CIRCOLARE N. 60
8 ottobre 2003
In data odierna abbiamo firmato il nuovo accordo
collettivo per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno
dell'Amministrazione che accoglie gran parte delle modifiche proposte
da UIL-CGIL-CISL. Le principali innovazioni introdotte dall'accordo
sono le seguenti:
1. Verranno predisposte graduatorie per ogni singolo profilo professionale;
2. Verranno rese pubbliche le graduatorie tra uffici dislocati
nel medesimo comune (es:. Questura - Prefettura) che seguiranno
il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;
3. si prevede lo scambio di sede, seguendo l'ordine di graduatoria,
fra dipendenti di pari profilo professionale collocati in graduatorie
comunali o provinciali, in ambito regionale;
4. rimangono in vigore tutti i punteggi del precedente accordo
tranne quello per la valutazione della domanda. Infatti, dopo
cinque anni dalla data di presentazione della domanda, scatta
un punto ulteriore per ogni anno anziché 0,50;
5. vengono migliorate le condizioni di attribuibilità dei punteggi
per l'infermità del dipendente o del componente il nucleo familiare
limitando l'esistenza di strutture sanitarie di riabilitazione
o psicoterapiche, unicamente alla sede di servizio e non alle
sedi limitrofe;
6. non è necessario riproporre le istanze, a meno che non si intenda
cambiare le sedi per cui si aspira, in quanto l'Amministrazione
provvederà automaticamente ad adeguare le posizioni dei colleghi
al nuovo accordo ed ai nuovi profili professionali rivestiti a
seguito della riqualificazione (ad es:. dividerà le graduatorie
degli operatori da quelle dei coadiutori, dei collaboratori amministrativi
contabili da quelle degli assistenti amministrativi contabili
ec.).
In data odierna abbiamo firmato l'accordo (che vi trasmetteremo
domani) che stabilisce i criteri attraverso i quali l'Amministrazione
può procedere alla mobilità da altre Amministrazioni verso la
nostra. In tale accordo abbiamo previsto che tali assunzioni debbano
essere correlate alle richieste di trasferimento prodotte dai
nostri colleghi dell'Amministrazione civile (ad es: se un collega
di Milano aspira a Napoli, il bando di mobilità esterna dovrà
prevedere quale posto vacante Milano e non Napoli).
Inoltre, abbiamo sottoscritto un verbale di concertazione col
quale concordiamo con la proposta di ripartizione dell'organico
nazionale su base provinciale (che vi abbiamo precedentemente
inviato con posta elettronica).
Infine, abbiamo siglato un protocollo d'intesa con il Capo Dipartimento
Affari Interni e Territoriali, Pref. Sabato Malinconico, con il
quale si prevede una ricognizione sull'effettivo fabbisogno del
personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in particolar
modo per dare attuazione all'art. 36 della Legge 121/81 e per
corrispondere alle necessità derivanti dalla costituzione degli
U.T.G. al fine di proporre al Ministro un aumento degli organici
del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.
Riteniamo che questi accordi sottoscritti da UIL-CGIL-CISL rappresentino
una seria e concreta risposta al superamento del blocco dei trasferimenti
dei nostri colleghi.
Ministero
dell'Interno
ACCORDO
COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA
ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Il presente accordo collettivo integrativo di amministrazione
si applica al personale
dell'Amministrazione Civile dell'Interno destinatario del ccnl
- comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003.
Articolo 2
Il presente accordo ha la medesima durata temporale del ccnl
e rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione del successivo.
Da tale ultima
data decorrerà il termine di trenta giorni per la disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta,
le disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo accordo integrativo.
Articolo 3
La libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al
trasferimento e l'informazione preventiva alle organizzazioni
sindacali firmatarie del ccnl - comparto ministeri dell'atto
dispositivo del trasferimento -almeno 10 giorni prima della
sua esecuzione - costituiscono le modalità di verifica
del rispetto dell'accordo.
La circolare
emanata dalla Amministrazione con la quale viene comunicata
la possibilità di visualizzare le graduatorie di trasferimento
di cui al precedente comma costituisce notifica delle stesse.
Articolo 4
Le graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo
professionale di ogni posizione economica - n. 48 - si riferiscono
ai dipendenti in servizio che aspirano al trasferimento da un
ambito provinciale ad un altro, la cui istanza dovrà
indicare esclusivamente il comune capoluogo di provincia desiderato.
Saranno altresì
predisposte le graduatorie relative alle istanze di trasferimento
della medesima provincia. Potranno essere inseriti in graduatorie
comunali solo i dipendenti che già prestano servizio
nell'ambito della provincia.
Per i trasferimenti
da effettuarsi nei comuni capoluogo di provincia fra uffici
dislocati in sedi diverse, l'amministrazione predispone le graduatorie
e fornisce informazione preventiva alle organizzazioni sindacali
dell'atto dispositivo del trasferimento.
I trasferimenti
di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli verso uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari,
verranno disposti seguendo l'ordine di presentazione delle domande.
