CIRCOLARE N. 5
16 gennaio 2003
ART. 13 E 14 CCNL INTEGRATIVO DIRITTO ALLO
STUDIO E CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Si trasmette la circolare n. Prot. M/616bis del
9 gennaio 2003 riguardante l'accordo in materia di permessi retribuiti
per il diritto allo studio e di congedi per la formazione.
"OGGETTO: Art. 13 e 14 del CCNL integrativo del 16.5.2001. Diritto
allo studio e congedi per la formazione.
Si fa seguito al telegramma di questa Direzione Centrale n. OM6161/BIS/2/2C1-2479
del 30.7.2002 con cui è stata data notizia della sottoscrizione
dell'accordo in materia di permessi retribuiti per il diritto
allo studio e di congedi per la formazione, di cui agli artt.
13 e 14 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. Detto accordo,
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, stabilisce all'art.1
che i permessi retribuiti per motivi di studio, da concedere nella
misura massima di 150 ore annue individuali, sono calcolati nel
limite del 3% delle unità di personale complessivamente in servizio
a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato art.1 sarà
di competenza delle SS.LL., (u.t.g., Questura e Uffici Distaccati),
fino alla quota massima del 30% e con esclusione del personale
della carriera prefettizia e dei dirigenti privatizzatidi 1^ e
2^ fascia, ad usufruire dei permessi in argomento. Si pregano
le SS.LL. di voler vigilare sull'osservanza della quota dei permessi
da rilasciare, nonché sull'osservanza dei criteri previsti ai
fini della concessione dai commi 2 e 4 dell'art. 13 del citato
CCNL integrativo. Le comunicazioni, concernenti il numero delle
unità di personale alle quali si intende concedere l'autorizzazione,
dovranno essere trasmesse, per il previsto nulla osta, a mezzo
fax, ai numeri 06/4825671 oppure 06/46525345. Questo ufficio provvederà
a rilasciare, di volta in volta, il nulla osta alle richieste
di autorizzazione che verranno inoltrate, fino al raggiungimento
della quota massima stabilita a livello nazionale. Per quanto
riguarda i congedi per la formazione, il citato accordo prevede,
all'art.2, che la percentuale massima del 10% del personale che,
secondo quanto disposto dall'art.14 del CCNL integrativo può essere
ammessa a beneficiare dei congedi in argomento, deve intendersi
riferita al personale di questa Amministrazione complessivamente
in servizio al 31 dicembre di ogni anno in ciascuna delle tre
aree funzionali (10% per l'are A; 10% per l'area B e 10% per l'area
C). Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato art.2 sarà
competenza delle SS.LL. sempre previo nulla osta di questo Ufficio,
autorizzare il personale in servizio al 31 dicembre 2002 presso
ciascuna provincia (U.T.G., Questura e Uffici distaccati), ad
usufruire dei congedi in argomento nel limite massimo del 30%
del personale in servizio alla medesima data nelle tre aree. Si
pregano le SS.LL. di voler vigilare sull'osservanza della quota
dei permessi da rilasciare, nonché sull'osservanza dei criteri
previsti dall'art.14 del CCNL integrativo ed, in particolare,
di quelli fissati dai commi 5 e 6 dell'art.13 qualora le richieste
superino il previsto contingente del 30%. Le comunicazioni, concernenti
il numero delle unità di personale alle quali si intende concedere
la fruizione dei congedi in argomento, dovranno essere trasmesse,
per il previsto nulla osta, a messo fax ai numeri 06/4825671 oppure
06/46525345. Questo Ufficio provvederà a rilasciare di volta in
volta il prescritto nulla osta alle richieste di autorizzazione
che verranno inoltrate, fino al raggiungimento della quota massima
stabilita a livello nazionale. Si fa infine presente che, successivamente
all'acquisizione del nulla osta, le SS.LL. potranno procedere
alla concessione dei congedi per la formazione per i quali si
trasmette l'unito schema di provvedimento. Una copia del suddetto
provvedimento dovrà essere inviata tempestivamente alla locale
Direzione Provinciale dei Servizi vari del Tesoro per gli adempimenti
di competenza. Altre due copie dovranno essere trasmesse a questo
Dipartimento - Direzione Centrale per le Risorse Umane, per l'acquisizione
del provvedimento da parte dell'Ufficio Matricola e dell'Ufficio
che gestisce il fascicolo personale dei singoli interessati. Nel
ribadire la necessità di uno scrupoloso controllo da parte delle
SS.LL. delle quote dei criteri previsti per la concessione dei
permessi di studio e dei congedi per la formazione, si resta in
attesa di un cortese cenno di ricezione della presente e si ringrazia.
IL DIRETTORE CENTRALE Narduzzi"