CIRCOLARE N. 67
7 novembre 2003

TRASFERIMENTI

Si trascrive la circolare n. 54 del 4 novembre 2003 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa all'accordo sulla mobilità interna.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. n. M. 11201 Circolare n. 54
Roma, 04.11.03

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA
REGIONE SICILIANA PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA
REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
PER LA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO


OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Civile dell' Interno - Trasferimenti.

Si fa seguito a quanto comunicato alle SS.LL. circa la sottoscrizione del nuovo accordo integrativo che disciplina la mobilità volontaria all'interno dell'Amministrazione.
Tale accordo muove dalla constatazione della validità dell'impianto del precedente accordo, al quale sono state peraltro apportate alcune significative innovazioni, in linea con regole dell'azione amministrativa improntate ad una sempre maggiore trasparenza, a tutela delle esigenze di servizio dell'Amministrazione nonché delle legittime aspirazioni degli interessati.
Tra le novità di maggior rilievo che il nuovo accordo introduce - che di seguito si illustrano analiticamente - si richiamano in particolare il principio della determinazione semestrale delle vacanze di organico da colmare in ambito provinciale; il principio dello scambio di sede in ambito regionale; la formalizzazione delle graduatorie per il trasferimento tra uffici dislocati in sedi diverse nell'ambito del comune capoluogo di provincia. Viene inoltre introdotto il principio dell'informazione preventiva circa i trasferimenti nell'ambito dello stesso ufficio.

DETERMINAZIONE DELLE VACANZE DI ORGANICO IN AMBITO PROVINCIALE:
L'articolo 9 dell'accordo prevede che l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, determina gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico per i quali intende ricorrere alla mobilità. Di tale determinazione viene data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e l'eventuale confronto si conclude nei trenta giorni successivi.

POSSIBILITA' DI SCAMBI DI SEDE IN AMBITO REGIONALE:
Un altro istituto che appare particolarmente significativo è quello, previsto all'articolo 15, dello scambio di sede in ambito regionale. L'ipotesi disciplinata dall'accordo prevede la possibilità che dipendenti di pari profilo professionale collocati in graduatorie comunali o provinciali della stessa regione possano ottenere uno scambio di sede, a condizione che venga rispettata la relativa posizione di graduatoria.
In sostanza, sarà possibile trasferire il dipendente in servizio ad esempio a Pisa, che non risulti primo nelle graduatorie ma che chieda di essere trasferito in altro comune capoluogo della stessa regione (ad esempio Firenze) a condizione che da quello stesso comune (Firenze), altro dipendente, appartenente allo stesso profilo professionale, chieda di essere trasferito a Pisa.
Ove ricorrano i presupposti sopra richiamati, l'Amministrazione formulerà ai diretti interessati una proposta di trasferimento che gli stessi potranno accettare o rifiutare entro il termine di 5 giorni. Decorso utilmente tale termine l'Amministrazione procederà nei 15 giorni successivi al trasferimento di sede. Si sottolinea che i trasferimenti in questione non potranno a-vere luogo ove dovessero determinare modificazioni nell'organico di profilo delle sedi interessate. Tale clausola è posta ovviamente a tutela degli aspiranti al trasferimento nella sede interessata allo scambio, i quali siano in servizio in comuni capoluogo situati in altre regioni e che occupino posizioni precedentarie nelle relative graduatorie di trasferimento. E' altrettanto evidente che l'intento della disposizione è quello peraltro di non provocare blocchi totali delle graduatorie determinati dall'eventuale temporanea impossibilità di trasferire il dipendente collocato, ad esempio, al primo posto della relativa graduatoria.

