Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in
materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1,
comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi
e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita'
e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche'
il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione
dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di
maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore
in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo
che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono,
per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative
e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne
sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella
carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico,
il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo
1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230,
e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi
a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le
somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento
di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore
in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato
o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al
Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino
o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai
fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge
8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire
tale anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza
e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni
vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
8.
2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento
dei sette mesi di eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza,
possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate,
oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale,
previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato
A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed
alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato
B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo
per il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei
casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio
o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di
lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora
la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto
il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2,
3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita'
che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti
al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza,
in conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con
il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e
2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per
la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi
di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi
o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche'
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non
sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore
di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4
e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo
del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo' disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo
6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione
al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi
1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti,
le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri
disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle
predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare
ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma
1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati
B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle
altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti
per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono
essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante
la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4,
comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita'
dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione
del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti
organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli
2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo
di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16,
per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio
stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2
e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo
le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso
il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma
2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel
corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa,
l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata
se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a
tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo
16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di
lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita'
il certificato medico indicante la data presunta del parto. La
data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore
di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3,
comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6,
e 12, comma 2.
2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia
e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti
temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi
periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo
di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi
di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo
9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo
di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego
in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a
corsi di formazione professionale.
Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo
di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli
altri premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente
erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di
malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione
del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero
periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione
media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione
di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni
lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda
o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,
l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che
si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto
per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque
giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,
l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei
il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo
di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati,
o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54,
comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi
di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita'
giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo
non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per
la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne'
del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,
ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice
si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata
e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita'
giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di
disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel
comma 4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione
del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si
trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del
trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita'
giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi
per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura
stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo
di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di
fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici,
a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della
domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza
di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
1)
1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo
16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato,
o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore
a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali,
disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al
comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali,
la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di
durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al
comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente
articolo.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA'
Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui
al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore
ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma
1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice,
spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi
1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali
dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile
a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori
e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore
e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti
dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi
1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo
parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita
del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione,
per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo
23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento
del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita'
pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al
minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita'
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15,
comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono
coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto
al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma
3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico,
sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo
i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti
iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta
alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste
il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera
o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa
da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione
figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli
che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente
al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,
nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni,
a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della
domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per
le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato
a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale
e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale
si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti
dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti
al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10,
comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati
e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39,
comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma
4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap
in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del
periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma
2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore
di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio
con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n.
53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio
sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il
congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del
figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno
cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione
figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano
fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti
economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare
dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni
di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta
con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva
di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori
non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423,
art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi
medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e'
portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma
5.
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10,
comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi
2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma
5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39,
40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento
entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in
situazione di gravita'.
Art. 46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun
figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli
otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve
presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7,
comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15,
comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta
la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva
calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi
3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma
5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato
a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica
la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per
la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7,
comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo,
la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro
genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo
motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi
1 e 2, lettere a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare
lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione
dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di
un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al
datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione
di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso
che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa
e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino
da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo
28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore
per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento
di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del
presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo
e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento
si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di
paternita'.
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento,
la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso
di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione
del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice
o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare
nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune,
e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino;
hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati
dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano
occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui
al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti
dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente
testo unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali,
salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore
favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione
del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica
presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Art. 58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita',
disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione
di stato giuridico del personale in servizio permanente delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli
16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita'
di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della
progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento
nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti
dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo
parentale e per la malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria
per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto
agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza e'
computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti
previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo
di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa
al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni,
le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera
il divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo
di congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi
della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non
discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti
dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico e'
riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore
di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di
lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente
con quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento
la base di calcolo piu' favorevole della retribuzione, agli effetti
di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al
congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente
nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia,
della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si fara'
riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti
per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' non
fosse possibile, si fara' riferimento alla media dei salari provinciali
vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con
apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prendera'
a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente
nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinita'.
5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinata
alla condizione che, all'inizio del congedo di maternita', la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro
avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita'
di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati
secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui alle presenti
disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita' erogative
di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori
dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di
paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi
nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle prestazioni di maternita' e di paternita', mediante certificazione
di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi
III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di
cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo
a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,
esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi,
riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione
fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma
2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta
fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee,
fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province
in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento
trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti
e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito
in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternita',
alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie,
si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione
di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita'
previste per il lavoro dipendente.
Art. 65.
Attivita' socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati
in attivita' socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita'
e di paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina
di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non
possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi
dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternita' e di
paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80
per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto
dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto
finanziatore dell'attivita' socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto
a partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora
in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternita'
e di paternita'.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno,
i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi
di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente
testo unico.
Capo XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66.
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici
agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale,
e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza
e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo
68.
Art. 67.
Modalita' di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS
a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un
certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente
per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza
spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n.
194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni
di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni
di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 68.
Misura dell'indennita'
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli
3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici
agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita'
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera
per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita'
commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica
di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza,
su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera
calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1,
comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini
nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso il diritto
al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo
trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70.
Indennita' di maternita' per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza
e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo
unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura
pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito
e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella
misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato,
dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71.
Termini e modalita' della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente
dall'effettiva astensione dall'attivita', dalla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito
di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal
compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato
medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di
maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel
caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza,
questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso
del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato
i sei anni di eta'.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre
alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita'
di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica
del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73.
Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza,
l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura
pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato
dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante
il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve
essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta
giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art. 74.
Assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66,
commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art.
49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10
e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla
stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano
dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive
L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla
data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono
ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso
dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei
nuovi nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione
di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza
della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori
ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con
tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse
dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo
di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono
avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base
dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione
del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,
se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre
o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternita' relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al
31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
Art. 75.
Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono
in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio
nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo
pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano
dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa
far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita
del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa,
cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni,
e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti
e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei
casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS,
a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione
del presente articolo.
Capo XIV
VIGILANZA
Art. 76.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo
unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati
i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli
di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il
quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita'
hanno facolta' di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne
la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facolta' di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente
testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa
di qualsiasi specie e natura.
Art. 77.
Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi
XI, XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternita'
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali
e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta
se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3
milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore
a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per
maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori
di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel
settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori
di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato,
per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di
cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo
determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto
un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente
articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto
altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.
Art. 80.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66,
commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di cui all'articolo
74 e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici
e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici
autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7
e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per
ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi
di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni
delle corrispettive indennita'.
Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni
iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti.
Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di
aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo
22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede
con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di
un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per
i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte
a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono
decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione
di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione
delle casse.
Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici
coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,
comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie,
il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore
aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento
dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela
relativa alla maternita'.
Capo XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85.
Disposizioni in vigore
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte
dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981,
n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n.
331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il
comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991,
n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e
il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.
53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi
previsto:
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma
3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo
47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo
25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 maggio 1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione
cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita'
10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.
Art. 86.
Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3,
comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a)
e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater
della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli
articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo
comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994,
n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre
1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come
modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo
5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4
e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo
unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n.
53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito
dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite
alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art. 88.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART.
7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'
alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi
dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta'
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono
intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman
e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata,
ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice
e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato
di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art.
6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi,
soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e
altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici
di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.
75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che
tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in
pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche'
non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato
II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati
e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro.