Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE
dal D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio
2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità
e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può
avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato
dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto"
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere c) e d);
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente
alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato
fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza
dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni
e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono,
altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse
alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato
in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo
8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione
dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve
eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì
tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni
a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro
supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa
e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi
sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma
7.
Art.3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro
supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento
di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con
il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto
di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
in ragione d'anno;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma
e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per
cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita
a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di
più di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale
rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare,
né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere
una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione
oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare.
In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4,
comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2
possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti
sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali
di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura
massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo
comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie
in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente,
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia
di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre
1998, n.409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata
della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione
di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale
di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione
del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per
cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore
a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della
distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno
la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando
le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore
di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella
inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo
2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo
parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno
10 giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a 10 giorni
ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive
stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta
altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata
dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta
espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità
di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio
della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui
al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle
seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente
Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere
ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La
denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui
alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano
decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà
essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese
in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore
ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità.
I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità
per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì,
individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di
cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto
di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun
caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la
facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata
ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia,
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta
salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto
in materia di collocazione temporale elastica della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del
presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le
modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente
quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a
tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente
a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono
prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite
dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività
di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente
agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte
di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina
prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente
alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento
valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione
di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia
di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque
non oltre il 30 settembre 2001.
Art. 4
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale
non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore
a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti
dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il
solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta
che:
a. il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata
del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo
di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte
di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione
delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali
aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite
previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali,
ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare
la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga
con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b. il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa
in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione
feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma
la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per
i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere
che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata
in misura più che proporzionale.
Art. 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno,
non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo
delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del
lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza
di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto
di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si
applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore
di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza
in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività
presso unità produttive site entro 50 Km dall'unità
produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità
a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di
condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno
potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà
conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi
comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta
durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore
di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale
già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa,
ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione
a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su
richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di
lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione
di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono
essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario
previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli
enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il
termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto
a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici
esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati
nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di
contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così
come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere
di orario a tempo pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come
unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione
lavorativa.
Art. 7
Applicabilità nel settore agricolo
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore
agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare
lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola
elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti
a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è
richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante,
è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo
2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione
a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore
potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui
la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta
fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente
rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta
la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalità temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi
i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità
di concordare per iscritto un clausola elastica in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3.
In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie
di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo
1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha
diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla
differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella
che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo
pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro,
di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun
lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti
importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale
di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori
a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di
una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore
al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale
per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico
è sostituito dal seguente: "Il contributo non è
dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo
2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori
a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista
dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto
di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata
su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione
di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere
quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al
presente comma è stabilita con le modalità di cui
al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a
tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione
di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4,
e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni
speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a. l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b. la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base
di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale", nonché l'articolo 13, comma
7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo
alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro
supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.