CIRCOLARE N. 55
31 luglio 2003

MOBILITA'

Vi trasmettiamo l'ipotesi di accordo prodotta dall'Amministrazione in merito ai trasferimenti del personale civile all'interno dell'Amministrazione e da un comparto all'altro del pubblico impiego.

Le trattative riprenderanno nel mese di settembre.


BOZZA DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' DAI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.

Articolo 1
Il presente accordo definisce, ai sensi dell'art. 14 del CCNI del Ministero dell'Interno, le modalità relative alla mobilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 che presentano domanda di trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Articolo 2
L'Amministrazione determina gli ambiti provinciali che presentano le maggiori carenze di personale per le quali si intende ricorrere alla mobilità indicando i posti suddivisi per posizione economica e profilo professionale.
L'individuazione delle sedi avviene tenendo conto delle carenze di personale nei profili interessati correlate alla dotazione organica complessiva.
Tali notizie saranno oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentatative.

Articolo 3
Le domande di passaggio per mobilità nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno sono ordinate in apposite graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che costituisce parte integrante del presente accordo

Articolo 4
E' prevista, inoltre, la mobilità verso l'esterno del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno limitatamente ai profili professionali che presentano situazioni di esubero in relazione all'organico di sede e all'organico nazionale.

TABELLA A


CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE INTERESSATO AD ENTRARE NEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO


TITOLI PUNTEGGI

1. ANZIANITA' DI SERVIZIO

a. superiore o uguale a 20 anni 3
b. fra 10 e 20 anni 2
c. meno di 10 anni 1


2. CONDIZIONI DI FAMIGLIA

a. 5 o più persone a carico a fini fiscali 4
b. 4 persone a carico a fini fiscali 3
c. 3 persone a carico a fini fiscali 2,5
d. 2 persone a carico a fini fiscali 2
e. 1 persona a carico a fini fiscali 1,5
f. nessuna persona a carico a fini fiscali 0,5


3. ETA' ANAGRAFICA

a. inferiore a 25 anni 0,5
b. fra 25 e 35 anni 1,5
c. superiore a 35 e inferiore a 50 3
d. fra 50 e 60 anni 2
e. superiore a 60 anni 0,5


4. ESPERIENZE PROFESSIONALI

a. anzianità di servizio acquisita nel profilo
professionale attualmente posseduto 1 x anno
b. anzianità di servizio acquisita nella
posizione economica immediatamente
inferiore 0,5 x anno


CRITERI DI CARATTERE GENERALE

A parità di punteggio l'ordine è dato dalla minore età

BOZZA DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE


Articolo 1
Il presente accordo collettivo decentrato di amministrazione si applica al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno destinatario del CCNL.

Articolo 2
Il presente accordo ha la medesima durata temporale del Contratto Collettivo Nazionale e rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Da tale ultima data decorrerà il termine di trenta giorni per la disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo decentrato.

Articolo 3
La libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento e l'informazione preventiva alle OO.SS. dell'atto dispositivo del trasferimento - almeno 10 giorni prima della sua esecuzione - costituiscono le modalità di verifica del rispetto dell'accordo.
La data della circolare emanata dalla Amministrazione con la quale viene comunicata la possibilità di visualizzare le graduatorie di trasferimento di cui al precedente comma costituisce notifica delle stesse.
Analoga informazione con le medesime modalità viene assicurata alle OO.SS. per i trasferimenti tra diversi uffici esistenti nell'ambito comunale.

Articolo 4
Le graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo professionale di ogni posizione economica - n. 48 - si riferiscono ai dipendenti in servizio che aspirano al trasferimento da un ambito provinciale ad un altro la cui istanza dovrà indicare esclusivamente il capoluogo di provincia desiderato.
Saranno altresì predisposte graduatorie relative alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro, nell'ambito della medesima provincia. Le stesse saranno formate con le stesse modalità della graduatoria nazionale utilizzando i criteri indicati nell'allegato n. 1 del presente accordo.

Articolo 5
L'istanza di rinuncia alla richiesta di trasferimento può essere prodotta in qualsiasi momento, senza pregiudicare la posizione in graduatoria per l'eventuale altra sede richiesta.

Articolo 6
Le graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia in altra saranno formate secondo i criteri individuati nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo
.
Articolo 7
In presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste, si potrà procedere al trasferimento del dipendente classificato al secondo o terzo posto in graduatoria adottando contestualmente il provvedimento anche per gli altri che lo precedono; per questi ultimi il provvedimento avrà esecuzione differita per un periodo non superiore ai sei mesi.


Articolo 8
Le graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande che saranno presentate all'Ufficio di appartenenza entro il 30 ottobre e il 30 aprile.
Nelle domande potranno essere indicate fino a due sedi in ordine di preferenza.
Gli Uffici presso i quali gli interessati presentano le domande di trasferimento sono tenuti a trasmettere - via fax - alla scadenza del predetto termine, l'elenco delle istanze ricevute e quindi ad inoltrare nello stesso termine, con il mezzo più rapido, l'intera documentazione, senza esprimere alcun parere.

Articolo 9
L'Amministrazione determina gli ambiti provinciali che presentano vacanze di organico per le quali s'intende ricorrere alla mobilità suddivisi per posizioni economiche e profili professionali.
Tali notizie saranno oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.

Articolo 10
Il personale interessato potrà prendere visione con le stesse modalità di cui all'art. 3 della situazione numerica relativa alle presenze e alle piante organiche territoriali del personale dei profili professionali di ciascuna provincia.

Articolo 11
Entro il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per la verifica della attuazione del presente accordo.

Articolo 12
Il personale "comandato" o "fuori ruolo" non matura in detta posizione l'anzianità prevista dai criteri individuati nell'allegato al presente accordo, indipendentemente dalla sede richiesta.

Articolo 13
Il personale trasferito nella sede richiesta non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per un periodo di tre anni.
In caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella stessa sede prima del triennio.
Il divieto di cui al comma 1, non opera nel caso in cui il trasferimento venga attuato dall'Amministrazione nella seconda delle due sedi indicate dall'interessato.
Il dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento, entro il termine di 5 giorni - via fax - dalla notifica del provvedimento che lo dispone.

Articolo 14
Gli interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi attribuiti entro 30 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di cui al precedente art. 3, comma 2.
Ove ne ricorrano i presupposti entro 30 giorni successivi l'Amministrazione procederà alla rettifica dei dati dandone comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni nelle posizioni in graduatoria, l'Amministrazione - entro il suddetto termine - procederà con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2.

Articolo 15
Con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie del medesimo si incontrano per l'esame delle questioni controverse sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie e in caso di contenzioso.

Articolo 16
Restano salve le applicazioni dei benefici previste da specifiche disposizioni normative.


Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si provvederà a portarlo a conoscenza degli Uffici centrali e periferici.


Nell'augurarvi buone ferie si comunica che la sede rimarrà chiusa nel mese di agosto.