CIRCOLARE N. 71
14 ottobre 2005
LA TASSAZIONE DEI BUONI PASTO
Pervengono numerose richieste di chiarimento sul
regime di tassazione dei buoni pasto per i quali, come sapete,
l'ipotesi di accordo sul biennio economico 2004/2005 del comparto
ministeri, prevede una rivalutazione a 7 euro con decorrenza 31.12.2005.
I buoni pasto, in base alle disposizioni fiscali vigenti,
sono esenti da imposta fino al valore di euro 5,29. La
parte eccedente viene quindi considerata reddito e assoggettata
a tassazione in base alle aliquote IRPEF.
Con la risoluzione 153/e del 15 dicembre 2004, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione
dell'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR sulla rilevanza fiscale
relativa ai buoni pasto.
La risoluzione ha precisato che l'esclusione dalla formazione
del reddito da lavoro dipendente fino ad un importo complessivo
di 5,29 euro vale soltanto per quei lavoratori il cui orario comprenda
una pausa giornaliera per il consumo del pasto.
Premesso quanto sopra, una volta entrato in vigore il nuovo contratto,
ai lavoratori che usufruiscono di buoni pasto, e che effettuano
la pausa pranzo, verrą applicata la ritenuta fiscale su 1,71 euro
e non sull'intero importo di 7 euro come erroneamente affermato
da fonti poco informate.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE Salvatore BOSCO