Decreto del Presidente della
Repubblica
17 maggio 2001, n. 287
Disposizioni in materia di ordinamento degli
uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 1. Compiti dell'Ufficio territoriale
del Governo
1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito
abbreviato in Ufficio del Governo, e' la struttura del Governo sul
territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione
periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.
2. L'Ufficio del Governo assicura:
a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza
generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni
statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione
a favore delle regioni e degli enti locali interessati;
b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorita'
provinciale di pubblica sicurezza nonche' nell'espletamento dei
compiti in materia di difesa civile e protezione civile;
c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio
delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza
funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti
del Ministero dell'interno;
e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti,
non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attivita' produttive,
delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle
rispettive amministrazioni;
f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie
per le normative e i controlli tecnici e per la proprieta' industriale
ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli
Uffici del Governo;
g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali
disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento,
da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del
Governo.
3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza
delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di
ogni altro compito che gli e' affidato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ovverodal Ministro per la funzione pubblica e dagli
altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte
le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non
espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio
da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti
preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.
Art. 2. Compiti del prefetto titolare dell'Ufficio
territoriale del Governo
1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti
di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si avvale
dell'Ufficio del Governo, di cui e' titolare:
a) per fornire, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi necessari
all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per attuarne
le determinazioni;
b) per effettuare, secondo le direttive generali e gli atti di impulso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di settore,
sentito il Ministero dell'interno, studi, rilevazioni e verifiche
ai fini della razionale distribuzione delle competenze tra gli uffici
periferici dello Stato, formulando proposte dirette alla eliminazione
di duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna
struttura periferica, sia fra strutture diverse o tra organi amministrativi
e organi tecnici;
c) per promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati,
la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi dei procedimenti
ed il contenimento dei relativi costi, proponendo la stipula di
accordi tra enti e uffici diversi per regolare il coordinamento
delle relative attivita' e le modalita' di avvalimento da parte
di un ufficio delle strutture e dei servizi di un altro ufficio;
d) per favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui
delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato,
delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie
locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
e) per promuovere progetti di istituzione di centri interservizi
comuni a piu' amministrazioni, predisponendo, su incarico dei soggetti
aderenti, i relativi schemi di convenzione e curandone l'attuazione
con le modalita' ivi previste;
f) per promuovere e coordinare le iniziative, anche secondo i criteri
e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei
Ministri da lui delegati, finalizzate a dare attuazione alle leggi
generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra
le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle
dotazioni strumentali degli uffici;
g) per curare, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica,
le procedure decentrate di reclutamento del personale secondo le
disposizioni dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il titolare dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale,
oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita le funzioni di commissario
del Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e di ogni altra disposizione che ne regola la competenza.
Nell'esercizio di tali funzioni, si avvale degli altri Uffici del
Governo nell'ambito della regione al fine di:
a) favorire e promuovere la attuazione degli accordi conclusi in
sede di Conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata al fine
di coordinare l'esercizio delle competenze statali, regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti locali e di svolgere in collaborazione
attivita' di interesse comune, ai sensi degli articoli 4, comma
1, e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
b) verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello
Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-regioni e nella
Conferenza unificata in materia di interscambio di dati e informazioni
sull'attivita' statale, regionale, provinciale e degli enti locali,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998,
n. 112.
Art. 3. Convenzioni e conferenze di servizi
1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello
Stato e le regioni volte a regolare, in conformita' agli schemi
approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le modalita' di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni
di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate, per conto
dello Stato, dal titolare dell'Ufficio del Governo competente per
territorio.
2. Il titolare dell'Ufficio del Governo, nell'esercizio dei compiti
di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio, per la cura
di interessi statali attribuiti al predetto Ufficio puo' sempre
indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni. La conferenza puo' essere altresi' indetta dal titolare
dell'Ufficio del Governo in caso di procedimenti amministrativi
connessi quando la relativa indizione e' chiesta dal presidente
della giunta regionale o da uno o piu' degli enti locali coinvolti.
Art. 4. Conferenza permanente e sezioni
1. Nell'esercizio delle funzioni di
cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell'Ufficio del Governo e'
coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta
e composta:
a) dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato;
b) dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di
cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ove costituite secondo le disposizioni che ne regolano l'autonomia
organizzativa;
c) dai responsabili delle strutture periferiche degli enti pubblici
a carattere nazionale e degli altri enti pubblici operanti nella
provincia, esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione
e gli enti dotati di autonomia funzionale.
