Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Supplemento
ordinario n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30.8.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato
dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge
8 marzo 1999, n. 50;
VISTI l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri ,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
SULLA PROPOSTA del Presidente del consiglio dei ministri
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1 (Oggetto)
Il presente decreto legislativo, in attuazione
della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n.
191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme
per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione
di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato.
In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle
sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2 (Ministeri)
A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri
sono i seguenti:
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'interno
Ministero della giustizia
Ministero della difesa
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero delle attività produttive
Ministero per le politiche agricole e forestali
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero per i beni e le attività culturali
I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione,
nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente
decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie
e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione
dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento
alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità
dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza,
i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie
internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero
degli affari esteri.
TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI
Articolo 3 (Disposizioni generali)
I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello
nei seguenti ministeri:
Ministero dell'interno
Ministero della giustizia
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero delle attività produttive
Ministero per le politiche agricole e forestali
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello
nei seguenti ministeri:
Ministero degli affari esteri
Ministero della difesa
Ministero per i beni e le attività culturali
Articolo 4
(Disposizioni sull'organizzazione)
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero,
le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione
dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti
del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei
ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali
e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità
richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando
le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e
la dotazione organica del personale non devono comunque comportare
incrementi di spesa.
I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati
sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per
il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre,
ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni e integrazioni.
All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione
dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura
non regolamentare. Con le medesime modalità di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi.
Articolo 5 (I dipartimenti)
I dipartimenti sono costituiti per assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero.
Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi
aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi
quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione
in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione
e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane
ad essi attribuite.
L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità
delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare,
il capo del dipartimento:
determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità,
efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio
al pubblico interesse;
svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e
di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione
europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al
proprio dipartimento;
adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di
personale all'interno del dipartimento;
è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere
di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di
revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni
a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono essere definiti ulteriori
compiti del capo del dipartimento.
Articolo 6 (Il segretario
generale)
Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove
previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio
del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti
a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con
il regolamento di cui al precedente articolo 4.
Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è
istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale
opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento
dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione
degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina
gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro
efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.
Articolo 7 (Uffici
di diretta collaborazione con il ministro)
La costituzione e la disciplina
degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari
dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento
dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle
politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e
delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione
delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata
dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto
legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti
ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di
adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare:
il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento,
l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione
dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo,
l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli
altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti
e con il Consiglio di Stato;
attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma
1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalità.
TITOLO II
LE AGENZIE
Articolo 8 (L'ordinamento)
Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente
decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo
di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti
pubblici. Esse operano a servizio delle amministrazioni pubbliche,
comprese anche quelle regionali e locali.
Le agenzie hanno piena autonomia nei
limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo
e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo
comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli
3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
L'incarico di direttore generale dell'agenzia
viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 di questo decreto per il conferimento dell'incarico
di capo del dipartimento.
Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti,
di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal
presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi
e criteri direttivi:
definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute
nel precedente articolo 6 del presente decreto con riferimento al
capo del dipartimento;
attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei
poteri e della responsabilità della gestione, nonché
della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati
dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto,
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati
dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali
settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore
a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio
delle attribuzioni ad esso conferite;
definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente
comma 2:
l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di
approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee
a garantire l'autonomia dell'agenzia;
l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni
per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra
il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli
obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito
della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi
in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità
dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie
per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica
dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare
al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del
fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione
altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione
delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia
ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro
da deliberarsi da parte del ministro competente;
previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti
tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in
possesso di specifica professionalità; previsione di un membro
supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione
ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati
dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente,
della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali,
e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di
ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di
mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni;
facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare
e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto
con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità
ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
pubblica.
Articolo 9 (Il personale e la dotazione
finanziaria)
Alla copertura dell'organico
delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:
mediante l'inquadramento del personale
trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
Al termine delle procedure di inquadramento
di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza
e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia.
In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere
reintegrate.
Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del
precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico
ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli
organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla
stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna
agenzia.
Gli oneri di funzionamento dell'agenzia
sono coperti:
mediante le risorse finanziarie trasferite
da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma
2;
mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni
per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,
supporto, promozione;
mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo
stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla
quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Articolo 10 (Agenzie fiscali e di protezione
civile)
Le agenzie fiscali e quella di protezione
civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle
disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente
decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo
le modalità e nei termini ivi previsti.
TITOLO III
L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Articolo 11 (L'ufficio
territoriale del governo)
Le prefetture sono trasformate
in uffici territoriali del governo.
Gli uffici territoriali del governo
mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono
quelle ad esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica
dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in
ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome.
Il prefetto preposto all'ufficio territoriale
del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni
di commissario del governo.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare
dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito
dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici
periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione
dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente,
assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare
le specificità professionali, con particolare riguardo alle
competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le
modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli
uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione
periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio
territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento
e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale
dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai
ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni
periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa,
del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e
delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici
i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad
agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è
coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta
dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione
è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti
delle strutture periferiche regionali dello Stato.
TITOLO IV
I MINISTERI
CAPO I
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Articolo 12 (Attribuzioni)
Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici,
sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia
di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con
le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione
dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento
delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso
internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera
e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea
e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne
dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione
e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;
cura delle attività di integrazione europea in relazione
alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione
europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari
esteri assicura la coerenza delle attività internazionali
ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica
internazionale.
Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le
funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato
italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle
relative politiche.
Articolo 13 (Ordinamento)
Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore
a 20, coordinate da un segretario generale.
Restano in vigore, per il ministero
degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
CAPO II
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo
14 (Attribuzioni)
Al ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento
degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli
enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in
materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.
Il ministero svolge in particolare le
funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
garanzia della regolare costituzione
degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile
e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti
locali;
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle
forze di polizia;
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale di governo sul territorio;
tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
Il ministero svolge attraverso il corpo
nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati
dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia
di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente
decreto legislativo.
Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Articolo 15 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a quattro.
L'organizzazione periferica del ministero
è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del
governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche
del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CAPO III
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Articolo 16 (Attribuzioni)
Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia
assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia
e ministero della giustizia. Il ministero
della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti
dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di
giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene,
rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali,
archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile
e penale. Il ministero esercita in particolare
le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
servizi relativi alla attività
giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria
in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale;
casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile
e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore
di competenza;
organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del
personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attività relative alle competenze del ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi
nel settore di competenza;
servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa
del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento
dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle
pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti
previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti
assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di
minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi
relativi. Relativamente all'ispettorato
generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962,
n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Articolo 17 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.
Articolo 18 (Incarichi
dirigenziali)
Agli uffici di diretta collaborazione
con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati
dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze
di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione
ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti
elencati al comma 1.
Articolo 19 (Magistrati)
Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura e destinati al ministero non deve superare le
50 unità.
CAPO IV
IL MINISTERO DELLA DIFESA
Articolo 20 (Attribuzioni)
Al ministero della difesa sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa
e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione
a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali
di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate
e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse
della difesa. Il ministero esercita
in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
area tecnico operativa: difesa e sicurezza
dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione
marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle Forze
armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari;
partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a
supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali
ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare
o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le
autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento
sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area
operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività
di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività
nazionale nei casi di pubbliche calamità;
area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli
armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento
degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale
militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni,
informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato
e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare;
attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali
e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove
tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione
dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione
e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
Articolo 21 (Ordinamento)
Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore
a dieci, coordinate da un segretario generale.
Sono fatte salve le disposizioni contenute
nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16
luglio 1997, n. 264, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997,
n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
Articolo 22 (Agenzia
Industrie Difesa)
E' istituita, nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità
giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la
vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in
funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente
le attività delle unità produttive ed industriali
della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro
della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti
dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia
utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità
dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento
di cui al comma 2. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza
ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della
difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo
4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e
ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le
modalità per la trasformazione in società per azioni
delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero
per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di
cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283.
CAPO V
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Articolo 23 (Istituzione
del ministero e attribuzioni)
È istituito il ministero
dell'economia e delle finanze. Al ministero
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione
degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica
e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero
svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività
e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza
e controllo previsti dalla legge. Al
ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e
delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma
1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
e alle autonomie funzionali.
