Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica 1° dicembre 2000.
Articolo 1 (Disposizioni
di carattere generale)
1.
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità,
che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.
I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello
della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché
i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato
- si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.58-bis,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i
casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento
o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi
o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo
2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 2 (Principi)
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente
la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi
di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il
rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto
di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna
ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità
e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti
in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini
e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini,
delle attività loro consentite, o comunque non contrarie
alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta
la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali.
Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo
3 (Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé
o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore,
da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici
da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali
o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro
il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo
4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio
la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti
di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Articolo
5 (Trasparenza negli interessi finanziari)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque
modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto
con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini
entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo
6 (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo
7 (Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni
alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui
od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.
Articolo
8 (Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende.
A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni
che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo
in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata
dai suoi superiori.
Articolo
9 (Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione
che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né
fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo
10 (Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo,
non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento
di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita
le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature
di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli
non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.
Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non
vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene
o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente,
in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo
11 (Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità
di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente
ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente
si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato
il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di
stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine
a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se
ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione
o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni
il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa
in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e
di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo
12 (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare
o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato
nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione,
con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo
privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione
del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente competente in materia
di affari generali e personale.
Articolo
13 (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie
ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità
di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse
categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Articolo14
(Abrogazione)
1. Il decreto del Ministro della funzione
pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ministro: Bassanini
Codice di condotta nella
lotta contro le molestie sessuali
(adottato dall'Amministrazione dell'Interno con
decreto del 20 gennaio 2005 in conformità ai principi contenuti
nella Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre
1991)
Art 1 (Molestie sessuali: definizione)
Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basata sul
sesso, che sia indesiderato e che arrechi, di per sé o per la
sua insistenza, offesa alla dignità e libertà della persona
che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare ritorsioni
o un clima intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti.
A titolo esemplificativo, rientrano nella tipologia di molestia
sessuale, oltre a richieste di prestazioni sessuali e a minacce
e discriminazioni, comportamenti verbali o gestuali diretti
alla persona, esposizione e diffusione, anche mediante mezzi
telematici, di materiale a sfondo sessuale.
Art.2 (Dichiarazioni di principio)
Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che
si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra
riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati
nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/e di
fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94 e denominata d'ora in poi Consigliera/e e
viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a sostenere ogni
dipendente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/e
o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare
ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo
la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione
a definire, di concerto con i soggetti firmatari del protocollo
d'intesa per l'adozione del presente Codice, i requisiti culturali
e professionali della persona da designare quale Consigliera/e,
di cui vengono definiti al successivo art.3 il ruolo, l'ambito
d'intervento e i compiti;
f) la dipendente o il dipendente che abbia subito
molestie sessuali o che sia esposto comunque a comportamenti
indesiderati o discriminatori a connotazione sessuale, ha diritto
all'interruzione tempestiva della condotta molesta, anche avvalendosi
di procedure diversificate, tempestive e imparziali. E' assicurata,
nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto ministeri. L'Amministrazione
garantisce il proprio impegno affinché in sede di contrattazione
collettiva venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili e i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o ritorsione nei confronti
di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale.
I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari
ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
h) l'Amministrazione si impegna a dare ampia informazione
sul presente Codice di condotta - di cui fornirà copia al personale
dipendente e ai dirigenti - con particolare riferimento alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo
di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della
dignità della persona;
i) è vietato approfittare della posizione di superiorità
gerarchica per porre in essere atti o comportamenti molesti
o discriminatori. L'Amministrazione si impegna ad attivare le
procedure necessarie affinché il predetto comportamento di molestia
o di discriminazione costituisca, qualora venga posto in essere
da personale di livello dirigenziale, elemento negativo di valutazione.
L'Amministrazione assicura tutela e sostegno alle dipendenti
e ai dipendenti in situazione di disagio personale, familiare
e sociale.
Art.3 (Consigliera/e di fiducia:
nomina e compiti)
La Consigliera/e di cui al comma1, lettera d), del precedente
articolo 2, viene nominata/o dall'Amministrazione sentito il
Comitato Pari Opportunità secondo le procedure vigenti e svolge
funzioni di consulenza e di assistenza ai dipendenti che subiscono
molestie sessuali, garantendo la riservatezza.
