CIRCOLARE N. 66
4 ottobre 2005
SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO ECONOMICO DEL COMPARTO
MINISTERI.
E'
stato firmato questa notte il contratto dei dipendenti pubblici.
L’intesa
è stata raggiunta sulla base di 100 euro di aumento medio pro-capite
per il biennio 2004-2005, 10 dei quali andranno a premiare la
produttività.
Il
buono pasto - fermo da anni a 4,65 euro - è passato
a 7 euro.
F.P. GCIL - CISL F.P.S. - UIL P.A.
L'obiettivo posto dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL di una rapida chiusura
delle trattative per il rinnovo contrattuale del biennio economico
2004-2005 del comparto Ministeri, nel pieno rispetto dei contenuti
previsti dall'accordo Governo OO.SS. dello scorso mese di maggio,
è stato questa notte realizzato con la sottoscrizione dell' intesa
che prevede:
- incrementi tabellari mensili medi a regime di 90 Euro
- destinazione alla produttività di 10 Euro mensili
Inoltre la forte e determinata azione contrattuale di CGIL-CISL-UIL,
messa in campo sul tavolo negoziale, ha portato il positivo riscontro
dell'adeguamento del valore del buono pasto al nuovo importo di
7 Euro.
Prosegue ora l'azione sindacale e la mobilitazione dei lavoratori
per contrastare la sciagurata azione del Governo che, con la Legge
Finanziaria 2006, nega le risorse economiche necessarie per i
rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il nuovo biennio
economico 2006-2007, attacca pesantemente la contrattazione integrativa,
licenzia e getta nel baratro della povertà decine di migliaia
di lavoratori a tempo determinato e le loro famiglie.
Roma, li 3 ottobre 2005
F.P. C.G.I.L. - C.I.S.L. F.P.S. - U.I.L. - P.A.
PODDA - TARELLI - BOSCO
IPOTESI DI ACCORDO COMPARTO MINISTERI BIENNIO
ECONOMICO 2004-2005
PREMESSA
Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali
hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi
di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime
incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.
Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse
nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilità
economiche previste per gli anni 2004 e 2005.
In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto
dei Ministeri ha inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo
nel quale, evidenziando la necessità di concludere con la massima
tempestività la sottoscrizione dei contratti, viene confermato
il quadro economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti,
ribadendo, altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno
disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti
i relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.
Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena
attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato
la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentirà
di raggiungere per il biennio 2004 - 2005 a regime un incremento
retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo
0,5% sarà destinata alla incentivazione della produttività dei
dipendenti.
Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno
disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarietà
dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di
accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti
retributivi derivanti dalle risorse già stanziate (pari al 4,31%)
e di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi
(pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone
sin da ora la destinazione. Tale intesa, che va ad integrare il
presente accordo, dovrà essere realizzata non appena sarà approvata
la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente
da tutte le amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del
CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore
le norme dei precedenti CCNL.
Art. 2 Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 20, comma
4, del CCNL del 12 giugno 2003, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL del 12 giugno 2003.
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso
per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui all'art. 13, comma 4 ed all'art. 15, comma 7 del CCNL del
12 giugno 2003, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in
conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché
quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del
CCNL del 12 giugno 2003.
Art. 4 Clausole speciali
1. Il valore economico del buono pasto di cui all'art. 5 dell'
"Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile
del comparto dei Ministeri" sottoscritto il 30 aprile 1996 è rideterminato,
per i dipendenti del comparto, a decorrere dal 31.12.2005, in
€ 7,00.
2. Esclusivamente per il personale dell'ex Ministero delle finanze
transitato nel Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze destinatario della legge n. 265
del 2002, è confermato, a decorrere dall'entrata in vigore del
presente contratto, l'inquadramento acquisito a seguito delle
riqualificazioni ivi previste, verificata la maggiore professionalità
acquisita nonché l'effettivo espletamento delle mansioni svolte.
La verifica deve effettuarsi entro due mesi dalla sottoscrizione
del presente contratto.
3. Ai fini dell'applicazione del CCNL del 12 aprile 2001 per il
personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le
sedi estere, il Fondo unico di cui all'art. 10 del contratto medesimo
è ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto
degli oneri riflessi, pari a € 420.000 annui con decorrenza 1
gennaio 2004, rideterminati in € 910.000 annui con decorrenza
1 gennaio 2005. Tali importi sono individuati sulla base degli
incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante personale
del comparto.
Art. 5 Norma finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione
delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005,
non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi. 2. Le risorse
di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre
2005, ad aumentare gli stipendi tabellari di cui all'art.
2 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,00 medi mensili
procapite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di
cui all'art. 23 del CCNL del 12 giugno 2003 per la restante parte,
pari allo 0,5% (corrispondente ad € 10,00 medi mensili procapite
per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività
dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte
salari dell'anno 2003.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 Con riferimento
all'indennità di amministrazione, le parti, nel confermare i contenuti
della dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 12 giugno
2003, si impegnano a riesaminare nel prossimo CCNL le problematiche
relative all'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione
in godimento ai dipendenti dei Ministeri accorpati ai sensi del
d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300, nonché alla perequazione della
stessa tra i diversi Ministeri. Nell'occasione sarà, altresì,
affrontata la questione connessa alla decurtazione dell'indennità
di amministrazione nei periodi di assenza per malattia inferiore
ai 15 giorni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 Con riferimento
al comma 7 dell'art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003 le parti,
si impegnano ad affrontare e risolvere, nell'accordo di cui all'art.
5 del presente contratto, le problematiche applicative relative
all'attuale formulazione della clausola.