CIRCOLARE N. 5
16 gennaio 2003

ART. 13 E 14 CCNL INTEGRATIVO DIRITTO ALLO STUDIO E CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Si trasmette la circolare n. Prot. M/616bis del 9 gennaio 2003 riguardante l'accordo in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio e di congedi per la formazione.
"OGGETTO: Art. 13 e 14 del CCNL integrativo del 16.5.2001. Diritto allo studio e congedi per la formazione.
Si fa seguito al telegramma di questa Direzione Centrale n. OM6161/BIS/2/2C1-2479 del 30.7.2002 con cui è stata data notizia della sottoscrizione dell'accordo in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio e di congedi per la formazione, di cui agli artt. 13 e 14 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. Detto accordo, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, stabilisce all'art.1 che i permessi retribuiti per motivi di studio, da concedere nella misura massima di 150 ore annue individuali, sono calcolati nel limite del 3% delle unità di personale complessivamente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato art.1 sarà di competenza delle SS.LL., (u.t.g., Questura e Uffici Distaccati), fino alla quota massima del 30% e con esclusione del personale della carriera prefettizia e dei dirigenti privatizzatidi 1^ e 2^ fascia, ad usufruire dei permessi in argomento. Si pregano le SS.LL. di voler vigilare sull'osservanza della quota dei permessi da rilasciare, nonché sull'osservanza dei criteri previsti ai fini della concessione dai commi 2 e 4 dell'art. 13 del citato CCNL integrativo. Le comunicazioni, concernenti il numero delle unità di personale alle quali si intende concedere l'autorizzazione, dovranno essere trasmesse, per il previsto nulla osta, a mezzo fax, ai numeri 06/4825671 oppure 06/46525345. Questo ufficio provvederà a rilasciare, di volta in volta, il nulla osta alle richieste di autorizzazione che verranno inoltrate, fino al raggiungimento della quota massima stabilita a livello nazionale. Per quanto riguarda i congedi per la formazione, il citato accordo prevede, all'art.2, che la percentuale massima del 10% del personale che, secondo quanto disposto dall'art.14 del CCNL integrativo può essere ammessa a beneficiare dei congedi in argomento, deve intendersi riferita al personale di questa Amministrazione complessivamente in servizio al 31 dicembre di ogni anno in ciascuna delle tre aree funzionali (10% per l'are A; 10% per l'area B e 10% per l'area C). Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato art.2 sarà competenza delle SS.LL. sempre previo nulla osta di questo Ufficio, autorizzare il personale in servizio al 31 dicembre 2002 presso ciascuna provincia (U.T.G., Questura e Uffici distaccati), ad usufruire dei congedi in argomento nel limite massimo del 30% del personale in servizio alla medesima data nelle tre aree. Si pregano le SS.LL. di voler vigilare sull'osservanza della quota dei permessi da rilasciare, nonché sull'osservanza dei criteri previsti dall'art.14 del CCNL integrativo ed, in particolare, di quelli fissati dai commi 5 e 6 dell'art.13 qualora le richieste superino il previsto contingente del 30%. Le comunicazioni, concernenti il numero delle unità di personale alle quali si intende concedere la fruizione dei congedi in argomento, dovranno essere trasmesse, per il previsto nulla osta, a messo fax ai numeri 06/4825671 oppure 06/46525345. Questo Ufficio provvederà a rilasciare di volta in volta il prescritto nulla osta alle richieste di autorizzazione che verranno inoltrate, fino al raggiungimento della quota massima stabilita a livello nazionale. Si fa infine presente che, successivamente all'acquisizione del nulla osta, le SS.LL. potranno procedere alla concessione dei congedi per la formazione per i quali si trasmette l'unito schema di provvedimento. Una copia del suddetto provvedimento dovrà essere inviata tempestivamente alla locale Direzione Provinciale dei Servizi vari del Tesoro per gli adempimenti di competenza. Altre due copie dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento - Direzione Centrale per le Risorse Umane, per l'acquisizione del provvedimento da parte dell'Ufficio Matricola e dell'Ufficio che gestisce il fascicolo personale dei singoli interessati. Nel ribadire la necessità di uno scrupoloso controllo da parte delle SS.LL. delle quote dei criteri previsti per la concessione dei permessi di studio e dei congedi per la formazione, si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione della presente e si ringrazia.
IL DIRETTORE CENTRALE Narduzzi"