CIRCOLARE N. 9
28 gennaio 2004
NORME DISCIPLINARI
Si trascrive la circolare n.3 - prot. n.M./6161/B1S
- del 13.01.2004 relativa alla rivisitazione delle norme in materia
disciplinare, già regolata nel CCNL del 16.05.1995.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Prot. n.M\6161\B1S
Roma, 13 gennaio 2004
Circolare n. 3
Oggetto: C.C.N.L. relativo al personale del comparto
Ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003.
Norme disciplinari:circolare Con il C.C.N.L.,
relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il
12 giugno 2003 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003, serie generale, si è operata
una rivisitazione delle norme in materia disciplinare, già regolata
nel C.C.N.L. del 16 maggio 1995. Attraverso tali modifiche si
è voluto da una parte offrire una maggiore flessibilità al sistema
delle norme disciplinairi esistenti attraverso una più ampia articolazione
sia delle infrazioni che delle sanzioni, e dall'altra adeguare
alcuni aspetti della fonte contrattuale alla normativa intervenuta
successivamente, in particolare alla legge n.97/2001 concernente
"norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche". Al fine di assicurare una uniforme
applicazione delle disposizioni attinenti le sanzioni e le procedure
disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato
dal nuovo c.c.n.1. - Comparto Ministeri del 12 giugno 2003, si
richiama l'attenzione sugli aspetti più significativi delle norme
disciplinari. L'art. 12 del nuovo contratto modifica ed integra
l'art. 24 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, concernente "sanzioni
e procedure disciplinari". In particolare al l° comma, lettera
e), dell'art. 24, è stata introdotta la sanzione della sospensione
dal lavoro, con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi, che si colloca in una posizione intermedia
tra la sospensione dal servizio fino a dieci giorni e il licenziamento
con preavviso. La fonte contrattuale ha inoltre inserito un ulteriore
comma all'art. 24, con il quale è stata prevista la perentorietà
del termine iniziale e di quello finale del procedimento disciplinare,
risolvendo così uno dei punti nevralgici della complessa materia
disciplinare, costituito dal controverso problema della natura
ordinatoria o perentoria dei termini che cadenzano il procedimento
sanzionatorio. Nelle fasi intermedie del procedimento disciplinare,
i singoli atti devono essere svolti sollecitamente in ossequio
al principio di tempestività ed immediatezza che sono espressione
dell'esigenza generale di certezza delle situazioni giuridiche.
Al riguardo appare utile soffermarsi sui vari termini che cadenzano
le fasi del procedimento disciplinare. Dalla conoscenza del fatto
di possibile valenza disciplinare da parte dell'Ufficio istruttore,
decorre il termine perentorio di 20 giorni (art. 24, comma 2,
C.C.N.L. - comparto Ministeri) per attivare il procedimento disciplinare,
attraverso la notifica del foglio di contestazione degli addebiti
all 'impiegato. Il procedimento disciplinare ha dunque inizio
con l'atto formale della contestazione degli addebiti, a partire
dal quale si manifesta la determinazione dell'Amministrazione
di far derivare da taluni comportamenti, atti o notizie una eventuale
responsabilità disciplinare del dipendente. La contestazione degli
addebiti deve essere fatta con l'integrale, esauriente e compiuta
indicazione dei fatti accertati, nei quali la presunta infrazione
trova la sua consistenza. Il responsabile della struttura ove
il dipendente lavora, qualora ritenga, sulla base degli elementi
raccolti, che la sanzione comminabile sia più elevata del rimprovero
verbale e della censura (le predette sanzioni sono di esclusiva
competenza del responsabile della struttura) segnala entro 10
giorni - decorrenti dalla conoscenza del fatto - al Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per
le Risorse Umane, Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato,
i fatti da contestare al lavoratore, rimettendo i relativi atti.
