CIRCOLARE N. 27
11 aprile 2003
TRASFERIMENTI
Dal I° luglio 2002 l'Amministrazione non procede
più ai trasferimenti fra provincie e fra comuni. Per risolvere
questo gravissimo problema causato dalla dolosa inerzia dell'Amministrazione,
che purtroppo si ripercuote sulle legittime aspirazioni dei colleghi,
abbiamo prodotto - unitamente a CGIL e CISL - ricorso ex art.28
legge 300/70 che riteniamo utile trascrivervi.
Vi comunicheremo la data dell'udienza di discussione del nostro
ricorso.
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 28 L. 300/70 di CGIL
F.P., CISL F.P.S, UIL P.A. con domicilio eletto in Roma,
Viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria
Montaldo che ne assume la difesa e la rappresentanza giusta delega
in calce al presente atto
contro il Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
PREMESSO
1) Tra le OO.SS. CGIL, CISL e UIL e il Ministero dell'Interno
venne raggiunto in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione
un accordo, in data , sulla mobilità volontaria (doc. n. 1). Tale
accordo, in particolare, stabiliva modalità e procedure con cui
andavano inoltrate, da parte dei lavoratori, le domande di trasferimento
ad altro ufficio e compilate le graduatorie dei richiedenti a
cui attingere, nell'ordine, per l'invio dei dipendenti nelle sedi
richieste, ove carenti di personale di una determinata qualifica.
2) Con lettera del 20.05.2002 (doc. n. 2) le suddette OO.SS. davano
formale disdetta di tale accordo. A motivazione adducevano il
fatto che a seguito dell'espletamento dei percorsi di riqualificazione
indetti in applicazione del CCNL 98/01 e del relativo Contratto
Integrativo di Amministrazione (docc. n. 3 e 4), tale accordo
"non è più attuabile e necessita di conseguenza di alcune modifiche".
La nota concludeva con l'impegno dei Sindacati di far pervenire
una proposta in merito, e con la richiesta di un urgente incontro
con l'Amministrazione "per definire, in tempi brevi, una nuova
intesa".
3) Con altra lettera di soli due giorni successivi (doc. n. 5)
le stesse OO.SS. rappresentavano la preannunciata proposta di
un nuovo accordo.
Questa, in sintesi, riduce a tre sole fattispecie la casistica
della mobilità volontaria:
a) all'interno dell'ufficio (inteso come sede di RSU nei limiti
del territorio comunale)
b) di un ufficio all'altro (mobilità sia endo che interprovinciale)
c) ex lege 104/92 (a tutela dei portatori di handicap). La proposta
articolava delineava inoltre una ipotesi di sedi a soggetti contrattuali
diversi per ogni fattispecie.
4) Malgrado la proposta avanzata, l'Amministrazione non ha proceduto
alla trattazione contrattuale del tema della mobilità volontaria.
Pertanto una delle OO.SS., la UILPA Interno, diffidava il Ministero
a procedere alla contrattazione (doc. n. 6) rimarcando come per
effetto della mancata stipula di un nuovo accordo le procedure
di trasferimento fossero bloccate dal 1° luglio 2002.
5) In concomitanza con la diffida, il Ministero incontrava, il
15.01.2003, le OO.SS. le quali rappresentavano l'esigenza che
l'Amministrazione di pronunciasse sulla loro proposta di accordo
del il 22.05.2002 e, nel caso non le condividesse, formulasse
a sua volta una sua ipotesi come base di discussione per la elaborazione
dello stipulando accordo.
Peraltro l'Amministrazione ha, da un lato, con estrema laconicità,
respinto la proposta delle OO.SS. perché "non ritenuta coerente
con le esigenze di servizio"; dall'altra, la stessa Amministrazione
si dice incapace di formulare una proposta diversa perché, dopo
i percorsi di riqualificazione, occorre riformulare le piante
organiche, conditio sine qua non per procedere ai trasferimenti.
Secondo l'Amministrazione tale definizione da effettuarsi per
ciascuna sede di servizio, è propedeutica ai trasferimenti non
essendo altrimenti possibile conoscere le disponibilità o meno
di posti nelle varie qualifiche negli uffici cui si riferiscono
le domande di trasferimento.
Dal momento che si stavano elaborando le graduatorie conclusive
dei processi di riqualificazione, il Ministero chiedeva, quindi,
che il Sindacato esprimesse il proprio assenso sulla metodologia
seguita per tale determinazione "pur nella consapevolezza che
al momento i dati a disposizione sono parziali per la mancanza
degli elementi utili alla determinazione delle Piante organiche
dell'Amministrazione di P.S., in fase di elaborazione".
Le OO.SS. preso atto delle affermazioni dell'Amministrazione denunciavano
allora la indisponibilità di questa a formulare una proposta sulla
mobilità e a confrontarsi su quella dei Sindacati, sottolineando
il fatto che tale atteggiamento comporta la lesione dei diritti
e delle legittime aspettative dei lavoratori che aspirano ai trasferimenti,
ritarda il raggiungimento di finalità che sono proprie della stessa
Amministrazione e si ledono gravemente, diritti attribuiti e riconosciuti
alle OO.SS. dal CCNL di categoria.
Invitavano pertanto l'Amministrazione a far valere la propria
competenza per la definizione degli organici complessivi del Ministero.