2. La conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti,
in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d'ordine;
b) sviluppo economico e attivita' produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunita'.
La conferenza permanente delibera in ordine alle modalita' del proprio
funzionamento.
3. Alle singole sezioni della conferenza permanente partecipano
i responsabili delle strutture e degli uffici di cui al comma 1
competenti per il territorio della provincia e i responsabili delle
strutture e degli uffici competenti dell'Ufficio del Governo. Nel
capoluogo di regione partecipano anche i responsabili delle strutture
e degli uffici competenti per l'intero territorio regionale o per
parti di esso non coincidenti con quello di una provincia. In relazione
agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono invitati a partecipare
alle singole sedute i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria. Possono essere, inoltre, invitati a partecipare anche
i rappresentanti delle istituzioni universitarie, i soggetti esponenziali
di organismi sociali e ordini professionali, i gestori di pubblici
servizi e di servizi di pubblica utilita' ed esperti.
4. Le sezioni della conferenza permanente deliberano in ordine alle
modalita' e ai termini del concorso di ciascuna struttura o ufficio
in essa rappresentati alla acquisizione dei dati e degli elementi
conoscitivi necessari per la assunzione, da parte del titolare dell'Ufficio
del Governo, delle iniziative di cui all'articolo 2, al monitoraggio
sullo stato di attuazione delle leggi di interesse generale per
la pubblica amministrazione, alla elaborazione di studi e ricerche
su aspetti funzionali, gestionali e organizzativi comuni a piu'
strutture amministrative.
5. Alle sedute della conferenza permanente e delle sezioni possono
essere invitati a partecipare anche i rappresentanti regionali,
provinciali, comunali e degli altri enti locali di volta in volta
interessati.
6. Al fine di garantire il reciproco raccordo e la reciproca informazione
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, il titolare
dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale promuove riunioni
di coordinamento con i titolari degli altri Uffici del Governo nell'ambito
della regione, anche ad iniziativa di questi ultimi.
Art. 5. Potesta' di indirizzo del Presidente
del Consiglio
1. Nell'esercizio dei compiti di coordinamento
dell'attivita' amministrativa del Governo, di coordinamento dell'azione
del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie,
e di promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni
e autonomie locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Ministro dell'interno, emana direttive generali in ordine al
funzionamento ed alle attivita' delle conferenze permanenti e puo'
disporne la convocazione indicando le questioni di interesse generale
da trattare. In questo caso la conferenza permanente e' convocata
entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
2. La conferenza permanente o le singole sezioni sono convocate
anche su richiesta del presidente della giunta regionale, del presidente
della provincia, ovvero del sindaco del comune capoluogo, per la
trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione
con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri
enti locali.
Art. 6. Funzionamento delle conferenze permanenti
1. La conferenza permanente ha sede presso l'Ufficio
del Governo e la segreteria e' composta da personale ivi in servizio.
2. La conferenza permanente e' comunque convocata ogni anno entro
trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio.
3. I verbali delle sedute della conferenza permanente e delle sezioni,
nonche' le relative deliberazioni sono trasmessi, oltre che ai componenti
della conferenza medesima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero dell'interno e ai Ministeri competenti, a cura del
titolare dell'Ufficio del Governo.
Art. 7. Coordinamento degli indirizzi dei
Ministri
1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede in caso di
contrasto tra gli indirizzi adottati dai Ministri ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei riguardi dei
titolari degli Uffici del Governo in relazione ai compiti, dagli
stessi esercitati per conto delle rispettive amministrazioni.
Art. 8. Personale
1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti
di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 dell'articolo 1, si
provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando prioritariamente, per l'esercizio
delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo
1, il personale dirigenziale gia' in servizio presso i Commissariati
del Governo.
2. Alla gestione dei servizi comuni e all'esercizio delle funzioni
strumentali nelle strutture unitarie istituite ai sensi dell'articolo
10, si provvede, in relazione alle mansioni da espletare, secondo
gli strumenti di partecipazione previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale e dall'articolo 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, con personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
e con quello assegnato dalle amministrazioni le cui strutture periferiche
confluiscono nell'Ufficio del Governo.
