CIRCOLARE N. 20
9 marzo 2004
POSIZIONI SUPER
Si trasmette la circolare dell'Amministrazione
relativa alla presentazione DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO
delle nuove domande per l'attribuzione delle posizioni super a
decorrere dal I° gennaio 2003. Si richiama l'attenzione della
data del 31 marzo 2004 quale termine ultimo di presentazione presso
l'ufficio di appartenenza.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio IV
Circolare n.21 Roma, 3 marzo 2004
Prot. n. M/6161 bis
OGGETTO: Attribuzione delle posizioni economiche
super - Anno 2003.
Si fa seguito alle circolari n. 83 del 10
agosto 2000, n. 83bis del 7 settembre 2000, n. 16 del 26 febbraio
2001 e, da ultimo, alla circolare n. 33 del 5 giugno 2002, con
le quali sono state fornite le indicazioni relative all'attribuzione
delle posizioni economiche super per gli anni 1999-2001.
Per quanto riguarda l'anno 2003 si fa presente che 1' accordo
per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione, sottoscritto
il 27 gennaio 2004, ha stabilito all'art. 3 che le suddette posizioni
economiche, già finanziate negli anni precedenti, rimangono
immutate nel numero e vengono attribuite - con decorrenza I°
gennaio 2003 - per effetto delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno 2003, sulla base di nuove graduatorie da predispone
successivamente al 31 marzo 2004, data di scadenza per la presentazione
delle nuove domande.
Per dare attuazione a quanto sopra e predisporre le graduatorie
relative alle posizioni economiche super A1S-B3S-C1S-C3S per l'anno
2003, si trasmettono le schede di partecipazione, che dovranno
essere presentate dal personale appartenente alla posizione economica
Al per accedere alla posizione economica A1S, alla posizione economica
B3 per accedere alla B3S, alla posizione economica C1 per accedere
alla C1S, alla posizione economica C3 per accedere alla C3S, con
esclusione di coloro che già usufruiscono di tali posizioni
economiche super.
Le schede, sottoscritte dagli interessati, dovranno essere presentate
entro e non oltre il 31 marzo 2004 agli Uffici di appartenenza;
non verranno prese in considerazione quelle presentate successivamente
a tale data.
Le schede - divise per ciascuna posizione economica e corredate
da appositi elenchi dei richiedenti in ordine alfabetico - dovranno
esser trasmesse, con la massima urgenza e comunque entro il termine
improrogabile del 30 aprile 2004, al Servizio IV di questa Direzione
Centrale da ciascun Ufficio in indirizzo, che provvederà
a raccogliere ed inoltrare le schede di tutti propri dipendenti,
comprese quelle del personale cessato dal servizio nel corso del
2003.
I predetti Uffici sono, pertanto, pregati di voler affidare alla
responsabilità di un funzionario l'incarico di:
- accertare che le schede siano state debitamente compilate a
macchina o in stampatello e firmate dagli interessati;
- verificarne l'avvenuta presentazione agli Uffici di appartenenza
nel termine stabilito del 31 marzo 2004;
- curarne l'inoltro entro il termine del 30 aprile 2004.
Si precisa che i titoli valutabili sono costituiti dall'anzianità
di servizio riferita alla data del 31 dicembre 2002, calcolata
secondo le modalità indicate nelle note esplicative allegate,
che formano parte integrante della presente circolare.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti
previsti, si prega di voler notificare il contenuto della presente
circolare a tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2002, compresi i dipendenti cessati dal servizio nel corso del
2003, nonché a quello temporaneamente in servizio presso
una sede diversa da quella di appartenenza (in missione o per
altro motivo) o temporaneamente assente (per maternità,
malattia, ferie, permessi, in part - time o per altri motivi).
Si ringrazia.
IL DIRETTTORE CENTRALE
(Lamorgese)
NOTE ESPLICATIVE
1) Le schede per l'anno 2003 dovranno essere compilate dal personale
appartenente alla posizione economica Al per accedere alla posizione
economica A1S, B3 per accedere alla B3S, C1 per accedere alla
C1S, C3 per accedere alla C3S, con esclusione di coloro che già
usufruiscono delle posizioni economiche super.
