CIRCOLARE N. 19
8 marzo 2004

COMPUTO NELLA 13° MENSILITA' DELL'INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

Si trascrive la lettera del Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie e Strumentali del 19 febbraio u.s., nella quale si richiede all'ARAN un parere riguardo alle istanze - da parte del personale dell'Amministrazione Civile - per l'inserimento dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità.
Tale iniziativa è ininfluente ai fini del ricorso in quanto è facilmente presumibile l'esito negativo di tale richiesta in considerazione della linea difensiva tenuta dal Ministero di Giustizia in occasione della nota sentenza.
Si conferma, pertanto, nel 31 marzo p.v. il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per il ricorso.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali

Prot. n. 4/1271/I
Roma, 19.02.2004

OGGETTO: Indennità di amministrazione - Computo nella tredicesima mensilità - Sentenza del Tribunale di Pisa n. 726/03 del 10/12/2003.

Con la sentenza n. 726/2003, emessa il 10 dicembre 2003, il Tribunale di Pisa accogliendo il ricorso presentato da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia per l'inserimento dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità, ha condannato il citato Dicastero al pagamento delle differenze retributive fra quanto corrisposto ai ricorrenti e quanto avrebbe dovuto loro essere attribuito nel limite della prescrizione quinquennale, oltre gli interessi.
Cị premesso, in relazione alle istanze di analogo contenuto da parte del personale dell'Amministrazione Civile, si comunica che questo Ministero ha predisposto una richiesta di parere alla Commissione Speciale per il Pubblico Impiego, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.R.A.N., concernente l'argomento in oggetto indicato.
Nel far riserva di ulteriori comunicazioni, non appena possibile, si invitano codesti Uffici a raccogliere e conservare ai propri atti le istanze degli interessati avendo cura, per il momento, di segnalare allo scrivente i soli nominativi del personale richiedente.
IL DIRETTORE CENTRALE (Migliori)