CIRCOLARE N. 8
4 febbraio 2005
CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
(adottato dall'Amministrazione dell'Interno con decreto
del 20 gennaio 2005 in conformità ai principi contenuti nella
Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991)
Art 1 (Molestie sessuali: definizione)
Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basata sul sesso,
che sia indesiderato e che arrechi, di per sé o per la sua insistenza,
offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima intimidatorio,
ostile o umiliante nei suoi confronti.
A titolo esemplificativo, rientrano nella tipologia di molestia
sessuale, oltre a richieste di prestazioni sessuali e a minacce
e discriminazioni, comportamenti verbali o gestuali diretti alla
persona, esposizione e diffusione, anche mediante mezzi telematici,
di materiale a sfondo sessuale.
Art.2 (Dichiarazioni di principio)
Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che
si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati
nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/e di
fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94 e denominata d'ora in poi Consigliera/e e viene garantito
l'impegno dell'Amministrazione a sostenere ogni dipendente che
si avvalga dell'intervento della Consigliera/e o che sporga denuncia
di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo
ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione
a definire, di concerto con i soggetti firmatari del protocollo
d'intesa per l'adozione del presente Codice, i requisiti culturali
e professionali della persona da designare quale Consigliera/e,
di cui vengono definiti al successivo art.3 il ruolo, l'ambito
d'intervento e i compiti;
f) la dipendente o il dipendente che abbia subito
molestie sessuali o che sia esposto comunque a comportamenti indesiderati
o discriminatori a connotazione sessuale, ha diritto all'interruzione
tempestiva della condotta molesta, anche avvalendosi di procedure
diversificate, tempestive e imparziali. E' assicurata, nel corso
degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nonché dai contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto ministeri. L'Amministrazione garantisce
il proprio impegno affinché in sede di contrattazione collettiva
venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili e i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi
di persecuzione o ritorsione nei confronti di un dipendente che
ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali vigenti;
h) l'Amministrazione si impegna a dare ampia informazione
sul presente Codice di condotta - di cui fornirà copia al personale
dipendente e ai dirigenti - con particolare riferimento alle procedure
da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere
una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona;
i) è vietato approfittare della posizione di superiorità
gerarchica per porre in essere atti o comportamenti molesti o
discriminatori. L'Amministrazione si impegna ad attivare le procedure
necessarie affinché il predetto comportamento di molestia o di
discriminazione costituisca, qualora venga posto in essere da
personale di livello dirigenziale, elemento negativo di valutazione.
L'Amministrazione assicura tutela e sostegno alle dipendenti e
ai dipendenti in situazione di disagio personale, familiare e
sociale.
Art.3 (Consigliera/e di fiducia:
nomina e compiti)
La Consigliera/e di cui al comma1, lettera d), del precedente
articolo 2, viene nominata/o dall'Amministrazione sentito il Comitato
Pari Opportunità secondo le procedure vigenti e svolge funzioni
di consulenza e di assistenza ai dipendenti che subiscono molestie
sessuali, garantendo la riservatezza.
Riferisce annualmente sull'attività svolta al Comitato Pari Opportunità;
suggerisce azioni positive e partecipa alle iniziative di formazione
e informazione nella materia oggetto del presente regolamento,
nonché all'occorrenza alle riunioni del Comitato Pari Opportunità
in qualità di esperto senza diritto di voto.
La consigliera/e provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del presente protocollo e al Comitato Pari Opportunità una relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice che successivamente,
d'intesa con il Comitato Pari Opportunità, provvederà ad inoltrare
alla Consigliera Nazionale di Parità presso il Comitato Nazionale
di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art.4 (Procedure da adottare in
caso di molestie sessuali)
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo sessuale sul posto di lavoro la/il dipendente potrà rivolgersi
alla Consigliera/e per avviare una procedura informale nel tentativo
di dare soluzione al caso.
L'intervento della Consigliera/e dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
La Consigliera/e, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dall'Amministrazione,
è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza a chi è oggetto
di molestie sessuali e di contribuire alla risoluzione del caso.
Art.5 (Procedura informale)
La Consigliera/e, ove la/il dipendente oggetto di molestie sessuali
lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce
con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/e deve avvenire mantenendo la riservatezza
che il caso richiede.
Art.6 (Denuncia formale)
Ove la/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso all'intervento della Consigliera/e ovvero qualora
dopo tale intervento il comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/e,
al dirigente dell'ufficio di appartenenza, che sarà tenuto a trasmettere
gli atti al competente ufficio per i procedimenti disciplinari.
Il procedimento disciplinare si svolge nei modi, nelle forme e
con le garanzie previste dall'ordinamento vigente in materia di
responsabilità disciplinare.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
Qualora l'autrice/autore di molestie sessuali sia un dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia formale potrà essere
inoltrata direttamente al competente ufficio dell'Amministrazione
centrale del personale.
Nel rispetto dei principi che informano la legge 10.4.1991, n.125,
che reca "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro", l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
potrà adottare, ove opportuno, su richiesta di uno o entrambi
gli interessati, d'intesa con le oo.ss. e sentita la Consigliera/e,
le misure organizzative di volta in volta ritenute utili alla
cessazione immediata dei comportamenti molesti ed a ripristinare
nell'ambiente di lavoro una situazione di reciproco rispetto.
In attesa della conclusione del procedimento disciplinare l'Amministrazione
potrà anche adottare, al fine di ristabilire nel frattempo un
clima sereno, su richiesta degli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea nei confronti di entrambi gli
interessati; in tali casi è data loro la possibilità di esporre
le proprie ragioni e di avvalersi dell'assistenza delle oo.ss..
Se l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
dispone un provvedimento di trasferimento di natura temporanea:
· qualora i fatti denunciati siano ritenuti fondati, alla/al denunciante
è attribuita la facoltà di mantenere il suo posto di lavoro o
di essere trasferito in una sede che non le/gli comporti disagio;
· qualora i fatti denunciati non siano ritenuti fondati, ciascuno
degli interessati è garantito che il trasferimento non avvenga
in sedi che creino disagio.
A conclusione del procedimento disciplinare, qualora risulti accertata
la fondatezza della segnalazione, l'Amministrazione provvede a
tutelare la dipendente/il dipendente da qualsiasi forma, anche
indiretta, di ritorsione o penalizzazione e vigila sulla effettiva
cessazione dei comportamenti molesti.
La/il dipendente che consapevolmente denuncia fatti inesistenti
al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi
sul lavoro, ne risponde disciplinarmente.
Art.7 (Attività di sensibilizzazione)
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti l'Amministrazione
includerà informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
L'Amministrazione dovrà, inoltre, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili
come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei
dirigenti, che dovranno promuovere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali.
L'Amministrazione si impegna a promuovere, d'intesa con le oo.ss.,
la conoscenza del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto materiale informativo destinato ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio
al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione
e nella lotta contro le molestie sessuali.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
si impegnano ad incontrarsi dopo un anno dall'adozione del presente
Codice per verificare i risultati ottenuti e procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.