L'Amministrazione ne fornirà informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali.
Dei trasferimenti
nell'ambito dell'Ufficio verrà data informazione preventiva
alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del ccnl. Nelle domande potranno essere indicati
fino a due uffici. Il trasferimento in uno degli uffici richiesti
comporta la cancellazione dalla graduatoria dell'altro ufficio
richiesto.
Articolo 5
L'istanza di rinuncia alla richiesta di trasferimento può
essere prodotta in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
posizione in graduatoria per l'eventuale altra sede richiesta.
Articolo 6
Le graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia
ad un'altra saranno formate secondo i criteri individuati nell'allegato
n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.
Secondo i
medesimi criteri saranno altresì predisposte le graduatorie
relative alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro
della medesima provincia.
Articolo 7
In presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste,
si potrà procedere al trasferimento del dipendente classificato
al secondo o terzo posto in graduatoria adottando contestualmente
il provvedimento anche per gli altri che lo precedono; per questi
ultimi il provvedimento avrà esecuzione differita per
un periodo non superiore ai sei mesi.
Articolo 8
Le graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il I°
luglio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione
le domande che saranno presentate all'Ufficio di appartenenza
entro il 30 ottobre e il 30 aprile.
Nelle domande potranno essere indicate fino a due comuni capoluogo
di provincia in ordine di preferenza.
Per quanto attiene alle graduatorie comunali, nelle domande
potranno essere indicati fino a due comuni nell'ambito della
stessa provincia.
Gli Uffici
presso i quali gli interessati presentano le domande di trasferimento
sono tenuti a trasmettere- via fax - alla scadenza del predetto
termine, l'elenco delle istanze ricevute e quindi ad inoltrare
nello stesso termine, con il mezzo più rapido, l'intera
documentazione, senza esprimere alcun parere.
Articolo 9
Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie l'Amministrazione
determina gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico
per i quali s'intende ricorrere alla mobilità, con l'indicazione
delle posizioni economiche e dei profili professionali.
Tali dati
saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni
sindacali firmatarie del ccnl entro 30 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie. Il confronto dovrà concludersi entro
i 30 giorni successivi.
Le vacanze
di organico di cui al comma 1 sono rese pubbliche con le stesse
modalità previste dall'art.3, comma 2.
Articolo 10
Il personale interessato potrà prendere visione, con
le stesse modalità di cui - all'articolo 3, della situazione
numerica relativa alle presenze e alle piante organiche territoriali
del personale dei profili professionali di ciascuna provincia
e comune.
Articolo 11
Entro il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per
la verifica della attuazione del presente accordo.
Articolo 12
11 personale 'comandato" o "fuori ruolo" non
matura in detta posizione l'anzianità di sede prevista
nei criteri individuati nell'allegato al presente accordo.
Articolo 13
Il personale trasferito nella provincia richiesta non potrà
presentare nuova istanza di trasferimento per altra provincia
per un periodo di tre anni. Analogamente, per lo stesso periodo,
il personale trasferito nel comune richiesto non potrà
presentare nuova istanza di trasferimento per altro comune.
In caso di
rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste
il dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento
per quella stessa sede prima del triennio.
I divieti
di cui al comma i non operano nel caso in cui il trasferimento
venga attuato dall'Amministrazione nella seconda delle due sedi
indicate dall'interessato.
Il dipendente
potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento,
entro il termine di 10 giorni - via fax dalla notifica della
proposta di trasferimento, propedeutica al provvedimento che
lo dispone. In tal caso non potrà presentare domanda
di trasferimento per quella sede per un triennio.
Articolo 14
Gli interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi
attribuiti entro 30 giorni dal termine di cui al precedente
art. 3, comma 2.
Ove ne ricorrano
i presupposti, entro i 30 giorni successivi, l'Amministrazione
procederà
alla rettifica dei dati dandone comunicazione all'interessato.
Nel caso in
cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni nelle
posizioni in graduatoria,
l'Amministrazione - entro il suddetto termine - procederà
con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2.
Articolo 15
L'Amministrazione dispone lo scambio di sede in ambito regionale
tra i dipendenti di pari profilo professionale collocati in
graduatorie comunali o provinciali, tenuto conto che ciò
non comporta alterazioni all'organico di sede.
Detto scambio
avverrà seguendo l'ordine di graduatoria degli interessati.
La rinuncia
da parte di un dipendente allo scambio di sede proposto - che
dovrà pervenire alla Direzione centrale per le risorse
umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dello stesso - ne
comporta necessariamente la revoca anche nei confronti dell'altro
dipendente interessato.
Decorsi i
cinque giorni indicati, il trasferimento è disposto con
provvedimento irrevocabile da adottarsi nei 15 giorni successivi.
Articolo 16
Con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente accordo, le parti firmatarie del ccnl si incontrano
per l'esame delle questioni controverse sull'attribuzione dei
punteggi nelle graduatorie e in caso di contenzioso.
Articolo 17
Restano salve le applicazioni dei benefici previste da specifiche
disposizioni normative.
