CIRCOLARE N. 24
5 aprile 2004
IL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI
DELLE RSU
Con largo anticipo rispetto alle passate edizioni,
per consentire ai soggetti coinvolti nei procedimenti elettorali
la tempestiva predisposizione degli adempimenti, l'ARAN e le OO.SS.
hanno sottoscritto un protocollo di intesa per definire il calendario
delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie nei
comparti del pubblico impiego. Le votazioni avranno luogo nei
giorni dal 15 al 18 novembre 2004. Il primo adempimento importante
riguarda la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa
che dovrà essere effettuata entro il 24 settembre, previa definizione
di appositi protocolli a livello di singola amministrazione o
ente. E' quindi opportuno che i Coordinamenti Nazionali di Amministrazione
o Ente attivino per tempo il confronto con le controparti per
definire le circoscrizioni elettorali, avendo cura di modificare
quelle situazioni che in passato hanno dato luogo a difficoltà
applicative, causate da una inadeguata determinazione degli ambiti
territoriali. Si dovrà inoltre tener conto di eventuali modifiche
degli assetti ordinamentali delle amministrazioni intervenute
nel corso del triennio. Rammentiamo che le elezioni di novembre
hanno carattere di generalità e riguarderanno anche quelle circoscrizioni
nelle quali, per effetto di decadenza della precedente RSU, si
sono svolte elezioni parziali nel corso del triennio. Vi trasmettiamo
il testo completo dell'intesa raggiunta all'ARAN, con preghiera
di massima diffusione.
Fraterni saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore Bosco)
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO
DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL
PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
ART. 1 Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998, parte II, nei giorni 15 - 18 novembre 2004 sono indette,
su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento,
le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.
ART. 2 Calendario e tempistica
delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di
seguito indicata:
27 settembre 2004 annuncio delle elezioni e contestuale
inizio della procedura elettorale
28 settembre 2004 le amministrazioni rendono disponibile
l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia
a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente,
inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
6 ottobre 2004 termine per l'insediamento della
Commissione elettorale
12 ottobre 2004 termine per la costituzione formale
della Commissione elettorale
18 ottobre 2004 termine per la presentazione delle
liste elettorali
8 novembre 2004 affissione delle liste elettorali
all'albo dell'amministrazione
15-18 NOVEMBRE 2004 VOTAZIONI
19 novembre 2004 scrutinio
19-24 novembre 2004 affissione risultati elettorali
all'albo dell'amministrazione
25-29 novembre 2004 le amministrazioni inviano il
verbale elettorale finale all'ARAN
2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici
del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che
comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998
per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni,
ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono
produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative
che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine
ultimo fissato al 18 ottobre 2004, dovranno produrre formale adesione
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
ART. 3 Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici, Istituzioni
e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il 24 settembre
2004, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione
integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali
delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere inviata all'Aran
e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro
il 6 ottobre 2004 ed affissa all'albo dell'amministrazione.
2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie
locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non
devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione
della RSU unica di amministrazione.
ART. 4 Accordi integrativi di
comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi
di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola,
la disciplina generale delle elezioni:
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo accordo
integrativo del 5 novembre 1998
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre
1998 - Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre
1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre
1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo
integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5 Norma finale
1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni
elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le numerose note
di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni
per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento
elettorale.