CIRCOLARE N. 24
5 aprile 2004

IL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE RSU

Con largo anticipo rispetto alle passate edizioni, per consentire ai soggetti coinvolti nei procedimenti elettorali la tempestiva predisposizione degli adempimenti, l'ARAN e le OO.SS. hanno sottoscritto un protocollo di intesa per definire il calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie nei comparti del pubblico impiego. Le votazioni avranno luogo nei giorni dal 15 al 18 novembre 2004. Il primo adempimento importante riguarda la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa che dovrà essere effettuata entro il 24 settembre, previa definizione di appositi protocolli a livello di singola amministrazione o ente. E' quindi opportuno che i Coordinamenti Nazionali di Amministrazione o Ente attivino per tempo il confronto con le controparti per definire le circoscrizioni elettorali, avendo cura di modificare quelle situazioni che in passato hanno dato luogo a difficoltà applicative, causate da una inadeguata determinazione degli ambiti territoriali. Si dovrà inoltre tener conto di eventuali modifiche degli assetti ordinamentali delle amministrazioni intervenute nel corso del triennio. Rammentiamo che le elezioni di novembre hanno carattere di generalità e riguarderanno anche quelle circoscrizioni nelle quali, per effetto di decadenza della precedente RSU, si sono svolte elezioni parziali nel corso del triennio. Vi trasmettiamo il testo completo dell'intesa raggiunta all'ARAN, con preghiera di massima diffusione.
Fraterni saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore Bosco)


PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

ART. 1 Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 15 - 18 novembre 2004 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.

ART. 2 Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
27 settembre 2004 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
28 settembre 2004 le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
6 ottobre 2004 termine per l'insediamento della Commissione elettorale
12 ottobre 2004 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
18 ottobre 2004 termine per la presentazione delle liste elettorali
8 novembre 2004 affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
15-18 NOVEMBRE 2004 VOTAZIONI
19 novembre 2004 scrutinio
19-24 novembre 2004 affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
25-29 novembre 2004 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 18 ottobre 2004, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

ART. 3 Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il 6 ottobre 2004 ed affissa all'albo dell'amministrazione.
2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

ART. 4 Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo accordo integrativo del 5 novembre 1998
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998 - Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5 Norma finale
1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le numerose note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.