CIRCOLARE N. 9
28 gennaio 2004

NORME DISCIPLINARI

Si trascrive la circolare n.3 - prot. n.M./6161/B1S - del 13.01.2004 relativa alla rivisitazione delle norme in materia disciplinare, già regolata nel CCNL del 16.05.1995.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. n.M\6161\B1S
Roma, 13 gennaio 2004
Circolare n. 3

Oggetto: C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003.

Norme disciplinari:circolare Con il C.C.N.L., relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003, serie generale, si è operata una rivisitazione delle norme in materia disciplinare, già regolata nel C.C.N.L. del 16 maggio 1995. Attraverso tali modifiche si è voluto da una parte offrire una maggiore flessibilità al sistema delle norme disciplinairi esistenti attraverso una più ampia articolazione sia delle infrazioni che delle sanzioni, e dall'altra adeguare alcuni aspetti della fonte contrattuale alla normativa intervenuta successivamente, in particolare alla legge n.97/2001 concernente "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche". Al fine di assicurare una uniforme applicazione delle disposizioni attinenti le sanzioni e le procedure disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato dal nuovo c.c.n.1. - Comparto Ministeri del 12 giugno 2003, si richiama l'attenzione sugli aspetti più significativi delle norme disciplinari. L'art. 12 del nuovo contratto modifica ed integra l'art. 24 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, concernente "sanzioni e procedure disciplinari". In particolare al l° comma, lettera e), dell'art. 24, è stata introdotta la sanzione della sospensione dal lavoro, con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, che si colloca in una posizione intermedia tra la sospensione dal servizio fino a dieci giorni e il licenziamento con preavviso. La fonte contrattuale ha inoltre inserito un ulteriore comma all'art. 24, con il quale è stata prevista la perentorietà del termine iniziale e di quello finale del procedimento disciplinare, risolvendo così uno dei punti nevralgici della complessa materia disciplinare, costituito dal controverso problema della natura ordinatoria o perentoria dei termini che cadenzano il procedimento sanzionatorio. Nelle fasi intermedie del procedimento disciplinare, i singoli atti devono essere svolti sollecitamente in ossequio al principio di tempestività ed immediatezza che sono espressione dell'esigenza generale di certezza delle situazioni giuridiche. Al riguardo appare utile soffermarsi sui vari termini che cadenzano le fasi del procedimento disciplinare. Dalla conoscenza del fatto di possibile valenza disciplinare da parte dell'Ufficio istruttore, decorre il termine perentorio di 20 giorni (art. 24, comma 2, C.C.N.L. - comparto Ministeri) per attivare il procedimento disciplinare, attraverso la notifica del foglio di contestazione degli addebiti all 'impiegato. Il procedimento disciplinare ha dunque inizio con l'atto formale della contestazione degli addebiti, a partire dal quale si manifesta la determinazione dell'Amministrazione di far derivare da taluni comportamenti, atti o notizie una eventuale responsabilità disciplinare del dipendente. La contestazione degli addebiti deve essere fatta con l'integrale, esauriente e compiuta indicazione dei fatti accertati, nei quali la presunta infrazione trova la sua consistenza. Il responsabile della struttura ove il dipendente lavora, qualora ritenga, sulla base degli elementi raccolti, che la sanzione comminabile sia più elevata del rimprovero verbale e della censura (le predette sanzioni sono di esclusiva competenza del responsabile della struttura) segnala entro 10 giorni - decorrenti dalla conoscenza del fatto - al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato, i fatti da contestare al lavoratore, rimettendo i relativi atti. Al riguardo, atteso che l'esercizio del diritto-dovere dell'azione disciplinare deve avvenire da parte di questo Ufficio entro il termine perentorio di 20 giorni, si segnala l'opportunità di trasmettere via fax (06/46549518) le note relative agli episodi da contestare al dipendente. tenuto conto del breve termine entro il quale la contestazione deve essere notificata all'interessato. Si rammenta altresì l'importanza della contestuale comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, che deve contenere una descrizione precisa del comportamento che viene contestato e che deve essere segnalato a questa Direzione Centrale. L'Amministrazione ha l'obbligo di sentire personalmente il dipendente con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale munito di regolare mandato, convocandolo per iscritto non prima di cinque giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti. Qualora l'interessato regolarmente convocato per la difesa non si presenti, l'Ufficio, decorsi 15 giorni dalla data della convocazione, applica la sanzione entro i successivi 15 giorni. Nell'ottica di una maggiore flessibilità del procedimento disciplinare è stato aggiunto all'art. 24 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, il comma 4 bis, il quale ha previsto che, qualora nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura ove il dipendente lavora, quest'ultimo può trasmettere gli atti entro 5 giorni dalla conoscenza degli ulteriori fatti - anche a procedimento già avviato e. pertanto, anche successivamente alla contestazione e convocazione, purché in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento nei 120 giorni prescritti dal contratto - al "Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato" di questa Direzione Centrale, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Tale ipotesi potrebbe verificarsi quando durante lo svolgimento di un procedimento sanzionatorio emerga, in base a nuovi elementi raccolti, che l'addebito da formulare a carico del dipendente sia più grave rispetto a quello notificatogli in precedenza e, conseguentemente, che la sanzione da applicare non sia di spettanza del Capo Ufficio ove lo stesso presta servizio. Si ribadisce che la circostanza di una nuova contestazione non inciderà sul termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento che, comunque, decorre dalla notifica della prima contestazione. Ovviamente il "termine finale" del procedimento disciplinare, cui si riferisce il comma 10 dell'art.24 - introdotto dal citato articolo 12 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 - è quello di 120 giorni, la cui inosservanza comporta l'estinzione del procedimento. Con la formulazione - all'art.13 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 - del nuovo codice disciplinare sono state ampliate le tipologie sulle infrazioni con l'inserimento del mobbing. Giova ricordare che le mancanze non espressamente previste nei commi dal 2 al 6 dell'art. 13 del nuovo codice disciplinare sono comunque sanzionabili facendosi riferimento, per l'individuazione dei comportamenti censurabili, all'art. 23 del contratto del 16 maggio 1995, novellato dal nuovo contratto. Si richiama altresì l'attenzione sul comma 8 dell'art.13 del nuovo contratto, con il quale èstata riaffermata l'obbligatorietà dell'affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro, in posto accessibile a tutti i dipendenti. Il nuovo testo contrattuale e intervenuto anche modificando ed integrando le disposizioni relative al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e inserendo uno specifico articolo in materia (art. 14), anche allo scopo di recepire le innovazioni inderogabili introdotte dalla legge 97/2001. Per quanto riguarda i tempi per la riattivazione del procedimento disciplinare, sospesi a seguito di procedimento penale, resta fermo il termine di riattivazione di 180 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza definìtiva. Tuttavia il contratto, recependo le disposizioni introdotte dalla legge 97/2001, ha previsto, per i soli casi disciplinati dall'art. 5, comma 4, della predetta legge, il termine di 90 giorni da quando l'Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza definitiva per riattivare il procedimento disciplinare sospeso. Si fa presente che l'art. 16 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 ha individuato nella data di stipulazione del contratto la decorrenza dell'applicazione dello stesso. In particolare il predetto articolo ha stabilito che i procedimenti disciplinan in corso alla data di sottoscrizione del contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio, salvo l'applicazione delle nuove sanzioni, ove più favorevoli all'impiegato. Con l'occasione si ricorda che le sanzioni disciplinari applicate dal responsabile della struttura ove il dipendente lavora devono essere comunicate al "Servizio X - Disciplina personale contrattualizzato" di questa Direzione al fine della necessaria acquisizione agli atti matricolari.
F.to Il Capo Dipartimento