CIRCOLARE N. 67
7 novembre 2003
TRASFERIMENTI
Si trascrive la circolare n. 54 del 4 novembre
2003 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa all'accordo sulla
mobilità interna.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Prot. n. M. 11201 Circolare n. 54
Roma, 04.11.03
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA
REGIONE SICILIANA PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA
REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
PER LA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Civile dell' Interno
- Trasferimenti.
Si fa seguito a quanto comunicato alle SS.LL.
circa la sottoscrizione del nuovo accordo integrativo che disciplina
la mobilità volontaria all'interno dell'Amministrazione.
Tale accordo muove dalla constatazione della validità dell'impianto
del precedente accordo, al quale sono state peraltro apportate
alcune significative innovazioni, in linea con regole dell'azione
amministrativa improntate ad una sempre maggiore trasparenza,
a tutela delle esigenze di servizio dell'Amministrazione nonché
delle legittime aspirazioni degli interessati.
Tra le novità di maggior rilievo che il nuovo accordo introduce
- che di seguito si illustrano analiticamente - si richiamano
in particolare il principio della determinazione semestrale delle
vacanze di organico da colmare in ambito provinciale; il principio
dello scambio di sede in ambito regionale; la formalizzazione
delle graduatorie per il trasferimento tra uffici dislocati in
sedi diverse nell'ambito del comune capoluogo di provincia. Viene
inoltre introdotto il principio dell'informazione preventiva circa
i trasferimenti nell'ambito dello stesso ufficio.
DETERMINAZIONE DELLE VACANZE DI ORGANICO
IN AMBITO PROVINCIALE:
L'articolo 9 dell'accordo prevede che l'Amministrazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, determina
gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico per
i quali intende ricorrere alla mobilità. Di tale determinazione
viene data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie e l'eventuale confronto si conclude nei trenta giorni
successivi.
POSSIBILITA' DI SCAMBI DI SEDE IN AMBITO
REGIONALE:
Un altro istituto che appare particolarmente significativo è
quello, previsto all'articolo 15, dello scambio di sede in ambito
regionale. L'ipotesi disciplinata dall'accordo prevede la possibilità
che dipendenti di pari profilo professionale collocati in graduatorie
comunali o provinciali della stessa regione possano ottenere uno
scambio di sede, a condizione che venga rispettata la relativa
posizione di graduatoria.
In sostanza, sarà possibile trasferire il dipendente in
servizio ad esempio a Pisa, che non risulti primo nelle graduatorie
ma che chieda di essere trasferito in altro comune capoluogo della
stessa regione (ad esempio Firenze) a condizione che da quello
stesso comune (Firenze), altro dipendente, appartenente allo stesso
profilo professionale, chieda di essere trasferito a Pisa.
Ove ricorrano i presupposti sopra richiamati, l'Amministrazione
formulerà ai diretti interessati una proposta di trasferimento
che gli stessi potranno accettare o rifiutare entro il termine
di 5 giorni. Decorso utilmente tale termine l'Amministrazione
procederà nei 15 giorni successivi al trasferimento di
sede. Si sottolinea che i trasferimenti in questione non potranno
a-vere luogo ove dovessero determinare modificazioni nell'organico
di profilo delle sedi interessate. Tale clausola è posta
ovviamente a tutela degli aspiranti al trasferimento nella sede
interessata allo scambio, i quali siano in servizio in comuni
capoluogo situati in altre regioni e che occupino posizioni precedentarie
nelle relative graduatorie di trasferimento. E' altrettanto evidente
che l'intento della disposizione è quello peraltro di non
provocare blocchi totali delle graduatorie determinati dall'eventuale
temporanea impossibilità di trasferire il dipendente collocato,
ad esempio, al primo posto della relativa graduatoria.
MOBILITA' ALL'INTERNO DEL COMUNE CAPOLUOGO
DI PROVINCIA TRA UFFICI DISLOCATI IN SEDI DIVERSE:
L'accordo in questione ha inoltre affermato il principio secondo
il quale i trasferimenti che avvengono all'interno del comune
capoluogo di provincia tra uffici dislocati in sedi diverse abbiano
luogo sulla base di apposite graduatorie formate secondo l'ordine
di presentazione delle relative domande. Costituiscono eccezione
a tale principio i trasferimenti verso uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
In attuazione ditale clausola, pertanto, la Direzione Centrale
per le Risorse Umane di questo Dipartimento provvederà
a formare distinte graduatone di trasferimento tra uffici situati
nello stesso comune (U.T.G., Questure, Uffici di specialità
della Polizia di Stato, Ministero).