Articolo 18
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si
provvederà a portarlo a conoscenza degli Uffici centrali
e periferici.
Il presente
accordo verrà attuato in via sperimentale per il periodo
di sei mesi, al termine del quale si procederà ad un
incontro di verifica fra le parti.
ALLEGATO
1
CRITERI PER
LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) CONDIZIONI DI FAMIGLIA
A1) Per il
coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente
con atto
omologato dal tribunale punti 1
A2) Per ogni
figlio a carico di età superiore ad anni 6 punti 1
A3) Per ogni
figlio a carico di età inferiore ad anni 6 punti 1,20
A4) Se l'impiegato
non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato,
separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato
dal tribunale, semprechè dagli atti risulti che i figli
siano stati affidati al genitore in questione
punti 2
A5) Ricongiungimento
al coniuge
Ricongiungimento a coniuge, non divorziato né separato
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
che svolge attività lavorativa da almeno un anno non
trasferibile punti 2
A6) Ricongiungimento
ai figli
Ricongiungimento ai figli minori, affidati all'altro coniuge,
effettivamente residenti altrove da almeno un anno, da parte
dei dipendenti divorziati, separati giudizialmente o consensualmente
con atto omologato dal tribunale
punti 1
A7) Ricongiungimento:
altri casi (può essere attribuito un solo punteggio pur
in presenza di più casi ricompresi nelle ipotesi di cui
ai punti a) e b)
a) ricongiungimento a coniuge, non divorziato né separato
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
figli, genitori o fratelli (in questi ultimi due casi se non
ci sono fratelli conviventi) in caso di gravi infermità
invalidanti e non assistibili altrimenti che con il diretto
concorso dell'interessato e purché le infermità
abbiano carattere continuativo o permanente
punti 4
b) ricongiungimento ai genitori del coniuge- in caso di gravi
infermità invalidanti e non assistibili altrimenti che
con il diretto concorso dell'interessato e purché le
infermità abbiano carattere continuativo o permanente
punti 1
B) CAUSE DI DISAGIO NELLA SEDE DI SERVIZIO
a) sfratti
in sedi ad alta densità abitativa punti 0,20
b) sede colpita
da grave calamità naturale (evento verificatosi nell'ultimo
triennio)
punti 0,50
c) distanza
dalla sede cui aspira per ogni 100 chilometri di distanza tra
la sede di servizio e quella richiesta (per il calcolo si farà
riferimento esclusivamente a quello indicato sull'orario ufficiale
delle FF.SS. e dei servizi in concessione sostitutivi)
punti 0,10
d) distanza dalla prima sede cui aspira per ogni 100 Km. oltre
i 600 Kmn.
punti 0,20
C) ANZIANITA'
C1) Anzianità
di servizio (con esclusione di periodi di assenza che interrompono
il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato
nell'Amministrazione dell'Interno:
a) per i primi 5 anni o frazione superiore a sei mesi
per ogni anno punti 0,50
b) per ulteriori 5 anni o frazione superiore a sei mesi
per ogni anno punti 1,50
c) per ogni ulteriore anno o frazione superiore a sei mesi punti
2
C2) Anzianità di sede (deve essere valutata con riferimento
all'ultima posizione economica posseduta, con esclusione di
periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego e
dei periodi prestati in posizione di comando o fuori ruolo presso
altra sede)
a) nei casi
di trasferimento di ufficio, che comporti il cambio di città
non dovuto a motivi di incompatibilità ambientale, per
ogni anno o frazione superiore a sei mesi
punti 0,50
b) per ogni anno di servizio nella sede di prima ininterrotta
attuale assegnazione
punti 0,20
c) per la permanenza di almeno 10 anni nella sede ove si presta
servizio.
punti 1
C3) Valutazione della data di presentazione della domanda (dal
1995)
(deve essere valutata con riferimento all'ultima posizione economica
posseduta, per ogni anno dalla data di presentazione della domanda,
per ciascuna sede):
a) per ognuno
dei primi 5 anni punti 0,50
b) per ogni ulteriore anno
punti 1
D) ESIGENZE
DI STUDIO
Frequenza - di corsi- pluriennali finalizzati al conseguimento
di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari,
di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazioni
professionali, statali pareggiate o legalmente riconosciute
o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legale,
attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico,
semprechè nella sede di servizio e in sedi limitrofe
non esista la possibilità di frequentare tali corsi:
a) per il
dipendente punti 0,20
b) per ogni componente il nucleo familiare punti 0,10
E) MOTIVI DI SALUTE
E1) Infermità
del dipendente
Grave alterazione dello stato di salute che comporti la necessità
prolungata di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione
e/o psicoterapiche assenti nella sede attuale e presenti in
quella richiesta o in sedi limitrofe
punti 5
E2) Infermità
dei componenti il nucleo familiare
Grave alterazione dello stato di salute di un componente il
nucleo familiare convivente che comporti prolungata necessità
di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione o psicoterapiche
assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o
limitrofe
punti 2