata dall'ufficio del personale,
ne sono specificati i motivi. 4. Il parere, firmato dal presidente
e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione
competente. 5. Il parere non E' vincolante ai fini della decisione
finale. L'amministrazione E' tenuta a motivare le ragioni per le
quali, eventualmente, decide di discostarsene.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 9.
Termine finale.
1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità
dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente
motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data
di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio.
L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo
con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro
un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere
adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento
della domanda. 3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione
del provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al
dirigente generale ovvero al dirigente a tal fine delegato. 4. Del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art.
8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti superiori
medici della Polizia di Stato. 5. All'art. 166, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo
le parole <<ufficiale medico>>, sono aggiunte le seguenti
parole: <<o un funzionario medico della Polizia di Stato>>.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 10.
Disciplina dell'azione amministrativa.
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni
devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, in conformità con il presente regolamento.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 11.
Abrogazione.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni
di cui agli articoli da 35 a 38, da 51 a 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fatto salvo quanto previsto
all'art. 3, comma 2 e all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
Capo II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE
DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 12.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il centottantesimo
giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
N.D.R. Normative riportate nella premessa: - Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione; - Visto l'art. 17,comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); - Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedure amministrative. Trasparenza);
- Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9; (semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi) - Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; (Aspettativa per infermità
- equo indennizzo per perdita dell'integrità fisica dipendente
da causa di servizio) - Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834; (Definitivo riordinamento delle pensioni
di guerra) - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;(norme di esecuzione del DPR 10/1/1957 n.3 -
in particolare sugli accertamenti sanitari vedi l'art. 37) - Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 febbraio 1994; - Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati; - Considerato
che il termine per l'emissione del parere della competente commissione
del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, E' scaduto in data 11 marzo 1993; - Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 17 marzo 1994; - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 aprile 1994; - Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica.
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