Chiedevano inoltre chiarimenti sui trasferimenti ex L. 104/92,
ormai anch'essi sospesi.
6) Peraltro l'Amministrazione a tutt'oggi non ha ancora assunto
alcuna iniziativa; allo stato permane la paralisi di ogni movimento
volontario per effetto della mancata stipula dell'accordo di mobilità
più volte richiesto.
Tale comportamento omissivo dell'Amministrazione appare antisindacale
per i seguenti motivi di
DIRITTO
1) Va in premessa ribadito che ex art. 4, 3° comma, lett. a) del
CCNL 98/01 del Comparto Ministeri, è stabilito che a livello di
singola Amministrazione possono formare oggetto di contrattazione
tra le varie materie, gli "accordi di mobilità". D'altra parte,
tale stipula è ormai dovuta in quanto, già prima del CCNL in questione
tra le OO.SS. e Amministrazione era stato stipulato un accordo
in materia. Pertanto la necessità che le relative norme vengano
pattiziamente determinate appare pacifica.
2) D'altra parte, in linea di principio, l'Amministrazione non
esclude di dover addivenire alla definizione contrattuale della
materia. Tale disponibilità peraltro è tutta teorica e viene smentita
nei fatti dai comportamenti posti in essere in questi mesi. Come
già visto, l'Amministrazione, da un lato, senza alcuna spiegazione,
respinge la proposta dei Sindacati; dall'altra, poi, si dichiara
impossibilitata a stabilire i criteri di mobilità perché difetta
ancora la definizione delle piante organiche. Ebbene: le argomentazioni
del Ministero non sono convincenti. Premettiamo che qui non si
discute dei concreti spostamenti da effettuare (ad esempio quanti
lavoratori possono essere trasferiti da un ufficio del Sud ad
una struttura centrale o da una Questura ad un'altra). Questa
è senz'altro il fine ultimo per cui si deve concordare la più
presto una nuova disciplina della mobilità: le aspettative del
personale al riguardo vanno senz'altro soddisfatte né è pensabile
che sia rinviato sine die l'esame delle loro istanze. D'altra
parte sul piano formale si è in una fase della procedura in cui
l'oggetto del contendere come da richieste sindacali concerne
la definizione delle sedi di contrattazione a seconda della tipologia
di mobilità (e quindi quali debbano essere i soggetti territorialmente
competenti a trattare) e l'individuazione delle procedure che
siano da adottare per trasferire il personale che ne faccia richiesta.
E, allora, che le piante organiche siano state o meno elaborate
non ha rilevanza rispetto alle definizione, per l'intanto, regole
cui, i dipendenti e l'Amministrazione dovranno attenersi per ottenere
di trasferirsi. Tali regole ben possono sin da ora essere concordate
senza la necessità di ulteriori adempimenti, rendendo così possibile
impostare i procedimenti per i trasferimenti (che oltre tutto
non riguardano più il Sindacato, il quale non effettua i trasferimenti
ma si limita a concordare le regole per effettuarli). Quella delle
Piante organiche, in questa prospettiva, appare quindi, come una
scusa, neanche tanto plausibile, per non arrivare ad un accordo
con le OO.SS.
3) Ad ogni modo, la motivazione con cui l'Amministrazione impone
il fermo della contrattazione non appare congrua e idonea. La
determinazione delle piante organiche è un preciso obbligo dell'Amministrazione
e sta solo a quest'ultima procedere alla loro definizione. Quindi
non è legittimo che si giustifichi un'evidente lesione del diritto
del Sindacato a contrattare le regole sulla mobilità adducendo
a scusante un evento che essa sola è in grado di determinare!
Sta invece all'Amministrazione adottare tutte le misure necessarie,
con la dovuta tempestività e rapidità, per "preparare il terreno"
all'accordo sulla contrattazione. L'Amministrazione deve quindi
farsi parte diligente e rimuovere rapidamente tutti gli ostacoli
che si frappongono all'adempimento di un preciso obbligo. Il fatto
che all'interno dell'Amministrazione vi sia un Dipartimento (quello
di P.S., secondo quanto riferisce il Prefetto Narduzzi, capo delegazione
di parte pubblica) che ancora non ha provveduto alla determinazione
delle PP.OO., non è motivo sufficiente per consentire l'esclusione
degli obblighi contrattuali. La parte pubblica è unica: il Ministero;
poco importa che poi un Dipartimento possa essere inadempiente
o ritardatario; responsabile della stipula dell'accordo di mobilità
e del concretizzarsi delle condizioni per effettuarlo è il Ministero
nella sua interezza, le cui articolazioni interne non rilevano
ai fini dell'accordo. Questo quindi ha il dovere (accompagnato
dal relativo potere) di determinare le premesse per l'accordo.
CONCLUSIONI
Si chiede quindi che previa declaratoria della antigiuridicità
del comportamento posto in essere dall'Amministrazione, questa
sia condannata a procedere alla contrattazione con le OO.SS. della
materia della mobilità volontaria del personale dell'Amministrazione
civile dell'Interno.
Si indicano ad informatori i sigg
Si depositano i seguenti documenti:
1) accordo di mobilità del .... 2) Lettera delle OO.SS. del 20.05.02
3) CCNL 98/01 (stralcio) 4) Contratto collettivo integrativo (stralcio)
5) Lettera OO.SS. 22.05.02 6) Diffida UILPA 7) