Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
"Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data
27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel
rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione
a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la
spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2 Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita',
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti
di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la
legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo
i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti
economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo 3 Personale in regime di diritto
pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n.
80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti
degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281,
e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,
n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti,
in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico
ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Articolo 4 Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri
a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo 5 Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art.
9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.
4 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa
al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo
2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e
i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6 Organizzazione e disciplina
degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni
e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche
previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa
o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche
si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche'
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale
e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non
si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le
disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi
i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti
sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione
di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7 Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita'
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento
e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica,
scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al
fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della
pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali
ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie
e controlli
(Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto
a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica.
Articolo 9 Partecipazione sindacale
(Art. l0 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali
e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli
atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10 Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
(Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43,
comma 9 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione
tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo
18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11,
la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo
26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo 11 Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura
uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui
al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato
dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici
del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni,
personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare,
le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio,
secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti
e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano
le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui
al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione
di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono
le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.
Articolo 12 Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro,
anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace
svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita'
di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione
di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13 Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art.
3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa
e per la gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai
sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro
si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici
sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo
o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma
1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi
di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita'
e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante
la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare
a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza
dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare
un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare
gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso
di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,
il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo
6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
Articolo 15 Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4
del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art.
10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993,
commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del
1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza e' articolata nelle due fasce del molo unico di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti
le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze
di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio
di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico,
al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente
del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi
e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono
le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione,
nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo
21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione
e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti
i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione
di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti
al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti
ed i poteri.
Articolo 17 Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo
4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici
che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18 Criteri di rilevazione e analisi
dei costi e dei rendimenti
(Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5
del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello
generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche
e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione
di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare
gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi
e standards.
Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,
si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi
da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale
del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti
in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio
ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore
a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente,
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo
21. nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo
e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo
23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo
unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo'
essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui
ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita'
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui
al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali
dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo
23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.