MOBILITA' ALL'INTERNO DEL COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA TRA UFFICI DISLOCATI IN SEDI DIVERSE:
L'accordo in questione ha inoltre affermato il principio secondo il quale i trasferimenti che avvengono all'interno del comune capoluogo di provincia tra uffici dislocati in sedi diverse abbiano luogo sulla base di apposite graduatorie formate secondo l'ordine di presentazione delle relative domande. Costituiscono eccezione a tale principio i trasferimenti verso uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
In attuazione ditale clausola, pertanto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento provvederà a formare distinte graduatone di trasferimento tra uffici situati nello stesso comune (U.T.G., Questure, Uffici di specialità della Polizia di Stato, Ministero).
In particolare, per quanto concerne i trasferimenti ad uffici del Ministero, sarà formata una graduatoria unica nella quale confluiranno le domande presentate dai dipendenti in servizio presso gli uffici (Ufficio territoriale del Governo, Questura, Uffici di specialità della Polizia di Stato) che hanno sede nel comune di Roma.
Sempre in relazione alle istanze di trasferimento in ambito comunale, è utile precisare che nelle domande potranno essere indicati fino a due uffici. Si soggiunge che il trasferimento in uno degli uffici richiesti comporterà la cancellazione dalla graduatoria dell'altro.

INFORMAZIONE PREVENTIVA:
Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 4, in relazione all'informazione preventiva concernente gli atti dispositivi dei trasferimenti. In particolare, secondo quanto previsto dal citato articolo 4, comma 3, per i trasferimenti da effettuarsi tra uffici dislocati in sedi diverse sarà cura della Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento fornire informazione preventiva alle organizzazioni sindacali dell'atto dispositivo del trasferimento tra uffici diversi in ambito comunale.
Si richiama altresì l'attenzione sul successivo comma 5 deI medesimo articolo 4, che dispone che dei trasferimenti nell'ambito dell'ufficio verrà data informazione preventiva alle RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del ccnl.
Oltre le innovazioni sostanziali sopra descritte, altre ne sono state introdotte che modificano parzialmente disposizioni contenute nel precedente accordo sulla mobilità volontaria interna.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE GRADUATORIE E DI PRESENTAZIONE RECLAMI:
In primo luogo va sottolineata la diversa modalità di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, della quale verrà ora data notizia con apposita circolare. Inoltre vengono stabiliti i termini complessivi per reclami e correzione delle graduatorie, che dovranno essere presentati nei 30 giorni successivi alla circolare e rispetto ai quali l'Amministrazione avrà ulteriori 30 giorni per l'accoglimento o la reiezione del reclamo stesso.

MODALITA' DI FORMAZIONE GRADUATORIE:
L'articolo 4, comma 1, precisa inoltre che le graduatorie saranno formate per profilo professionale di ogni posizione economica, mentre il successivo comma 2 disciplina la formazione delle graduatorie comunali, nelle quali potranno essere inseriti solo i dipendenti che già prestano servizio nell'ambito della provincia.

RINUNCIA AL TRASFERIMENTO:
Significativo appare anche il mutamento introdotto nel procedimento della rinuncia al trasferimento. La volontà di rinunciare dovrà infatti essere comunicata agli uffici competenti nei dieci giorni successivi alla proposta di trasferimento notificata dall'Amministrazione.
Una volta decorso tale termine sarà disposto il trasferimento e non sarà più possibile rinunciare ad esso. Analoga fattispecie è prevista nel caso di scambio di sede in ambito regionale: in tale ipotesi peraltro il termine per la rinuncia al trasferimento è ridotto a cinque giorni. Si sottolinea che l'eventuale rinuncia dovrà essere inoltrata dopo la proposta di trasferimento e non dopo la notifica dell'atto dispositivo di esso.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:
I punteggi previsti dai precedenti accordi sono stati confermati e soltanto per l'anzianità di domanda è stata introdotta una variazione stabilendo che a partire dal sesto anno l'anzianità di domanda sarà valutata 1 punto anziché 0,50 come avveniva in precedenza.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Da ultimo sono stati modificati i termini di presentazione delle domande, che sulla base del nuovo accordo dovranno essere inoltrate rispettivamente entro il 30 ottobre e il 30 aprile, anziché entro il 15 novembre e il 15 maggio. Si sottolinea al riguardo che i nuovi termini dovranno essere rispettati esclusivamente dai dipendenti che intendano presentare una nuova domanda di trasferimento, ovvero presentare documentazione integrativa alla domanda già prodotta, mentre restano valide le domande precedentemente inoltrate.

Si pregano le SS.LL. di notificare immediatamente a tutto il personale, anche temporaneamente assente, la presente circolare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)