CIRCOLARE N. 36
4 giugno 2003
FESTIVITA' NAZIONALI COINCIDENTI CON LA DOMENICA
Si trasmette la circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa alle giornate di festività nazionali
coincidenti con la domenica.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio P.P.A.
SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
OGGETTO: Compenso aggiuntivo per festività coincidenti
con la domenica.
Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in
merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato
disposto dell'art.5, comma 3, della L. n.260/49 e dell'art.2,
lett.e) della L. 90/54.
In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla
legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla
prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente
all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale
coincidenti con la domenica.
Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento
ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze
n.11117/95 e n.12731/98) le quali, al fine di definire la portata
oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne
l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.
Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti
finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in
esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e
Finanze, ha richiesto con nota n.3140/10 del 17.07.2001, l'avviso
dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.
L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n.017130) che, ad
ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività
nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori
dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi
i dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione
giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti
considerazioni.
Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L. 260/49
come integrato dall'art.2), lett.e) della L. 90/54, occorre evidenziare
che:
· Il primo comma si riferisce ai lavoratori dipendenti (di qualsiasi
natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e
per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale
retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Tale ipotesi deve essere riferita ai soli casi di astensione dal
lavoro, poiché non è fatto riferimento, come invece nei commi
successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività;
· Il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa
nei giorni di festività, gli stessi lavoratori di cui al primo
comma, percepiscano oltre che la normale retribuzione globale
di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio,
anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate
con la maggiorazione per lavoro festivo;
· Il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura
fissa e prevede:
- nel caso di festività lavorata, non caduta di domenica, l'attribuzione
oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione
per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione
per il lavoro festivo;
- nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di domenica,
viene riconosciuto, oltre che alla normale retribuzione globale
giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore
retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.
La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione
della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta,
secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore
penosità del lavoro agli stessi affidato.
Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione
nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore
giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, si ravvisa
l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione
fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria
coincidenza della festività nazionale con la domenica. Conclusivamente,
ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere
escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota
giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa,
dall'ultima parte del terzo comma dell'art.3 della L.260/49 con
la conseguente spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente
con la festività, della sola "normale retribuzione globale di
fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio".
Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U.
n.3/57 né nelle successive discipline contrattuali.
Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito
delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto,
il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina
che in tale sede dovesse essere adottata.
Le Amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della
presente al proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed
inutili richieste sulla questione in esame.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO Francesco Verbaro