Decreto legge 6 maggio 2002, n. 83
Atto Senato N° 1374 recante
"Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83,
recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale
ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno" (G.U. n. 105 del 7 maggio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA … emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1. (Finalità ed ambito applicativo)
1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni
di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela
e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali
ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate
o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette
a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria
o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al
crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di
armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo
e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di
intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i
voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali
nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma
1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno,
può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla
protezione di cui al comma 1.
Articolo 2. (Ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale)
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro
dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza,
nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la
sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva
e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e
di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative
alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze
di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti
raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali
di cui all'articolo 5;
b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi
di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per
le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità
delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato
nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente
articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità
dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi
di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla
collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni
estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera
a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per
la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di
pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri
di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile
dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale
del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione
civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1º
aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario,
con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli
uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato
e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola
l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei
mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981,
n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le
alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono
espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere
estesi alle loro famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi
di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica,
degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle
loro sedi e residenze.
Articolo 3.(Commissione centrale consultiva
per l'adozione delle misure di sicurezza personale)
1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per
l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta
dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante
di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché
da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza,
rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte
a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici,
interni ed internazionali.
2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale
di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca
delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di
dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle
misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio
ritenga di sottoporre.
Articolo 4. (Determinazioni del direttore
dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)
1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata
al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della
decisione adottata.
Articolo 5.(Ufficio provinciale per la
sicurezza personale)
1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito
del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con
compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni
relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite
a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e
con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale,
per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle
Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca
e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano
il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di
segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza,
che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per
le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche
il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità,
il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente
interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse
nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte
motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure
di protezione e di vigilanza.
Articolo 6.(Unità di crisi)
1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono
i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca
l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia
e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.
2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro,
il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.
Articolo 7.(Disposizioni concernenti il
personale prefettizio)
1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni
organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse
alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del
Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva,
con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari
prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano
ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.
Articolo 8. (Attuazione del programma
operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia")
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti
delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno,
le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo
2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle
relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del
programma.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso
delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale,
con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo
programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16
aprile 1987, n. 183.
Articolo 9.(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.