Decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in
materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25" ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 )
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti
i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori
e
lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di
quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario,
stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in
mare, delle altre attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei
medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e
direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione
familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti
ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione
la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego,
con le modalita' individuate con decreto del Ministro competente,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo
di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra
la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante
il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale
di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma
1, lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori
e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17,
comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione
del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle
di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni
non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano
un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento
piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative
e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito
un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari
o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto
ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro
ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli
1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo
di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma
1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti
a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili
con il lavoro notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite
il medico competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione
ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni
nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti
applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario
di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma
1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione
delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e'
effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione
del datore di lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione
al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della
sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del
lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per
la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali
di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi
particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio,
con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando
esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa
va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un
livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli
40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135,
e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione
della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre
i limiti temporali di cui all'articolo 4.