CIRCOLARE N. 20
9 marzo 2004

POSIZIONI SUPER

Si trasmette la circolare dell'Amministrazione relativa alla presentazione DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO delle nuove domande per l'attribuzione delle posizioni super a decorrere dal I° gennaio 2003. Si richiama l'attenzione della data del 31 marzo 2004 quale termine ultimo di presentazione presso l'ufficio di appartenenza.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio IV

Circolare n.21 Roma, 3 marzo 2004
Prot. n. M/6161 bis

OGGETTO: Attribuzione delle posizioni economiche super - Anno 2003.

Si fa seguito alle circolari n. 83 del 10 agosto 2000, n. 83bis del 7 settembre 2000, n. 16 del 26 febbraio 2001 e, da ultimo, alla circolare n. 33 del 5 giugno 2002, con le quali sono state fornite le indicazioni relative all'attribuzione delle posizioni economiche super per gli anni 1999-2001.
Per quanto riguarda l'anno 2003 si fa presente che 1' accordo per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione, sottoscritto il 27 gennaio 2004, ha stabilito all'art. 3 che le suddette posizioni economiche, già finanziate negli anni precedenti, rimangono immutate nel numero e vengono attribuite - con decorrenza I° gennaio 2003 - per effetto delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, sulla base di nuove graduatorie da predispone successivamente al 31 marzo 2004, data di scadenza per la presentazione delle nuove domande.
Per dare attuazione a quanto sopra e predisporre le graduatorie relative alle posizioni economiche super A1S-B3S-C1S-C3S per l'anno 2003, si trasmettono le schede di partecipazione, che dovranno essere presentate dal personale appartenente alla posizione economica Al per accedere alla posizione economica A1S, alla posizione economica B3 per accedere alla B3S, alla posizione economica C1 per accedere alla C1S, alla posizione economica C3 per accedere alla C3S, con esclusione di coloro che già usufruiscono di tali posizioni economiche super.
Le schede, sottoscritte dagli interessati, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2004 agli Uffici di appartenenza; non verranno prese in considerazione quelle presentate successivamente a tale data.
Le schede - divise per ciascuna posizione economica e corredate da appositi elenchi dei richiedenti in ordine alfabetico - dovranno esser trasmesse, con la massima urgenza e comunque entro il termine improrogabile del 30 aprile 2004, al Servizio IV di questa Direzione Centrale da ciascun Ufficio in indirizzo, che provvederà a raccogliere ed inoltrare le schede di tutti propri dipendenti, comprese quelle del personale cessato dal servizio nel corso del 2003.
I predetti Uffici sono, pertanto, pregati di voler affidare alla responsabilità di un funzionario l'incarico di:
- accertare che le schede siano state debitamente compilate a macchina o in stampatello e firmate dagli interessati;
- verificarne l'avvenuta presentazione agli Uffici di appartenenza nel termine stabilito del 31 marzo 2004;
- curarne l'inoltro entro il termine del 30 aprile 2004.
Si precisa che i titoli valutabili sono costituiti dall'anzianità di servizio riferita alla data del 31 dicembre 2002, calcolata secondo le modalità indicate nelle note esplicative allegate, che formano parte integrante della presente circolare.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti, si prega di voler notificare il contenuto della presente circolare a tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002, compresi i dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2003, nonché a quello temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di appartenenza (in missione o per altro motivo) o temporaneamente assente (per maternità, malattia, ferie, permessi, in part - time o per altri motivi).
Si ringrazia.


IL DIRETTTORE CENTRALE
(Lamorgese)

NOTE ESPLICATIVE


1) Le schede per l'anno 2003 dovranno essere compilate dal personale appartenente alla posizione economica Al per accedere alla posizione economica A1S, B3 per accedere alla B3S, C1 per accedere alla C1S, C3 per accedere alla C3S, con esclusione di coloro che già usufruiscono delle posizioni economiche super.