2) Sono esclusi dalla posizione economica
C3S coloro che in virtù di norme speciali percepiscono
il trattamento economico dirigenziale.
3) Possono presentare domanda di partecipazione
anche i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo. I periodi
di servizio prestati in tali posizioni sono computabili.
4) Il possesso dei titoli va riferito alla
data del 31 dicembre 2002, rapportando il profilo professionale
rivestito a tale data alla posizione economica corrispondente.
La posizione economica di appartenenza può essere rilevata
dal cedolino delle competenze fisse alla voce "Inquadramento
retributivo".
5) La decorrenza dell'anzianità nella
posizione economica rivestita coincide con quella di decorrenza
economica nell' ultima posizione acquisita.
6) L'anzianità nella posizione economica
immediatamente inferiore è quella che inizia con la decorrenza
economica nella qualifica funzionale, o nei profili professionali
della posizione economica immediatamente inferiore. -
7) Nella restante anzianità di servizio
nel comparto Ministeri (ivi compreso il Ministero dell'Interno)
non va ovviamente inclusa l'anzianità di cui ai due punti
precedenti.
8) Il "ricompattamento" ha ricompreso
nella qualifica superiore anche il servizio svolto i quella immediatamente
precedente; pertanto l'eventuale servizio prestato in un livello
ulteriormente inferiore deve essere valutato 0,10 punti.
9) Il servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità
solo se svolto successivamente all'immissione in servizio e, nel
caso di nomina avvenuta durante lo svolgimento del servizio militare
di leva o civile, soltanto qualora la nomina nei ruoli nell'Amministrazione
civile dell'Interno abbia comportato l'inizio della decorrenza
economica.
10) Il servizio militare di ferma volontaria
o quello prestato nel comparto Sicurezza non sono computabili.
11) Non sono da computare gli anni relativi
al conseguimento della laurea, anche se riscattati.
12) I periodi di aspettativa, ai sensi dell'articolo
7 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16maggio 2001, non
sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e devono
essere detratti. Gli stessi devono essere specificatamente elencati
sul retro della scheda.
13) I periodi di congedo per maternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 all'art. 10
del predetto contratto integrativo, che abbiano comportato il
differimento dell'assunzione in servizio o comunque un mancato
inizio della decorrenza economica, non possono essere valutati
ai fini dell'attribuzione della posizione economica super.
14) I periodi di lavoro a tempo parziale
sono considerati come quelli svolti a tempo pieno.
15) Ai fini del computo dell'anzianità
valgono solo i periodi di ruolo prestati in Amministrazioni attualmente
rientranti nel comparto Ministeri.
16) Tutti i periodi di servizio non di ruolo
non sono computabili e, di conseguenza, non sono computabili neppure
i periodi di servizio svolti presso quest'Amministrazione dai
dipendenti assunti ai sensi della legge 285/'78, anteriormente
all'effettiva immissione ruolo.
17) I punteggi vanno calcolati come segue:
-1 punto per ogni anno di anzianità nella posizione economica
rivestita al 31 dicembre 2002, nonché in quella eventualmente
superiore o pari all'attuale nell'ambito nel comparto Ministeri;
-0,50 punti per ogni anno di anzianità nella posizione
economica immediatamente inferiore, sempre relativamente al servizio
prestato nel comparto Ministeri
- 0,10 punti per ogni anno di restante anzianità di servizio
nel comparto Ministeri. Le frazioni di anno vanno calcolate in
dodicesimi; la frazione di mese superiore aI 15° giorno è
da considerare mese intero; il mese è da considerare convenzionalmente
di 30 giorni. Si deve, pertanto, valutare come mese intero il
servizio prestato per un periodo almeno 16 giorni. Tale modalità
deve essere seguita anche per il conteggio dei periodi aspettativa
da sottrarre.
Ai fai del computo dei punteggi parziali e totali, i decimali
devono essere indicati fino alla terza cifra, con esclusione di
arrotondamenti.
In caso di parità di punteggio tra dipendenti appartenenti
allo stesso profilo professionale, si terrà conto della
posizione occupata nel ruolo; in caso di parità punteggio
tra dipendenti con profili professionali diversi, appartenenti
alla stessa posizione economica, si terrà conto della maggiore
età anagrafica e non del ruolo.