Articolo 24 (Aree funzionali)
Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali: politica
economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei
problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali,
alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria,
alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione
del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie
dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione
dei titoli azionari di proprietà dello Stato;
politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo
alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli
adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e
flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti
in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla
lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli
oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative
ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone
gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi
delle Camere di commercio, particolare riferimento alle aree depresse,
esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia
di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo
dei fondi strutturali comunitari; politiche
fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo
56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle
entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e
internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo,
vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali
e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in
materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato,
al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo
della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione
istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni
previste dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello Stato,
catasto e conservatorie dei registri immobiliari.amministrazione
generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero,
con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento
e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione
e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato
generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività
delle commissioni tributarie.
Articolo 25 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque,
in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo
7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Articolo 26 (Riforma
del ministero delle finanze)
In attesa della costituzione
del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il
termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla
trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle
agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle
risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite
dal Capo II del Titolo V.
CAPO VI
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Articolo 27 (Istituzione
del ministero e attribuzioni)
E' istituito il ministero delle
attività produttive. Al ministero
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati,
trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli,
turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque
minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero
e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni,
editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore
delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.
Al ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero,
del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte
salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità,
perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi,
e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997,
n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le
risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del ministero della sanità,
del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti
le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive
dal presente decreto legislativo. Restano
ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.
Articolo 28 (Aree funzionali)
Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale,
agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un
sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale
e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva,
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle
attività produttive che abbiano come diretto destinatario
le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo
e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte;
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica
e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e
valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali
e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le
regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività
statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad
attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per
le attività produttive e per le rispettive infrastrutture
nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi;
politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di
macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di
sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati
alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti
destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere,
nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni,
omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti
e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica
e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità
e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di
qualità aziendale e dei prodotti;
commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico:
indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli
scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi
economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali
limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività
di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal
ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività
della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero;
rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività
di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno
delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle
attività produttive e promozione degli investimenti esteri
in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la
disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia
e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero,
credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione
e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista
nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle
autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme
le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali
per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione
italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei
soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese; comunicazioni e tecnologie
dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento
internazionale, sviluppo della società dell'informazione;
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare
riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
ed ai rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore
delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni
e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di
servizio universale nel settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza
sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche
ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati;
alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con
particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti
di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni
ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione
delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli
obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali,
con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione
su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento
alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento,
certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della
ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi
standard.
Articolo 29 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo. Il
ministero delle attività produttive si avvale degli uffici
territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita
convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 30 (Attribuzioni
di funzioni ad altri ministeri)
Le funzioni inerenti ai rapporti
con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di
interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo
personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 31 (Agenzia
per le normative ed i controlli tecnici)
E' istituita l'agenzia per le
normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9. Spettano all'agenzia
le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine,
degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato, degli enti pubblici
da essi vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli
enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei
sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche
e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie
indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.
In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio
dei servizi radioelettrici; determinare requisiti tecnici di apparecchiature
e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e
rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni,
allacciamenti e manutenzioni. Nell'esercizio
delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare
convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici
territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla
base di apposita convenzione. Sono soppresse
le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività
demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse
sono assegnati all'agenzia.
Articolo 32 (Agenzia
per la proprietà industriale)
E' istituita l'agenzia per la
proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli
8 e 9. L'agenzia svolge i compiti e
le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale. Rimangono ferme le competenze
assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista
dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, e successive
modificazioni. Nell'esercizio delle
funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni
con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali
di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita
convenzione. Sono soppresse le strutture
del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale
e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
CAPO VII
IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Articolo 33 (Attribuzioni)
Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro per
le politiche agricole e forestali e ministero per le politiche agricole
e forestali. Sono attribuiti al ministero
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura
e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto
articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni
e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica
agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale;
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività
di pesca e acquacultura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione
dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria
e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione
degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello
statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento,
a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità
delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento
e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento
n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione per la qualità;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli
e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni
e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione
- attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo
10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio
dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità
delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza
sleale.
Articolo 34 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non può essere superiore a due.
CAPO VIII
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Articolo 35 (Istituzione
del ministero e attribuzioni)
E' istituito il ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio. Al ministero
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle
acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento
e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile;
risorse idriche.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15
marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e
i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia
di polizia forestale ambientale.