Riferisce annualmente sull'attività svolta al Comitato Pari
Opportunità; suggerisce azioni positive e partecipa alle iniziative
di formazione e informazione nella materia oggetto del presente
regolamento, nonché all'occorrenza alle riunioni del Comitato
Pari Opportunità in qualità di esperto senza diritto di voto.
La consigliera/e provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del presente protocollo e al Comitato Pari Opportunità una relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice che successivamente,
d'intesa con il Comitato Pari Opportunità, provvederà ad inoltrare
alla Consigliera Nazionale di Parità presso il Comitato Nazionale
di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art.4 (Procedure da adottare
in caso di molestie sessuali)
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato
a sfondo sessuale sul posto di lavoro la/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/e per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.
L'intervento della Consigliera/e dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
La Consigliera/e, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dall'Amministrazione,
è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza a chi è oggetto
di molestie sessuali e di contribuire alla risoluzione del caso.
Art.5 (Procedura informale)
La Consigliera/e, ove la/il dipendente oggetto di molestie sessuali
lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce
con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/e deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art.6 (Denuncia formale)
Ove la/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso all'intervento della Consigliera/e ovvero qualora
dopo tale intervento il comportamento indesiderato permanga,
potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/e,
al dirigente dell'ufficio di appartenenza, che sarà tenuto a
trasmettere gli atti al competente ufficio per i procedimenti
disciplinari.
Il procedimento disciplinare si svolge nei modi, nelle forme
e con le garanzie previste dall'ordinamento vigente in materia
di responsabilità disciplinare.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
Qualora l'autrice/autore di molestie sessuali sia un dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia formale potrà essere
inoltrata direttamente al competente ufficio dell'Amministrazione
centrale del personale.
Nel rispetto dei principi che informano la legge 10.4.1991,
n.125, che reca "Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro", l'Amministrazione, nel corso
del procedimento disciplinare, potrà adottare, ove opportuno,
su richiesta di uno o entrambi gli interessati, d'intesa con
le oo.ss. e sentita la Consigliera/e, le misure organizzative
di volta in volta ritenute utili alla cessazione immediata dei
comportamenti molesti ed a ripristinare nell'ambiente di lavoro
una situazione di reciproco rispetto.
In attesa della conclusione del procedimento disciplinare l'Amministrazione
potrà anche adottare, al fine di ristabilire nel frattempo un
clima sereno, su richiesta degli interessati, provvedimenti
di trasferimento in via temporanea nei confronti di entrambi
gli interessati; in tali casi è data loro la possibilità di
esporre le proprie ragioni e di avvalersi dell'assistenza delle
oo.ss..
Se l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
dispone un provvedimento di trasferimento di natura temporanea:
· qualora i fatti denunciati siano ritenuti fondati, alla/al
denunciante è attribuita la facoltà di mantenere il suo posto
di lavoro o di essere trasferito in una sede che non le/gli
comporti disagio;
· qualora i fatti denunciati non siano ritenuti fondati, ciascuno
degli interessati è garantito che il trasferimento non avvenga
in sedi che creino disagio.
A conclusione del procedimento disciplinare, qualora risulti
accertata la fondatezza della segnalazione, l'Amministrazione
provvede a tutelare la dipendente/il dipendente da qualsiasi
forma, anche indiretta, di ritorsione o penalizzazione e vigila
sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti.
La/il dipendente che consapevolmente denuncia fatti inesistenti
al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi
sul lavoro, ne risponde disciplinarmente.
Art.7 (Attività di sensibilizzazione)
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti l'Amministrazione
includerà informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
L'Amministrazione dovrà, inoltre, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità
della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei
dirigenti, che dovranno promuovere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali.
L'Amministrazione si impegna a promuovere, d'intesa con le oo.ss.,
la conoscenza del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto materiale informativo destinato ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio
al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella
prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
si impegnano ad incontrarsi dopo un anno dall'adozione del presente
Codice per verificare i risultati ottenuti e procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.