CIRCOLARE N. 27
12 aprile 2005
PERMESSI LEGGE 104/92
Si trascrive la direttiva della Funzione Pubblica
a tutte le Amministrazioni, che ha sciolto l'annosa questione
relativa al computo dei permessi ex legge 104/92 ai fini del calcolo
della tredicesima mensilità, affermando il diritto dei lavoratori
interessati a vedersi riconosciuto integralmente il pagamento
della tredicesima senza decurtazioni.
OGGETTO: permessi retribuiti di cui all'art.
33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92.
Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all'incidenza
o meno, sulla 13° mensilità, dei permessi retribuiti di cui all'art.
33, commi 2 e 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate).
Sull'argomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul
piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia
venga disciplinata in sede contrattuale, l'intervento da parte
di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni
un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione
tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.
Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto
utile precisare quanto segue.
Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione
riguarda l'incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima
mensilità dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2
e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili,
nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al
giorno o tre giorni di permesso al mese.
La rilevanza della questione ha reso necessario da parte di questo
Dipartimento, il ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato,
per l'acquisizione di un apposito parere.
Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di
cui si allega copia), nell'esprimersi in merito alla problematica,
è giunto alla conclusione che "…vista la ratio di tutela e protezione
della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente
deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di
handicap, e vista l'evidente finalità sociale delle disposizioni
esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame,
nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni
o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire
dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33.
Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore
in casi analoghi, come nell'ipotesi di periodi di assenza per
malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso
di congedo matrimoniale."
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento
ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti,
di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta
alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.