Articolo 36 (Aree funzionali)
Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali;
sorveglianza, monitoraggio e controllo nonché individuazione
di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza
e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo; valutazione d'impatto ambientale;
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico
ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti;
interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle
aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità,
della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia ambientale;
polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali
e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni
e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla
tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
internazionali; gestione e tutela delle
risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico;
difesa del mare e dell'ambiente costiero.
Articolo 37 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite
dal precedente articolo. Il ministero
si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di
cui all'articolo 11.
Articolo 38 (Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)
E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9. L'agenzia svolge
i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione
e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione
di quelle del servizio sismico nazionale.
Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale
dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un
organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto
dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati
dall'articolo 03, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n.
496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio
dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
Articolo 39 (Funzioni
dell'agenzia) L'agenzia svolge,
in particolare, le funzioni concernenti: la
protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima
con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e
delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale
di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Articolo 40 (Abrogazioni)
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n.
496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
CAPO IX
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Articolo 41 (Istituzione
del ministero e attribuzioni)
E' istituito il ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Al ministero sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle
reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree
metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilità.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 42 (Aree funzionali)
Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa;
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle
zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto; edilizia
residenziale; aree urbane; navigazione
e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza
della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri. Il ministero svolge, altresì,
funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle
aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui
gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e
dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Articolo 43 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite
dal precedente articolo. Il ministero
si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei
trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di
porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.
Articolo 44 (Agenzia
dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)
E' istituita l'agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9. L'agenzia svolge le
funzioni spettanti allo Stato in relazione: alla
definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di
sicurezza dei trasporti terrestri; alla vigilanza ai fini della
sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422; alla omologazione e approvazione dei veicoli
a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche
indipendenti; alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di
revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi,
anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera
d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli
in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche
con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
e deperibili; alla certificazione attribuita all'organismo notificato
di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del
23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione
delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti
e processi relativi ai sistemi di trasporto; alla definizione di
standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale
e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla
segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285; ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali
gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione
civile. Spetta altresì all'agenzia
il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.
All'agenzia sono assegnate le competenze
progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza
statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle
opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della
navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le
funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti
commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia. L'agenzia può articolarsi
in strutture territoriali di livello regionale.
CAPO X
IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Articolo 45 (Istituzione
del ministero e attribuzioni)
E' istituito il ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nell'ambito e con
finalità di gestione integrata dei servizi socio-sanitari
e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana,
alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali,
con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni
di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della
salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità
veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e
sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione,
di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali,
operante presso la presidenza del consiglio dei ministri, ivi comprese
quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia
per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui
all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul
riordino della presidenza del consiglio dei ministri. Il ministero
esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero
del lavoro, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione
e l'istruzione professionale. Al ministero sono altresì trasferite,
con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture
e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate:
dal ministero degli affari esteri, in materia tutela previdenziale
dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione,
in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale
ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie
e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione,
assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca;
dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia
di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di
trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di
cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio
sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero
i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL).
Articolo 46 (Aree funzionali)
Il ministero, in particolare, svolge
le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane,
ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi
e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive
e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale,
indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali;
rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea;
ricerca scientifica in materia sanitaria;
tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina
e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee
guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative
anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari;
professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale
del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro; politiche
sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale,
criteri generali per la programmazione della rete degli interventi
di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali
deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti
locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali,
coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti
per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa
e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
sui patronati; politiche del lavoro
e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno
dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della
formazione professionale come strumento delle politiche attive del
lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento
e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali;
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza
nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro
di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di
quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei
mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo
sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani
all'estero.
Articolo 47 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro,
in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo
46. Le funzioni svolte dagli uffici
periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della
sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo
di cui all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento
delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli
uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni.
Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero
in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Presso il ministero
continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità
di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n.125.
Articolo 48 (Istituto superiore di sanità
e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
L'Istituto superiore di sanità (ISS) è l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del
ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento
tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione
per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro
di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca,
sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della
salute e tutela igienico-sanitaria.
L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi
tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali
il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione,
il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei
revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti,
secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo
sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti
recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni
vigenti per gli enti di ricerca.
CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Articolo 49 (Istituzione del ministero
e attribuzioni)
E' istituito il ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore,
di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica
istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta
altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti
al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88,
sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
Articolo 50 (Aree funzionali)
Il ministero, in particolare, svolge
le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione
scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico
del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle
politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale
alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico;
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero
sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard
formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore
e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività
delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge
11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma
2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione
universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione
degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca
non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale
e finanziamento delle università e degli enti di ricerca
non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico
Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie
e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione
europea e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca
non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento
dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario;
razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni
e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione
scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione
tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione
italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo
e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica
in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di
apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.
Articolo 51 (Ordinamento)
Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre,
in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
CAPO XII
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Articolo 52 (Attribuzioni)
Il ministero per i beni e le attività
culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia
di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse,
le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria,
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia
di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria
e promozione delle attività culturali.
Articolo 53 (Aree funzionali)
Il ministero, in particolare, svolge
le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione
e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione
delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività
teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni
cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del
libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione
alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di
competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti
culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.
Articolo 54 (Ordinamento)
Il ministero si articola in non più
di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale,
alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo
4. L'organizzazione periferica del ministero
si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze
di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi
di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Nell'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n, 368,
sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione
a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna
ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente
della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente
della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali,
d'ora indicato come soprintendente regionale.";
nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può
essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di
altre attività del ministero nella regione.";
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente
regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore,
i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di
iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali,
e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai
fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31
della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti
dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.".
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 55 (Procedura di attuazione ed
entrata in vigore)
A decorrere dalla data del decreto di
nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme
del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze,
- il ministero delle attività produttive,
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle finanze,
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
- il ministero del commercio con l'estero,
- il ministero delle comunicazioni,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio
dei ministri,
- il ministero dell'ambiente,
- il ministero dei lavori pubblici,
- il ministero dei trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della sanità,
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri,
- il ministero della pubblica istruzione,
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente
la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia
e il ministro e il ministero delle politiche agricole assumono rispettivamente
la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali
e ministero delle politiche agricole e forestali.
Sino all'attuazione del comma 1, con
regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità
con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi
previsti dal presente decreto legislativo.
Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti
di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997,
n. 94.
Le disposizioni contenute all'articolo
11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data
indicata al comma 1.
Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operatività delle disposizioni del presente decreto
è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in
vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.
Al riordino del Magistrato delle acque
di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per
le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse,
al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per
l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente
decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello
Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 143 del 1997.
All'articolo 46, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le parole "per le amministrazioni
e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per
le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
CAPO II
RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE
SEZIONE I
(MINISTERO DELLE FINANZE)
Articolo 56 (Attribuzioni del ministero
delle finanze)
Il ministero delle finanze svolge le
seguenti funzioni statali: analisi, indagini
e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini
della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore
in sede nazionale, comunitaria e interna-zionale; predisposizione
dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e
cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento
degli obiettivi fissati; indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati
di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale
ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza
attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano
funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
coordinamento, secondo le modalità previste dal presente
decreto e salva la possibilità di definire autonomamente
forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività
e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi
di cui alla lettera c);
coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite
strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi
del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema
informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione
pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione
tribu-taria; amministrazione del personale e delle risorse necessarie
allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività
giurisdizionale delle commissioni tributarie. Fermi
restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia
organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti
al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia
di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative
inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato
sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze
per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione
fiscale. Nell'esercizio delle proprie
funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le
regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.
Articolo 57 (Istituzione delle agenzie
fiscali)
Per la gestione delle funzioni esercitate
dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di
quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite
l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio
e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali.
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici,
poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali,
in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti,
regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento
dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
Articolo 58 (Organizzazione del ministero)
Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione
tra dire-zione politica e gestione amministrativa.
Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico
dipartimento. L'organizzazione, la disciplina
degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite
con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali)
Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento
del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza
con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio
atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi
della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della
gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni
nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali.
Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indi-rizzo,
stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con
la quale vengono fissati:
i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da
rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili;
gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento
della gestione. La convenzione prevede,
inoltre: le modalità di verifica
dei risultati di gestione; le disposizioni necessarie per assicurare
al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i pro-cessi e l'uso delle risorse. Le informazioni
devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser
tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività
svolta dall'agenzia; le modalità di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità
e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare
riguardo ai rapporti con i contribuenti. Nella
convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su
tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale
di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti,
distinti per: gli oneri di gestione calcolati,
per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di
una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti
per esigenze di carattere generale; le spese di investimento necessarie
per realizzare i miglioramenti programmati; la quota incentivante
connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata
in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi
e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti. Il ministero e le agenzie
fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società
e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano
ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle
funzioni pubbliche ad essi attribuite ; a tal fine, può essere
ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base
alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali
detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.
Articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali)
Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale
la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto
legislativo. Le deliberazioni del comitato
direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse
al ministro delle finanze che, nei dieci giorni suc-cessivi alla
ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività.
Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una
nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di
legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439. Fermi i controlli sui
risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
SEZIONE II
LE AGENZIE FISCALI
Articolo 61 (Principi generali)
Le agenzie fiscali hanno personalità
giuridica di diritto pubblico. In conformità
con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi
statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamen-tare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche
ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità
e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed
efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria
delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo
1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle
indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno
previste dagli statuti delle agenzie fiscali.
Articolo 62 (Agenzia
delle entrate)
All'agenzia delle entrate sono attribuite
tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che
non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi,
con il compito di perseguire il massimo livello di adempi-mento
degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti,
sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti
e l'evasione fiscale. L'agenzia è
competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione,
alla riscossione e al contenzioso dei tributi di-retti e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti
o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento
delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione
in base alla legge o ad apposite con-venzioni stipulate con gli
enti impositori. In fase di prima applicazione
il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire
alla competenza dell'agenzia.
Articolo 63 (Agenzia delle dogane)
L'agenzia delle dogane è competente
a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione
e al contenzioso dei diritti doga-nali e della fiscalità
interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione
e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione
europea nel quadro dei processi di armonizza-zione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni
attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle
finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione
europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.
L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali
di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce
con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.
Articolo 64 (Agenzia del territorio)
L'agenzia del territorio è competente
a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici
e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con
il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti
sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione
dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi
attinenti alla fun-zione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni
in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta
collaborazione con gli enti locali per favori-re lo sviluppo di
un sistema integrato di conoscenze sul territorio.
L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello
provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi rela-tivi
alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi
servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto
legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da
due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
Articolo 65 (Agenzia del demanio)
All'agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito
di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patri-monio, utilizzando
in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi,
criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi
di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato,
di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali
immobili. L'agenzia può stipulare
convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni
gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a
supporto delle proprie attività estimative e sulla base di
apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio.
Articolo 66 (Statuti)
Le agenzie fiscali sono regolate dal
presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti,
deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalità
di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.
Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione
dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo
interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione
ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione
con le organizzazioni sindacali. L'articolazione
degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita
con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione
aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità
operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il
soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile
con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
Articolo 67 (Organi)
Sono organi delle agenzie fiscali: il
direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità,
di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio
di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; il comitato
direttivo è composto da un numero massimo di sei membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede. il collegio dei revisori
dei conti. Il direttore è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze,
sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile
ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
Il comitato direttivo è nominato
per la durata di cinque anni con decreto del presidente della Repubblica
previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere
scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di
qualificata competenza nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri
membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.
Il collegio dei revisori dei conti è
composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto
del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano
in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 del codice civile, in quanto applicabile.
I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società
o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti
con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e so-no
posti a carico del bilancio dell'agenzia.
Articolo 68 (Funzioni)
Il direttore rappresenta l'agenzia e
la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti,
in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto,
ad altri organi. Il comitato direttivo
delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti
e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento
dell'agenzia, i bilanci preventivi e con-suntivi, i piani aziendali
e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite
in più esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato
direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.
Articolo 69 (Commissario
straordinario)
Nei casi di gravi inosservanze
degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente
negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento
degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di
interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei
ministri su proposta del ministro delle finanze può essere
nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri,
previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna
agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per
i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni
dell'articolo 67, comma 6. La nomina
è disposta per il periodo di un anno e può essere
prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del
commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo subentranti.
