CIRCOLARE N. 55
31 luglio 2003
MOBILITA'
Vi trasmettiamo l'ipotesi
di accordo prodotta dall'Amministrazione in merito ai trasferimenti
del personale civile all'interno dell'Amministrazione e da un
comparto all'altro del pubblico impiego.
Le trattative riprenderanno nel mese di
settembre.
BOZZA DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO PER L'ATTUAZIONE DELLA
MOBILITA' DAI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001,
N. 165.
Articolo 1
Il presente accordo definisce, ai sensi dell'art. 14 del CCNI
del Ministero dell'Interno, le modalità relative alla mobilità
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 che presentano domanda
di trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno.
Articolo 2
L'Amministrazione determina gli ambiti provinciali che presentano
le maggiori carenze di personale per le quali si intende ricorrere
alla mobilità indicando i posti suddivisi per posizione
economica e profilo professionale.
L'individuazione delle sedi avviene tenendo conto delle carenze
di personale nei profili interessati correlate alla dotazione
organica complessiva.
Tali notizie saranno oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentatative.
Articolo 3
Le domande di passaggio per mobilità nei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'Interno sono ordinate in apposite graduatorie provinciali
sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che
costituisce parte integrante del presente accordo
Articolo 4
E' prevista, inoltre, la mobilità verso l'esterno del personale
dell'Amministrazione civile dell'Interno limitatamente ai profili
professionali che presentano situazioni di esubero in relazione
all'organico di sede e all'organico nazionale.
TABELLA A
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE INTERESSATO
AD ENTRARE NEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
TITOLI PUNTEGGI
1. ANZIANITA' DI SERVIZIO
a. superiore o uguale a 20 anni 3
b. fra 10 e 20 anni 2
c. meno di 10 anni 1
2. CONDIZIONI DI FAMIGLIA
a. 5 o più persone a carico a fini
fiscali 4
b. 4 persone a carico a fini fiscali 3
c. 3 persone a carico a fini fiscali 2,5
d. 2 persone a carico a fini fiscali 2
e. 1 persona a carico a fini fiscali 1,5
f. nessuna persona a carico a fini fiscali 0,5
3. ETA' ANAGRAFICA
a. inferiore a 25 anni 0,5
b. fra 25 e 35 anni 1,5
c. superiore a 35 e inferiore a 50 3
d. fra 50 e 60 anni 2
e. superiore a 60 anni 0,5
4. ESPERIENZE PROFESSIONALI
a. anzianità di servizio acquisita
nel profilo
professionale attualmente posseduto 1 x anno
b. anzianità di servizio acquisita nella
posizione economica immediatamente
inferiore 0,5 x anno
CRITERI DI CARATTERE GENERALE
A parità di punteggio l'ordine è
dato dalla minore età
BOZZA DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO PER
L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Il presente accordo collettivo decentrato di amministrazione si
applica al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno
destinatario del CCNL.
Articolo 2
Il presente accordo ha la medesima durata temporale del Contratto
Collettivo Nazionale e rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione
del nuovo CCNL.
Da tale ultima data decorrerà il termine di trenta giorni
per la disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In
caso di disdetta, le disposizioni in esso contenute rimangono
in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo
decentrato.
Articolo 3
La libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento
e l'informazione preventiva alle OO.SS. dell'atto dispositivo
del trasferimento - almeno 10 giorni prima della sua esecuzione
- costituiscono le modalità di verifica del rispetto dell'accordo.
La data della circolare emanata dalla Amministrazione con la quale
viene comunicata la possibilità di visualizzare le graduatorie
di trasferimento di cui al precedente comma costituisce notifica
delle stesse.
Analoga informazione con le medesime modalità viene assicurata
alle OO.SS. per i trasferimenti tra diversi uffici esistenti nell'ambito
comunale.
