Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Disposizioni in materia di rapporto di impiego
della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n.266. ( Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000 - Suppl. Ord. n. 84 )
Si trascrive lo schema di decreto legislativo
relativo all'ordinamento della carriera prefettizia, licenziato
dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2000.
Ora il provvedimento andrà, per il prescritto parere, alle
competenti commissioni della Camera e del Senato.
La critica principale che muoviamo al provvedimento è quella
relativa alle competenze della carriera prefettizia che, invece
di esaltare la propria funzione primaria, quella di governo, dovrebbe
esplicare la propria attività anche negli altri settori e,
in primo luogo, in quello amministrativo, disattendendo, così,
l'art. 4 delle norme di raccordo che prevedevano una netta distinzione
tra le competenze spettanti alla carriera prefettizia e quelle di
competenza delle altre aree funzionali.
Sulla base di tali considerazioni, le Segreterie Generali della
Pubblica Amministrazione UIL, CGIL e CISL, hanno inviato, in data
3 marzo 2000, ai Ministri dell'Interno e della Funzione Pubblica
la lettera che, di seguito, si trascrive:
"Signori Ministri,
dobbiamo constatare che sono stati disattesi
gli impegni da voi assunti con le scriventi Organizzazioni sindacali,
in merito al decreto legislativo sull'ordinamento della carriera
prefettizia approvato quest'oggi dal Consiglio dei Ministri.
L'impegno al confronto con le scriventi era stato, da ultimo, confermato
dal ministro Bianco nell'incontro del 16 febbraio, ma nei fatti
non c'è stato.
Infatti, solo il 2 marzo i nostri responsabili nazionali del ministero
dell'interno hanno incontrato il sottosegretario Fumagalli Carulli,
quando ormai il provvedimento era pronto per il Consiglio dei ministri
di oggi.
Questo atteggiamento, lesivo nel metodo dei poteri contrattuali
delle scriventi, è evidentemente motivato dalla difficoltà
della parte pubblica a confrontarsi sui contenuti, quali quelli
previsti dal decreto legislativo in oggetto, inaccettabili dal punto
di vista degli interessi non solo di tutto il personale interessato
del Ministero dell'Interno, ma della stessa amministrazione e, in
ultima analisi, del Paese.
E' finalmente palese come la cosiddetta "funzione di governo"
altro non fosse, secondo i proponenti lo schema di provvedimento,
che lo strumento per mascherare il ricompattamento generalizzato.
Altro che valorizzazione delle funzioni di governo e della professionalità
della carriera prefettizia. Siamo di fronte solo ad un provvedimento
che nei fatti lascerà inalterata, anzi sicuramente la peggiorerà,
la situazione di confusione e di mancato riconoscimento del ruolo
e della peculiarità della categoria.
Si perde così, clamorosamente, l'occasione storica di valorizzare
in maniera piena tutte le componenti dell'amministrazione dell'Interno,
costruendo, nello spirito delle riforme (dal d.l.vo n. 29/93 al
d.l.vo n. 300/99), da un lato percorsi contrattuali idonei a valorizzare
le funzioni dei prefettizi, dall'altro un'organizzazione del lavoro
che riconoscesse la professionalità e le funzioni del personale
contrattualizzato. Si potevano creare in tal modo le premesse affinché
gli istituendi Uffici territoriali del Governo potessero effettivamente
dotarsi delle potenzialità necessarie a svolgere quelle funzioni
di servizio, verso le realtà locali, che il decentramento
amministrativo impone.
Chiediamo, pertanto, con urgenza, un incontro per l'apertura effettiva
di quel confronto con le scriventi OO.SS. sul quale, ricordiamo,
il Governo si era impegnato anche in sede parlamentare.
C.G.I.L. (Podda) C.I.S.L. (Tarelli) U.I.L.
- P.A. (Bosco)
DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione,
VISTA la legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 3 marzo 2000;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella
riunione del 12 e del 19 maggio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
dei Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e con
il Ministro per la Funzione pubblica,
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
Art. 1. Funzioni prefettizie
1. La carriera prefettizia e' unitaria in ragione della natura delle
specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne
fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti
di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione
generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati
alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto
e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli
di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica
ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella
A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella
puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse
all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e
n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2. Qualifiche
1. In relazione alle esigenze connesse
all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la
carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto
e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle
funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente
alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica,
puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse
all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e
n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita,
per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di
cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.
3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia
e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto,
la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata
tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota
percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si
applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla
medesima tabella B.
Art. 3. Espletamento delle attivita'
di studio, consulenza e ricerca
1. Ferma restando la facolta' prevista
dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto
che si avvalgono di tale facolta' possono essere destinati, nel
limite di un contingente di venti unita' e per l'intera durata della
permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di
consulenza e di ricerca, nonche' di attivita' valutative, comprese
quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse
per l'amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II e' stabilito
il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui
al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
Art. 4. Accesso alla carriera
1. Alla carriera prefettizia si accede
dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione
di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo
quanto previsto per la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica.
Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo
giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento
della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso,
nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento
sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione
al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero
non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso,
di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della
graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed
i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione
della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana,
un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato
ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta
prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti
dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale
C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno
due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui
accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio.
I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni
sono conferiti agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi
al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
Art. 5. Formazione iniziale
1. Con regolamento del Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi
alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo,
di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso
ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del
rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di
determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto
idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario
e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale
del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione
ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione
alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine
di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo
di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore
a due anni.
Art. 6. Attivita' formative
1. La formazione del personale della
carriera prefettizia e assicurata durante lo svolgimento dell'intera
carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati
a cura della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno:
a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto;
b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione
che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;
c) il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento professionale.
2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di
formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche'
presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso
amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed
organizzazioni internazionali.
Art. 7. Progressione in carriera
1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i
viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo
servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio
operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'articolo 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali
del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre
anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono
ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito
del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in
centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i
punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione
al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione
di ruolo nella qualifica di viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite
dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti
giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua,
agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli
di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma
1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e
i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica.
Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su
proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno,
composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti
alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto
incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per
i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione
in carriera prevista dall'articolo 17.
Art. 8. Valutazione comparativa
1. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate
le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa
di cui all'articolo 7, commi 1 e 5, e alla individuazione delle
categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi,
minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento
sono definite le modalita' per garantire la tempestiva e generalizzata
conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni
assunte dal consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia,
determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei
punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16 ed alle
categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima
obiettivita' nella valutazione, il periodo temporale di riferimento
per la valutabilita' degli stessi, nonche' il coefficiente minimo
di idoneita' alla promozione che comunque non puo' essere fissato
in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo
previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione
dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione
di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato
dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione
dalla qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo
16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo
17 formula al consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri
determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di
merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio
di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni
in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta
formulata dalla commissione.
Art. 9. Nomina
a prefetto
1. La nomina a prefetto e' conferita
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
nei limiti delle disponibilita' di organico e nel rispetto della
riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'articolo
236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,
il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio
di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque
membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti
tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno
degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione
e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere
le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti,
uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare
di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua,
sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 16,
comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio
prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto
ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore
a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati
sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco
all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno sceglie,
in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione
della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del
suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 e'
costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre
che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del
personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico
di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti
dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come
membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica
sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione
della pubblica sicurezza.
Art. 10. Individuazione dei posti
di funzione
1. Ferme restando le disposizioni di
cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche
dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e
ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto
del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso
di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della
carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove
esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale,
si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica
rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma
nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno.
Art. 11. Criteri generali di conferimento
degli incarichi e rotazione
1. Tutti gli incarichi di funzione sono
conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita'
professionali del funzionario.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore
a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore
a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Per i funzionari con qualifica di
viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture
centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente
un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto
dell'esigenza di garantire la continuita' dei servizi. Del conferimento
e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione
e' data comunicazione al competente dipartimento.
4. Nel conferimento degli incarichi ai
viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato
percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi
inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi
diverse.
Art. 12. Conferimento dei posti di
funzione
1. Gli incarichi di capo di dipartimento
o di ufficio di livello equivalente, nonche' gli incarichi di titolare
dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel
periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.
Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione,
il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti
sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione
individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonche', ferma restando
la possibilita' del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento
di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura
dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti
e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare
dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali
del governo, dal prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario
e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli
incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati
con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto
o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative
funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove
necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.
Art. 13. Assegnazione dei funzionari
prefettizi
1. Ferma restando la competenza in materia
di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma
3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti
alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici
territoriali del governo e' disposta, nell'ambito delle risorse
complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento competente
per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti
disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al
fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita'
ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
Art. 14. Attribuzioni del funzionario
prefettizio
1. I funzionari della carriera prefettizia
con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello
svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella
B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi
alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare
la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano
i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi
d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti,
nonche' i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di
iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare
della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano
compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni
di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti
da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare
della struttura, gli organi collegiali, nonche' partecipano a commissioni
e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione
in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento,
ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale,
ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo
di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del
governo la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi
per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle
loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e
di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo,
in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 15. Mobilita' interna
1. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite forme d'incentivazione della mobilita' a livello
regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni
abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'amministrazione
dell'interno con enti pubblici e soggetti privati.
Art. 16. Valutazione annuale dei
funzionari
1. Ai fini della valutazione annuale
i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto
e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione
ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio
di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei
funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo
le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti,
della progressione in carriera.
2. La relazione e' presentata dai funzionari
di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza,
al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo
del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi
la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture
di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva
sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli
elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario
presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato
e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del
comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la
progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione
le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite
massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il
punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita'
dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta
puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale
con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica
di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma
2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata
dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
5. Con lo stesso decreto ministeriale
di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione
delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono
inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione
anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione
annuale della retribuzione di risultato.