Articolo 70 ( Bilancio e finanziamento)
Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: i
finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59
del pre-sente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati,
incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano
nella convenzione di cui all'articolo 59; altri proventi patrimoniali
e di gestione.I finanziamenti di cui
al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'articolo
11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna
agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli
del sistema di tesoreria unica. Le agenzie,
che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la
gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di
accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento,
fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni
per la gestione del servizio di tesoreria.
In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera
a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di
bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle
finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna
agenzia. Il comitato direttivo delibera
il regolamento di contabilità, che è sottoposto al
ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60.
Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali
in mate-ria di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite
note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti
le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale
devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie
stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie
delle agenzie fiscali.
Articolo 71 (Personale)
Il rapporto di lavoro del personale
dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione
collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per
quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione
integrativa aziendale di secondo livello.
Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio
della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento
da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire
l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta
del direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed è sottoposto
al ministro vigilante se-condo le disposizioni dell'articolo 60
del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità
con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: disciplina
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia; detta le norme
per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento
e per la formazione professionale; fissa le dotazioni organiche
complessive del personale dipendente dall'agenzia; determina le
regole per l'accesso alla dirigenza.
Articolo 72 (Rappresentanza in giudizio)
Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 73 (Gestione e fasi del cambiamento)
Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette
dipen-denze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare
di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura
collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante
le fasi del cambiamento e fino al pieno fun-zionamento del regime
di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative
spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione
della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione
della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il ministro delle finanze provvede con
propri decreti a defini-re e rendere esecutive le fasi della trasformazione.
Entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presen-te decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia.
Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti
provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di
ciascuna agenzia. Il ministro delle
finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte
dal ministero, secondo l'ordi-namento vigente, vengono esercitate
dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate
dai dipartimenti del ministero. Il ministro
delle finanze dispone con decreto in ordine alle asse-gnazioni di
beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
I termini di cui al presente articolo
possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.
Con l'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione
finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche,
della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e
modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980,
n. 146 e successive integrazioni e modifiche.
Articolo 74 (Disposizioni transitorie sul
personale)
A partire dalla data fissata con decreto
del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è
incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici
del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto
a consentire l'avvio delle attività in conformità
con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo.
Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni
sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle
attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi
quelli appartenenti ad uffici soppressi.
Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti
di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi
di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che
regolano le relazioni sindacali. Ciascun
dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo
termine e secondo le modalità del contratto individuale,
presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente
assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente
alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con
una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della
stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso
un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione
di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma
10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni
e modificazioni. Il regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo
disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni,
l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati
presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo
e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello
Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni
di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro
o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto
legislativo al ministero. L'inquadramento
definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del
ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento
di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo
71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso
l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente
e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai
ministeri.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ
E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE
Articolo 75 (Disposizioni particolari per
l'area dell'istruzione non universitaria)
Le disposizioni relative al ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente
all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore
fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale
e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Il regolamento di cui al comma
1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e
ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri
di omogeneità, coerenza e completezza;
eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato
ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto,
in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali
di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento
ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari
economici. Relativamente alle competenze
in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione
periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato
in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle
istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università
e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del
personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei
ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle
istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a
composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione
e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento
delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati
e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.
Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo
organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono
soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni,
di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche,
sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area
dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato
entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio
dei ministri del 30 luglio 1996. Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro
della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche
con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni
del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità
amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità
è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti
di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione
alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
Articolo 76 (Riordino degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi)
Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali,
con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica
istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici
scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione
degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli
uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle
istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo
21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano
in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema dell'istruzione, le università
e con le altre agenzie educative. Gli
istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni
sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono
attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito
della formazione del personale della scuola, e si coordinano con
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli
IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi
di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le
risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione
regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Articolo 77 (Disposizioni per l'università
e la ricerca)
Fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non
più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo
interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale
generale per funzioni strumentali.
Articolo 78 (Disposizioni per le politiche
agricole)
Fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche
agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è
riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche
di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre
uffici di livello dirigenziale generale.
CAPO IV
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 79 (Agenzia di protezione civile)
E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata
agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare,
amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi
e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero
dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito
presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio
sismico nazionale. Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile,
dipende funzionalmente dall'agenzia.
L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto
non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice
civile. L'agenzia è soggetta
al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 80 (Vigilanza)
L'agenzia è sottoposta alla vigilanza
del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività
dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia
relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse
al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione,
può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta
giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere
una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni
di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni
i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento
finanziario e contabile. Fermi i controlli
sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese
le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.
Articolo 81 (Compiti)
L'agenzia svolge compiti relativi a:
la formulazione degli indirizzi e dei
criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e
f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per
l'approvazione del consiglio dei ministri;
l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione
degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato
di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative
a: l'approvazione, d'intesa con le regioni
e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione,
compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni
di volontariato; la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi
dal ministro dell'interno; la rilevazione dei danni e l'approvazione
di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla
ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con
le regioni e gli enti locali interessati; l'attività
tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito
dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225; lo spegnimento con mezzi
aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi
aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di
emergenza; l'attività di formazione
in materia di protezione civile; la
promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi
naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni
attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione
e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione
di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento
o dell'allarme tempestivo; la raccolta
sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni
di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi
e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni
pubbliche; l'attività di informazione
alle popolazioni interessate; il coordinamento
delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione
alle attività di protezione civile;
la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed
internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione
e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela
della pubblica incolumità. Entro
il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo
stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta
al Parlamento. Il ministro dell'interno
si avvale dell'agenzia: per le attività
di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; per la predisposizione
di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle
materie di cui al comma 1 del presente articolo.
L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo
e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche
interessate. I compiti di cui al comma
1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso
intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma
1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.
Articolo 82 (Organi)
Sono organi dell'agenzia: il
direttore - il comitato direttivo - il collegio dei revisori dei
conti .Il direttore è scelto tra
personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica
nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie
a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
Il comitato direttivo è composto
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti
dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno
nominato su designazione della conferenza unificata.
Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni,
possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con
decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione
del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
Il collegio dei revisori dei conti è
composto d un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti,
che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno,
su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 83 (Commissione grandi rischi
e comitato operativo della protezione civile)
Operano presso l'agenzia la commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e
il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli
9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge
attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in
materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio;
è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta
da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile
con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in
caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di
rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati
dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il
comitato operativo della protezione civile assicura la direzione
unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati
al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto
da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante
per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia
e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti
designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere
invitate le autorità regionali e locali di protezione civile
interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega
dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì
nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati
o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione
da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno
al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
L'agenzia, sentite le regioni, definisce,
in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi
e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine
e della sicurezza pubblica.
Articolo 84 (Fonti di finanziamento)
Le entrate dell'agenzia sono costituite
da: un fondo iscritto nello stato di
previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;
trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità,
per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari; trasferimenti
specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti
da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a
privati; proventi derivanti da entrate diverse.
I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti
su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 85 (Personale)
Lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi
strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo
45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area
di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni
connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive
prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle
emergenze. L'agenzia può utilizzare
personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti
a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione
comparativa.
Articolo 86 (Primo inquadramento del personale)
Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede
all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì
inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa
data. Entro lo stesso termine viene
inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso
la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di
cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza
del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della
protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e
il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di
altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso
tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto
integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali
per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
L'agenzia succede nei rapporti di lavoro
con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79,
comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento
dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente
maturati.
Articolo 87 (Norme finali e abrogazioni)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia.
Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia
sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono
trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo
79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione
civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.
CAPO V
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Articolo 88 (Agenzia per la formazione
e l'istruzione professionale)
E' istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione
e l'istruzione professionale. All'agenzia
sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e
previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in
materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
Ai fini di una compiuta attuazione del
sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento
sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche
all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle
esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente
ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di
cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del
comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione
tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione
di accreditamento delle strutture di formazione professionale che
agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione
anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge,
inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione,
informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
Lo statuto dell'agenzia è approvato
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta
dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto
con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. E' altresì sentita la Conferenza per i rapporti
permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce
compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista
Stato-regioni. L'agenzia è sottoposta
alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica
istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi
generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità
statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di
vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della
pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.
Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su
proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti
all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla
formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri
o amministrazioni pubbliche. All'allegato
3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto
il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Articolo 89 (Disposizioni finali)
Il ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare
al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione
del presente decreto legislativo.
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