CIRCOLARE N. 61
23 settembre 2004

ELEZIONI RSU 15/19 NOVEMBRE 2004

Per opportuna conoscenza si trasmette la circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali con la quale vengono comunicati agli uffici periferici le attività di propria competenza per garantire il corretto svolgimento delle prossime elezioni RSU del 15/19 novembre p.v.


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio relazioni sindacali

Oggetto: elezioni delle RSU 15 - 19 novembre 2004.
Si fa seguito alla nota prot. OM. 773 8-5499 del 7 luglio 2004 relativa all'oggetto, con la quale è stata data comunicazione della sottoscrizione presso questa Amministrazione del protocollo d'intesa relativo alla mappatura delle sedi di costituzione delle RSU e della pubblicazione della circolare esplicativa dell'ARAN prot. 5194 del 2 luglio 2004. A tale riguardo si ritiene opportuno evidenziare gli adempimenti più importanti da attuare, al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti punti.
1. Annuncio delle elezioni L'annuncio delle elezioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 1.4.2004. Copia dell'annuncio, ove non si sia già provveduto, dovrà essere affisso all'Albo di ciascuna sede, ove sararmo altresì esposte tutte le successive comunicazioni inerenti le elezioni.
2. Ambiti di costituzione e numero dei componenti della RSU Sarà costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale presso ciascuna delle sedi individuate nell'elenco n. 3 del summenzionato protocollo d'intesa. Il numero dei componenti da eleggere nelle sedi di costituzione delle RSU è quello indicato dall'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal punto 3) dell'accordo in data 3 novembre 1998 (tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell'ARAN www.aranagenzia.it nella sezione "Relazioni sindacali" nell'apposita voce "RSU comparti 2004").
3. Elettorato attivo e passivo Si rinvia all'art. 3 del regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU annesso all'accordo del 7 agosto 1998, nonché alla circolare dell'ARAN sopra menzionata, sottolineando che è escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale dirigente dell'Area 1 ed il personale appartenente alla carriera prefettizia.
4. Liste elettorali Come indicato nella circolare dell'ARAN del 2 luglio 2004, le liste possono essere presentate dal 28 settembre 2004 al 18 ottobre 2004 dai soggetti sindacali di cui all'art. 4 del citato regolamento elettorale. Ogni lista ha un unico presentatore che può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale della organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. L'autenticità delle firme è garantita dal presentatore di lista.
5. Adempimenti affidati all'Amministrazione Si rinvia al regolamento elettorale e alla citata circolare dell'ARAN per ciò che attiene agli adempimenti ed alle attività che le Amministrazioni sono tenute a compiere per un regolare e corretto svolgimento delle elezioni. In particolare l'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, nonché prestare la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza tra cui la consegna dell'elenco degli elettori alle organizzazioni sindacali che ne faranno richiesta e la messa a disposizione di un locale per la Commissione elettorale. Si ritiene inoltre di segnalare che, sino a quando la Commissione elettorale non sarà ufficialmente insediata (l'insediamento sarà comunicato dall'Ufficio che, per ciascuna delle sedi di RSU, gestisce le relazioni sindacali o il personale, non appena perverranno tre designazioni), i compiti per lo svolgimento delle fasi elettorali preliminari saranno temporaneamente affidati agli Uffici sopra indicati che dovranno:
- ricevere le liste presentate, autenticando, nei modi di legge, le firme dei relativi presentatori;
- ricevere le obbligatorie adesioni formali all'Accordo quadro da parte di quei sindacati che non vi abbiano già provveduto in sede ARAN e che intendano ugualmente presentare liste elettorali, secondo le indicazioni contenute nella circolare ARAN del 2 luglio 2004;
- ricevere la designazione, da parte delle organizzazioni sindacali che presentano le liste, di un dipendente quale componente di Commissione elettorale.
Con l'insediamento delle Commissioni elettorali, i predetti Uffici consegneranno alle stesse tutti i documenti nel frattempo pervenuti; da tale momento la gestione delle operazioni elettorali, comprese quelle preliminari da effettuare, verrà ufficialmente assunta dalle Commissioni. E' importante sottolineare, al riguardo, che ai sensi dell'art. 6 del regolamento elettorale, le verifiche delle liste e delle candidature presentate e le decisioni circa l'ammissibilità delle stesse sono espressamente riservate alle Commissioni elettorali. Si evidenzia infine l'assoluta necessità di fornire la massima collaborazione per il tempestivo invio del verbale riassuntivo dei risultati elettorali secondo il fac-simile allegato alla circolare dell'Aran, che dovrà pervenire alla suddetta Agenzia entro cinque giorni dal ricevimento del verbale stesso da parte della Commissione elettorale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Malinconico