Art. 17. Commissione per la progressione
in carriera
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo
16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma
1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione
presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita'
di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso
gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,
scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di
voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita'
della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti
che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'articolo
10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della
nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie
presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante
affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa,
in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia,
o un suo delegato.
Art. 18. Consiglio di amministrazione
1. Per la trattazione degli affari relativi
al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore
di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell'Italia
settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del
Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale,
nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del
governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio
di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari
del governo.
Art. 19. Trattamento economico
1. Il trattamento economico omnicomprensivo
si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia,
in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti
correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi
ed alle responsabilita' esercitate, la seconda ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al
comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai
doveri d'ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione
alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione
alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera prefettizia,
assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi
parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.
Art. 20. Retribuzione di posizione
1. La componente del trattamento economico,
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi
ed alle responsabilita' esercitati,e' attribuita a tutto il personale
della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno
si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte,
sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi
assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e'
effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono
periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione
di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi
disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative
nelle quali il servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi
conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza
degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
Art. 21. Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato, correlata
ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri
definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia,
della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione
dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione
della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita'
definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo
10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione
del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del governo.
Art. 22. Copertura assicurativa del
rischio di responsabilita' civile
1. L'amministrazione dell'interno garantisce,
nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa
del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle
funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento
dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari
derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando
una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della
carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario
presso gli enti locali, di commissario straordinario del governo
ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di
controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle
regioni, nonche' dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione
presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione
della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri
d'ufficio.
3 Ai fini dell'applicazione del comma
2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre
di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri di copertura
assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti con
il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota
percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione
del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la
quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma
3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun
esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono
nel fondo di cui all'articolo 32.
6. Ai funzionari della carriera prefettizia
incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e'
assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 23. Verifica dei risultati
1. La verifica dei risultati conseguiti
dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli
incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene
effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento
di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario
prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione
ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione
degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo
assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con
decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo
compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente
il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica
rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme
parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo
o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione
per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e dall'esperto
in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo
8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni
di cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 24. Collocamento a disposizione
1. Fermo restando quanto previsto per
i prefetti dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione
del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del
servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.
2. I funzionari collocati a disposizione
percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale
di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione
ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero
di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Art. 25. Comando e collocamento fuori
ruolo
1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti
fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della
carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori
ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali,
le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita'
indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con
i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta
regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
nonche' dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera prefettizia
possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche',
entro il limite massimo di dieci unita', incarichi di direttore
generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge
8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario
e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita'
di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli
7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per
il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato
a norma dei commi 1 e 2 e' equiparato a quello prestato in posizione
funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso
altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato presso i corrispondenti
uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti
requisiti minimi di servizio.
Capo II
PROCEDIMENTO NEGOZIALE
Art. 26. Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina il procedimento
per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da
attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto
di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici
e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di
scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino
alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali
sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse
da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale
della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge,
per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27. Delegazioni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre
tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per
la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno
e del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della
carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita'
sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 28. Materie di negoziazione
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo
parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di
sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non
assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo puo' prevedere,
in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi
provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato,
secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 29. Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale e' avviata
dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima
della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative
si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica,
prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni
sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno
per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle
deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata
da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato,
i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico,
nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta,
con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero
periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito
nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato
dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici
giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate
le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui
al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo
dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non
sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il
Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per
le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi
accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare
alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi
delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono
stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione
dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione
degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma
determinazione dell'amministrazione.
Art. 30. Soluzione di questioni interpretative
1. Qualora in sede di applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi
di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma
1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta
scritta di esame della questione controversa, con la specifica e
puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale
e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo.
2. L'amministrazione dell'interno, nei
trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al
comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame.
L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti
amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal
primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi
atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 31. Istituti di partecipazione
1. Nei riguardi delle organizzazioni
sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai
sensi dell'articolo 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione
sindacale di cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma
10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 32. Fondo di finanziamento
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito
un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie
con finalita' retributive destinate al personale della carriera
prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e
alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo
43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Le risorse annualmente destinate dal
bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti
retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate
nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche
stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura
non inferiore a quelle del comparto sicurezza.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 33. Regime transitorio per l'accesso
alla carriera
1. Fino all'adozione del provvedimento
di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera prefettizia,
con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame
ed alle modalita' di espletamento del concorso, resta disciplinato
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 34. Inquadramenti nelle qualifiche
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo
2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno
di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue:
a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella
qualifica di prefetto;
b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella
qualifica di viceprefetto;
c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i
consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura
sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche
di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio
per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo
l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste,
secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettera
c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore,
l'anzianita' maturata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo
3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'articolo
1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503.
5. La rideterminazione del trattamento
economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla
data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle
qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del
procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 39.