Art. 9. Criteri di organizzazione
1. L'organizzazione interna degli Uffici del Governo e' definita
secondo criteri di efficacia, economicita' e flessibilita' correlati
alle caratteristiche socio-economiche e all'assetto istituzionale
delle aree di competenza, in particolare di quelle metropolitane,
garantendo ai titolari degli uffici la potesta' di adottare specifiche
modalita' organizzative, sia strutturali che funzionali, sentite
le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall'articolo 31 del
decreto legislativo n. 139 del 2000.
2. I provvedimenti di organizzazione degli Uffici del Governo si
ispirano al criterio della concentrazione funzionale, organizzativa
e logistica delle varie strutture periferiche ministeriali, garantendo
peraltro l'adeguata valorizzazione di specifiche competenze ad esse
correlate.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalita' di individuazione
dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera
prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al
medesimo decreto, la organizzazione interna degli Uffici del Governo
per i restanti profili e' stabilita, per aree funzionali, con decreti
di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro
dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza
sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e delle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere,
per esigenze di efficienza ed economicita', che una struttura interna
dell'Ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito
di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza,
regolandone le modalita'.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
individuati ai sensi del comma 1 sono conferiti dal titolare dell'Ufficio
del Governo ai dirigenti assegnati e scelti a tal fine dai Ministeri
interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Restano ferme le disposizioni
degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n 139, in materia di assegnazione e di conferimento di incarichi
ai funzionari della carriera prefettizia.
5. Il prefetto titolare dell'Ufficio del Governo convoca e presiede
periodiche riunioni dei funzionari preposti ai posti di funzione
e agli uffici dirigenziali per acquisirne le valutazioni e le proposte
in ordine ai problemi del coordinamento interno e del miglioramento
della qualita' dei servizi resi al cittadino.
Art. 10. Servizi comuni
1. I provvedimenti che disciplinano l'organizzazione degli Uffici
del Governo prevedono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
9, la concentrazione in strutture unitarie dei seguenti servizi
comuni agli uffici che in essi confluiscono:
a) controllo di gestione;
b) gestione del personale distintamente per i ruoli di appartenenza;
c) amministrazione, servizi generali e attivita' contrattuale;
d) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio;
e) contabilita' e gestione finanziaria.
2. La gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Uffici
del Governo nella regione e' affidata ad una apposita struttura
unitaria istituita nell'ufficio del capoluogo regionale, al fine
di garantire progressivamente un sistema di collegamento che assicuri
la funzionalita' operativa dei sistemi stessi nel loro complesso.
3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'Ufficio del Governo
e' organizzato in modo da consentire che le richieste di tutti i
servizi possano essere presentate dal cittadino attraverso un unico
sportello, a cui e' possibile accedere da qualsiasi sede in cui
l'ufficio e' logisticamente articolato, provvedendo in tal senso
ad una efficace interconnessione dei sistemi informatici.
Art. 11. Ufficio per il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile
1. Presso ciascun Ufficio del Governo e' istituito un ufficio che
esercita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile
sulle attivita' svolte dall'ufficio.
2. L'ufficio svolge, su richiesta e per conto dell'ispettorato del
Dipartimento della funzione pubblica, le verifiche ispettive di
cui al comma 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, il titolare dell'Ufficio del Governo, d'intesa
con l'amministrazione competente, richiede all'ufficio di cui al
comma 1 di eseguire ispezioni e verifiche nell'ambito degli uffici
e delle strutture periferiche dello Stato. Dell'esito degli accertamenti
e' informata immediatamente l'amministrazione centrale di riferimento.
Art. 12. Dirigenti delle strutture interne
1. I rapporti del prefetto, titolare dell'Ufficio del Governo, con
i Ministri preposti alle amministrazioni le cui strutture periferiche
in esso confluiscono e con i dirigenti di dette strutture sono regolati
dalle disposizioni degli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per quanto non diversamente previsto dal
presente articolo.
2. Le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,
definite da ciascun Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lettera b), e 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, indicano i criteri generali ai quali i dirigenti
preposti alle strutture di primo livello di ciascun Ministero e
ai centri di responsabilita' si attengono nella formulazione delle
conseguenti istruzioni tecniche per l'esercizio delle funzioni e
nella distribuzione delle risorse a livello periferico. Tali direttive
sono comunicate al prefetto, che ne cura l'attuazione a livello
periferico.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, in materia di attribuzioni del funzionario
prefettizio, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, relativamente ai compiti del titolare dell'Ufficio,
gli altri dirigenti preposti alle articolazioni interne dell'Ufficio
adottano la generalita' degli atti e dei provvedimenti amministrativi
inerenti alle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza
ed esercitano tutti i relativi poteri di spesa ad esclusione di
quelli correlati alla gestione unitaria di funzioni strumentali
e dei servizi comuni di cui all'articolo 10.