In particolare, per quanto concerne i trasferimenti ad uffici
del Ministero, sarà formata una graduatoria unica nella
quale confluiranno le domande presentate dai dipendenti in servizio
presso gli uffici (Ufficio territoriale del Governo, Questura,
Uffici di specialità della Polizia di Stato) che hanno
sede nel comune di Roma.
Sempre in relazione alle istanze di trasferimento in ambito comunale,
è utile precisare che nelle domande potranno essere indicati
fino a due uffici. Si soggiunge che il trasferimento in uno degli
uffici richiesti comporterà la cancellazione dalla graduatoria
dell'altro.
INFORMAZIONE PREVENTIVA:
Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 4, in
relazione all'informazione preventiva concernente gli atti dispositivi
dei trasferimenti. In particolare, secondo quanto previsto dal
citato articolo 4, comma 3, per i trasferimenti da effettuarsi
tra uffici dislocati in sedi diverse sarà cura della Direzione
Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento fornire informazione
preventiva alle organizzazioni sindacali dell'atto dispositivo
del trasferimento tra uffici diversi in ambito comunale.
Si richiama altresì l'attenzione sul successivo comma 5
deI medesimo articolo 4, che dispone che dei trasferimenti nell'ambito
dell'ufficio verrà data informazione preventiva alle RSU
e alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie
del ccnl.
Oltre le innovazioni sostanziali sopra
descritte, altre ne sono state introdotte che modificano parzialmente
disposizioni contenute nel precedente accordo sulla mobilità
volontaria interna.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE GRADUATORIE
E DI PRESENTAZIONE RECLAMI:
In primo luogo va sottolineata la diversa modalità di comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, della quale verrà
ora data notizia con apposita circolare. Inoltre vengono stabiliti
i termini complessivi per reclami e correzione delle graduatorie,
che dovranno essere presentati nei 30 giorni successivi alla circolare
e rispetto ai quali l'Amministrazione avrà ulteriori 30
giorni per l'accoglimento o la reiezione del reclamo stesso.
MODALITA' DI FORMAZIONE GRADUATORIE:
L'articolo 4, comma 1, precisa inoltre che le graduatorie saranno
formate per profilo professionale di ogni posizione economica,
mentre il successivo comma 2 disciplina la formazione delle graduatorie
comunali, nelle quali potranno essere inseriti solo i dipendenti
che già prestano servizio nell'ambito della provincia.
RINUNCIA AL TRASFERIMENTO:
Significativo appare anche il mutamento introdotto nel procedimento
della rinuncia al trasferimento. La volontà di rinunciare
dovrà infatti essere comunicata agli uffici competenti
nei dieci giorni successivi alla proposta di trasferimento notificata
dall'Amministrazione.
Una volta decorso tale termine sarà disposto il trasferimento
e non sarà più possibile rinunciare ad esso. Analoga
fattispecie è prevista nel caso di scambio di sede in ambito
regionale: in tale ipotesi peraltro il termine per la rinuncia
al trasferimento è ridotto a cinque giorni. Si sottolinea
che l'eventuale rinuncia dovrà essere inoltrata dopo la
proposta di trasferimento e non dopo la notifica dell'atto dispositivo
di esso.
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:
I punteggi previsti dai precedenti accordi sono stati confermati
e soltanto per l'anzianità di domanda è stata introdotta
una variazione stabilendo che a partire dal sesto anno l'anzianità
di domanda sarà valutata 1 punto anziché 0,50 come
avveniva in precedenza.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Da ultimo sono stati modificati i termini di presentazione delle
domande, che sulla base del nuovo accordo dovranno essere inoltrate
rispettivamente entro il 30 ottobre e il 30 aprile, anziché
entro il 15 novembre e il 15 maggio. Si sottolinea al riguardo
che i nuovi termini dovranno essere rispettati esclusivamente
dai dipendenti che intendano presentare una nuova domanda di trasferimento,
ovvero presentare documentazione integrativa alla domanda già
prodotta, mentre restano valide le domande precedentemente inoltrate.
Si pregano le SS.LL. di notificare immediatamente
a tutto il personale, anche temporaneamente assente, la presente
circolare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)