Articolo 4
Le graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo
professionale di ogni posizione economica - n. 48 - si riferiscono
ai dipendenti in servizio che aspirano al trasferimento da un
ambito provinciale ad un altro la cui istanza dovrà indicare
esclusivamente il capoluogo di provincia desiderato.
Saranno altresì predisposte graduatorie relative alle istanze
di trasferimento da un comune ad un altro, nell'ambito della medesima
provincia. Le stesse saranno formate con le stesse modalità
della graduatoria nazionale utilizzando i criteri indicati nell'allegato
n. 1 del presente accordo.
Articolo 5
L'istanza di rinuncia alla richiesta di trasferimento può
essere prodotta in qualsiasi momento, senza pregiudicare la posizione
in graduatoria per l'eventuale altra sede richiesta.
Articolo 6
Le graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia
in altra saranno formate secondo i criteri individuati nell'allegato
n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo
.
Articolo 7
In presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste,
si potrà procedere al trasferimento del dipendente classificato
al secondo o terzo posto in graduatoria adottando contestualmente
il provvedimento anche per gli altri che lo precedono; per questi
ultimi il provvedimento avrà esecuzione differita per un
periodo non superiore ai sei mesi.
Articolo 8
Le graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il 1°
luglio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione
le domande che saranno presentate all'Ufficio di appartenenza
entro il 30 ottobre e il 30 aprile.
Nelle domande potranno essere indicate fino a due sedi in ordine
di preferenza.
Gli Uffici presso i quali gli interessati presentano le domande
di trasferimento sono tenuti a trasmettere - via fax - alla scadenza
del predetto termine, l'elenco delle istanze ricevute e quindi
ad inoltrare nello stesso termine, con il mezzo più rapido,
l'intera documentazione, senza esprimere alcun parere.
Articolo 9
L'Amministrazione determina gli ambiti provinciali che presentano
vacanze di organico per le quali s'intende ricorrere alla mobilità
suddivisi per posizioni economiche e profili professionali.
Tali notizie saranno oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.
Articolo 10
Il personale interessato potrà prendere visione con le
stesse modalità di cui all'art. 3 della situazione numerica
relativa alle presenze e alle piante organiche territoriali del
personale dei profili professionali di ciascuna provincia.
Articolo 11
Entro il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per
la verifica della attuazione del presente accordo.
Articolo 12
Il personale "comandato" o "fuori ruolo" non
matura in detta posizione l'anzianità prevista dai criteri
individuati nell'allegato al presente accordo, indipendentemente
dalla sede richiesta.
Articolo 13
Il personale trasferito nella sede richiesta non potrà
presentare nuova istanza di trasferimento per un periodo di tre
anni.
In caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi
richieste il dipendente non potrà presentare nuova istanza
di trasferimento per quella stessa sede prima del triennio.
Il divieto di cui al comma 1, non opera nel caso in cui il trasferimento
venga attuato dall'Amministrazione nella seconda delle due sedi
indicate dall'interessato.
Il dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento,
entro il termine di 5 giorni - via fax - dalla notifica del provvedimento
che lo dispone.
Articolo 14
Gli interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi
attribuiti entro 30 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso
di cui al precedente art. 3, comma 2.
Ove ne ricorrano i presupposti entro 30 giorni successivi l'Amministrazione
procederà alla rettifica dei dati dandone comunicazione
all'interessato.
Nel caso in cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni
nelle posizioni in graduatoria, l'Amministrazione - entro il suddetto
termine - procederà con le modalità di cui al precedente
art. 3, comma 2.
Articolo 15
Con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente accordo, le parti firmatarie del medesimo si incontrano
per l'esame delle questioni controverse sull'attribuzione dei
punteggi nelle graduatorie e in caso di contenzioso.
Articolo 16
Restano salve le applicazioni dei benefici previste da specifiche
disposizioni normative.
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si provvederà
a portarlo a conoscenza degli Uffici centrali e periferici.
Nell'augurarvi buone ferie si comunica che la sede rimarrà
chiusa nel mese di agosto.