Art. 35. Ricognizione dei posti di
funzione
1. Entro trenta giorni dalla adozione
del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione
dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente
vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il
conferimento dei relativi incarichi e' disposto nei tre mesi successivi
tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle
disponibilita' manifestate dagli interessati.
Art. 36. Disposizioni transitorie
in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera
1. L'aggiornamento delle posizioni nel
ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti
previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta
al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo
34.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera
prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di
progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano
per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano
ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione
dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo,
fatta salva la competenza della commissione per la progressione
in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri
determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione
del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini
successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al
31 dicembre 1999.
3. Allo scrutinio per merito comparativo,
da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti
disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' ammesso il personale appartenente
alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero
che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia.
Con le stesse modalita' si provvede al conferimento dei posti che
risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento
di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva
anzianita' di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni
di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza
1° luglio 2000 e 1° luglio 2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni
del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare
dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario
del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore
generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare
della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli
uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto
non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti
minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale,
successivamente al predetto quinquennio.
6. Fino all'adozione del decreto ministeriale
di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva
di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui
al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio
relativi al personale interessato.
Art. 37. Copertura dell'incremento
della dotazione organica dei viceprefetti
1. A seguito della rideterminazione della
dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma
3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti
pari a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della
legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i commissariati
del governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove unita'.
I posti resi indisponibili verranno annualmente ridotti in misura
proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei dirigenti
che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico
rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.
Art. 38. Soppressione delle posizioni
soprannumerarie
1. Le posizioni soprannumerarie nelle
diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo
29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n.
21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione
nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove
qualifiche ai sensi dell'articolo 34.
Art. 39. Prima applicazione del procedimento
negoziale
1. Fermo quanto disposto dall'articolo
11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione
del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale
della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del
comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia
per gli aspetti economici che per quelli giuridici.
2. Ai fini dell'adozione del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per
la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale
ed avvia il procedimento negoziale.
Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con il presente decreto ed, in particolare:
a) gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente
decreto;
b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si
applicano:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto,
e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
19.
3. Dalla data di cui al comma 2 non si
applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia
e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del
decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Tabella
A - (art.
1, comma 2)
Individuazione delle funzioni
e dei compiti esercitati dal personale della carriera prefettizzia:
a) attivita' di rappresentanza dello
Stato sul territorio e di collaborazione a favore degli enti locali;
attivita' di collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento
degli uffici periferici dello Stato nei limiti dell'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo delle attivita'
statali in sede locale e promozione in sede locale della cooperazione
tra le pubbliche amministrazioni;
b) espletamento nell'ambito degli uffici territoriali del governo
delle funzioni del commissario del governo, dell'autorita' provinciale
di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia di protezione
civile, di difesa civile e di coordinamento delle attivita' di soccorso;
c) attivita' finalizzate a garantire la regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalita', anche
nei casi di gestione commissariale, nonche' alla vigilanza sui servizi
statali gestiti dagli enti locali; attivita' dirette ad assicurare
il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum
popolari;
d) espletamento dei compiti di tutela dei diritti civili, compresi
quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze
linguistiche, nonche' in materia di immigrazione, di condizione
giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine;
e) esercizio dei compiti connessi alla responsabilita' del prefetto
a garanzia della legalita' amministrativa ovvero finalizzati alla
mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi
essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni
amministrative;
f) coordinamento delle attivita' di livello internazionale nei diversi
settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, anche con
riguardo alla cooperazione transfrontaliera, raccordo sul territorio
delle iniziative di rilievo internazionale e cura delle relazioni
con gli organismi dell'Unione europea; rapporti di collaborazione
con gli organi del Governo e le autorita' indipendenti; espletamento
di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura
dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno; attivita'
di documentazione generale per esigenze di Governo;
g) direzione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro,
dei dipartimenti e degli uffici territoriali del governo; direzione
degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti
di cui alla presente tabella; direzione e coordinamento dei servizi
comuni che richiedono la gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione
dell'interno, da individuare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, rappresentanza dell'amministrazione
nelle sedi giurisdizionali; espletamento delle funzioni complementari
rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere.
Tabella B - (art. 2, comma 1)
Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni
conferibili
Qualifica
|
Posti di organico
|
Funzioni
|
Prefetto
|
146
|
Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro,
capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del
governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi,
capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale
di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza
della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia,
vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio
legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno, direttore della scuola di perfezionamento per
le forze di polizia, direttore dell'Istituto superiore di
polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale
competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella
A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico
speciale.
|
Viceprefetto
|
535
|
Vicario del titolare
dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del
governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio
territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale
del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo
delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica;
raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti
civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,
immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale
del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali
in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento
del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile
di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale. |
Viceprefetto aggiunto
|
1065
|
Capo di gabinetto e
vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo;
responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del
governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei
dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale
e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile
dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini
della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione. |
TOTALE
|
1746
|
|
|