2) Sono esclusi dalla posizione economica C3S coloro che in virtù di norme speciali percepiscono il trattamento economico dirigenziale.

3) Possono presentare domanda di partecipazione anche i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo. I periodi di servizio prestati in tali posizioni sono computabili.

4) Il possesso dei titoli va riferito alla data del 31 dicembre 2002, rapportando il profilo professionale rivestito a tale data alla posizione economica corrispondente. La posizione economica di appartenenza può essere rilevata dal cedolino delle competenze fisse alla voce "Inquadramento retributivo".

5) La decorrenza dell'anzianità nella posizione economica rivestita coincide con quella di decorrenza economica nell' ultima posizione acquisita.

6) L'anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore è quella che inizia con la decorrenza economica nella qualifica funzionale, o nei profili professionali della posizione economica immediatamente inferiore. -

7) Nella restante anzianità di servizio nel comparto Ministeri (ivi compreso il Ministero dell'Interno) non va ovviamente inclusa l'anzianità di cui ai due punti precedenti.

8) Il "ricompattamento" ha ricompreso nella qualifica superiore anche il servizio svolto i quella immediatamente precedente; pertanto l'eventuale servizio prestato in un livello ulteriormente inferiore deve essere valutato 0,10 punti.


9) Il servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità solo se svolto successivamente all'immissione in servizio e, nel caso di nomina avvenuta durante lo svolgimento del servizio militare di leva o civile, soltanto qualora la nomina nei ruoli nell'Amministrazione civile dell'Interno abbia comportato l'inizio della decorrenza economica.

10) Il servizio militare di ferma volontaria o quello prestato nel comparto Sicurezza non sono computabili.

11) Non sono da computare gli anni relativi al conseguimento della laurea, anche se riscattati.

12) I periodi di aspettativa, ai sensi dell'articolo 7 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16maggio 2001, non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e devono essere detratti. Gli stessi devono essere specificatamente elencati sul retro della scheda.

13) I periodi di congedo per maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 all'art. 10 del predetto contratto integrativo, che abbiano comportato il differimento dell'assunzione in servizio o comunque un mancato inizio della decorrenza economica, non possono essere valutati ai fini dell'attribuzione della posizione economica super.

14) I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati come quelli svolti a tempo pieno.

15) Ai fini del computo dell'anzianità valgono solo i periodi di ruolo prestati in Amministrazioni attualmente rientranti nel comparto Ministeri.

16) Tutti i periodi di servizio non di ruolo non sono computabili e, di conseguenza, non sono computabili neppure i periodi di servizio svolti presso quest'Amministrazione dai dipendenti assunti ai sensi della legge 285/'78, anteriormente all'effettiva immissione ruolo.

17) I punteggi vanno calcolati come segue:
-1 punto per ogni anno di anzianità nella posizione economica rivestita al 31 dicembre 2002, nonché in quella eventualmente superiore o pari all'attuale nell'ambito nel comparto Ministeri;
-0,50 punti per ogni anno di anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore, sempre relativamente al servizio prestato nel comparto Ministeri
- 0,10 punti per ogni anno di restante anzianità di servizio nel comparto Ministeri. Le frazioni di anno vanno calcolate in dodicesimi; la frazione di mese superiore aI 15° giorno è da considerare mese intero; il mese è da considerare convenzionalmente di 30 giorni. Si deve, pertanto, valutare come mese intero il servizio prestato per un periodo almeno 16 giorni. Tale modalità deve essere seguita anche per il conteggio dei periodi aspettativa da sottrarre.
Ai fai del computo dei punteggi parziali e totali, i decimali devono essere indicati fino alla terza cifra, con esclusione di arrotondamenti.
In caso di parità di punteggio tra dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale, si terrà conto della posizione occupata nel ruolo; in caso di parità punteggio tra dipendenti con profili professionali diversi, appartenenti alla stessa posizione economica, si terrà conto della maggiore età anagrafica e non del ruolo.