4. Le strutture componenti l'Ufficio del Governo, per le quali i
decreti di cui all'articolo 9, comma 1, non prevedono il livello
dirigenziale, svolgono in posizione di autonomia le funzioni tecniche
assegnate, ivi compresa la adozione dei relativi atti e provvedimenti,
fermi restando i compiti di coordinamento attribuiti dall'articolo
17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, al titolare dell'ufficio dirigenziale del quale dette strutture
fanno parte.
Art. 13. Controllo interno
1. Presso ogni Ufficio del Governo, la struttura unitaria di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), posta alle dirette dipendenze
del suo titolare, e' responsabile della progettazione e della gestione
del controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
2. La valutazione dei dirigenti assegnati all'Ufficio del Governo
dalle amministrazioni dello Stato e' svolta dal prefetto titolare
dell'Ufficio, che raccoglie a tal fine gli elementi di loro competenza
dalle amministrazioni interessate, secondo le modalita' indicate
nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 1. Il prefetto
riferisce all'amministrazione di appartenenza l'esito della valutazione.
Restano ferme le disposizioni che regolano l'ordinamento speciale
della carriera prefettizia ed, in particolare, l'articolo 23 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
3. L'attivita' di valutazione e controllo strategico, relativamente
alle funzioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e'
svolta, per la parte di competenza, dal servizio di controllo interno
di ciascuna amministrazione, curando i necessari raccordi funzionali
con il prefetto titolare dell'Ufficio del Governo. La relazione
sulle
risultanze delle analisi effettuate, annualmente redatta dai predetti
servizi, e' presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed ai rispettivi Ministri. Il servizio di controllo interno del
Ministero dell'interno, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su richiesta
del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e degli altri Ministri, puo' svolgere analisi su politiche e programmi
specifici delle rispettive amministrazioni a livello periferico,
d'intesa con le amministrazioni di riferimento.
Art. 14. Risorse
1. Le somme assegnate per le spese di funzionamento dalle amministrazioni
centrali agli Uffici del Governo confluiscono in un unico fondo
della cui gestione e' responsabile il titolare dell'ufficio ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n 279.
2. Ferme restando le norme vigenti in materia di spese del Ministero
dell'interno, gli Uffici del Governo adottano procedure idonee ad
assicurare, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, la
distinta gestione e rendicontazione dei fondi loro assegnati dalle
amministrazioni centrali.
3. Le spese per i servizi comuni di cui all'articolo 10 sono gestite
e rendicontate unitariamente per tutte le amministrazioni, attribuendo
a ciascuna di esse la quota spettante.
4. Le modalita' e le specifiche tecniche della gestione e della
rendicontazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni
interessate.
Art. 15. Disposizioni per le regioni a statuto
speciale
1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente alla
trasformazione delle prefetture in Uffici del Governo e al riordino
ed all'accorpamento, nell'ambito di detti Uffici, delle strutture
periferiche delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle
di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si applicano anche nelle regioni a statuto speciale
fatta esclusione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta
e per le province di Trento e Bolzano e fatte salve le competenze
spettanti alle altre regioni a statuto speciale.
Art. 16. Disposizioni di semplificazione
organizzativa
1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione
sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
e i relativi compiti sono attribuiti alla conferenza permanente
di cui all'articolo 4.
Art. 17. Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, le disposizioni
del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data indicata
nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui
all'articolo 9 e degli atti di preposizione dei funzionari alle
strutture unitarie competenti all'esercizio dei servizi comuni ai
sensi dell'articolo 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
in materia di organizzazione e di funzionamento delle strutture
periferiche confluite nell'Ufficio del Governo, vigenti alla data
indicata nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
3. Ai fini della attuazione delle disposizioni dell'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto
del Presidente del Consigliodei Ministri, da adottare entro il sessantesimo
giorno antecedente alla fine della legislatura corrente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse
finanziarie, materiali e umane da trasferire al Ministero dell'interno
in relazione al trasferimento dei compiti degli uffici dei commissari
del governo nelle regioni.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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