Al riguardo, atteso che l'esercizio del diritto-dovere dell'azione
disciplinare deve avvenire da parte di questo Ufficio entro il
termine perentorio di 20 giorni, si segnala l'opportunità di trasmettere
via fax (06/46549518) le note relative agli episodi da contestare
al dipendente. tenuto conto del breve termine entro il quale la
contestazione deve essere notificata all'interessato. Si rammenta
altresì l'importanza della contestuale comunicazione all'interessato
dell'avvio del procedimento, che deve contenere una descrizione
precisa del comportamento che viene contestato e che deve essere
segnalato a questa Direzione Centrale. L'Amministrazione ha l'obbligo
di sentire personalmente il dipendente con l'eventuale assistenza
di un procuratore o di un rappresentante sindacale munito di regolare
mandato, convocandolo per iscritto non prima di cinque giorni
dalla notifica della contestazione degli addebiti. Qualora l'interessato
regolarmente convocato per la difesa non si presenti, l'Ufficio,
decorsi 15 giorni dalla data della convocazione, applica la sanzione
entro i successivi 15 giorni. Nell'ottica di una maggiore flessibilità
del procedimento disciplinare è stato aggiunto all'art. 24 del
C.C.N.L. del 16 maggio 1995, il comma 4 bis, il quale ha previsto
che, qualora nel corso del procedimento emerga che la sanzione
da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura
ove il dipendente lavora, quest'ultimo può trasmettere gli atti
entro 5 giorni dalla conoscenza degli ulteriori fatti - anche
a procedimento già avviato e. pertanto, anche successivamente
alla contestazione e convocazione, purché in tempo utile per consentire
la conclusione del procedimento nei 120 giorni prescritti dal
contratto - al "Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato"
di questa Direzione Centrale, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Tale ipotesi potrebbe verificarsi quando durante
lo svolgimento di un procedimento sanzionatorio emerga, in base
a nuovi elementi raccolti, che l'addebito da formulare a carico
del dipendente sia più grave rispetto a quello notificatogli in
precedenza e, conseguentemente, che la sanzione da applicare non
sia di spettanza del Capo Ufficio ove lo stesso presta servizio.
Si ribadisce che la circostanza di una nuova contestazione non
inciderà sul termine perentorio di 120 giorni per la conclusione
del procedimento che, comunque, decorre dalla notifica della prima
contestazione. Ovviamente il "termine finale" del procedimento
disciplinare, cui si riferisce il comma 10 dell'art.24 - introdotto
dal citato articolo 12 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 - è quello
di 120 giorni, la cui inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.
Con la formulazione - all'art.13 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003
- del nuovo codice disciplinare sono state ampliate le tipologie
sulle infrazioni con l'inserimento del mobbing. Giova ricordare
che le mancanze non espressamente previste nei commi dal 2 al
6 dell'art. 13 del nuovo codice disciplinare sono comunque sanzionabili
facendosi riferimento, per l'individuazione dei comportamenti
censurabili, all'art. 23 del contratto del 16 maggio 1995, novellato
dal nuovo contratto. Si richiama altresì l'attenzione sul comma
8 dell'art.13 del nuovo contratto, con il quale èstata riaffermata
l'obbligatorietà dell'affissione del codice disciplinare nel luogo
di lavoro, in posto accessibile a tutti i dipendenti. Il nuovo
testo contrattuale e intervenuto anche modificando ed integrando
le disposizioni relative al rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale e inserendo uno specifico articolo in materia
(art. 14), anche allo scopo di recepire le innovazioni inderogabili
introdotte dalla legge 97/2001. Per quanto riguarda i tempi per
la riattivazione del procedimento disciplinare, sospesi a seguito
di procedimento penale, resta fermo il termine di riattivazione
di 180 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza
definìtiva. Tuttavia il contratto, recependo le disposizioni introdotte
dalla legge 97/2001, ha previsto, per i soli casi disciplinati
dall'art. 5, comma 4, della predetta legge, il termine di 90 giorni
da quando l'Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza
definitiva per riattivare il procedimento disciplinare sospeso.
Si fa presente che l'art. 16 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 ha
individuato nella data di stipulazione del contratto la decorrenza
dell'applicazione dello stesso. In particolare il predetto articolo
ha stabilito che i procedimenti disciplinan in corso alla data
di sottoscrizione del contratto vengono portati a termine secondo
le procedure vigenti alla data del loro inizio, salvo l'applicazione
delle nuove sanzioni, ove più favorevoli all'impiegato. Con l'occasione
si ricorda che le sanzioni disciplinari applicate dal responsabile
della struttura ove il dipendente lavora devono essere comunicate
al "Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato" di questa
Direzione al fine della necessaria acquisizione agli atti matricolari.
F.to Il Capo Dipartimento