Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 dicembre 1999
"Trattamento
di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti
pubblici"
Pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2000
Articolo
1 - Trattamento di fine rapporto
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della
legge n.449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo
di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina
prevista dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297. Il computo
dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data
sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.
La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata,
unicamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a
far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le
norme previste dall'art. 1 della citata legge n.297 del 1982. All'indennità
di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento
d¡ fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi
gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente
normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma
56, della legge n.449 del 1997, ai dipendenti che transiteranno
dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato,
al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo
previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della
base retribuiva previsto dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968,
n.152 e dall'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n.1032 . La soppressione del contributo non determina
effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva
e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti
dei quali si applica quanto disposto dal comma 2 , la retribuzione
lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio
soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura
pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo
ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento
di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la
determinazione della massa salariale per i contratti collettivi
nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei
rapporti di lavoro, prevista dall'art.49, comma 2 del d.lgs. 29
del 1993 e successive modificaz¡oni e integrazioni, ai dipendenti
assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente
decreto si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale non iscritto alle gestioni INPDAP
per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente
non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista
dall'articolo 11 della legge n.152 del 1968 e dall'articolo 37 dei
DRD 29 dicembre 1973, n.1032, non si applica quanto previsto dai
commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente
e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione
dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge
29 maggio 1982, n.297. Per i dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti
per il cui personale non é prevista l'iscrizione all'INPDA.P
per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento é
effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento
annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento
in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'articolo 3, comma
16 della legge n.297 dei 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto
dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.
Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento
di fine rapporto destinate ai fondi pensione
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 8 della
legge 8 agosto 1995, n.335 la gestione del fondo per il trattamento
di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle Aziende di Stato,
della scuola, delle università, della sanità e degli
Enti locali é affidata aII'INPDAP. Il contributo previdenziale
a favore dell' INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta
fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento
della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo
18 della legge 20 marzo 1980, n.75 e nella misura dei 6,10 per cento
della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo
11 della legge 8 marzo 1968, n.152 per il personale degli Enti locali.
8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti
per il cui personale non é prevista l'iscrizione all'INPDAP
per i trattamenti d¡ fine servizio resta a totale carico degli
enti medesimi, ai quali é affidata la gestione di tali trattamenti
.
9. Al fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento
di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni
nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge
20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto
ai sensi della legge n.297 del 29 maggio 1982, con le modalità
definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere
dall'entrata in vigore dei presente Decreto dei Presidente dei Consiglio
dei Ministri. A far tempo dalla stessa data é soppresso l'articolo
7 della legge 29 aprile 1976, n.177 nonché ogni altra disposizione
incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma
la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare,
secondo le modalità previste dalle norme di riferimento,
i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente
alla predetta data.
Articolo 2 - Fondi pensione
1 Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati
alla data dei 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio
1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del
presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno
esercitato l'opzione di cui all'art.59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n.449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno
destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento
della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.
2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data
di entrata in vigore del presente Decreto del Presidente del Consiglio
si applicano le regole concessive e d¡ computo di cui alla
legge n 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine
rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione
collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà
prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti
al trattamento di fine rapporto.
3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'articolo 26, comma
18 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente
disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria
e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il
riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura
proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale
in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla
data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti
annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento
di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative
e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo
comma 5.
4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene
destinata, come previsto dall'art.59, comma 56 della legge n.449
del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva
di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio
comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo,
é considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori
e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione
e degli enti per il cui personale non é previsto l'iscrizione
all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà
al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito
dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine
rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200
miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5
per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti
un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà
alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi
di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi
tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro.
Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà
il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per
il cui personale non é prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno
al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente,
costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento
di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi,
applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo
quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi
pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo
medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.
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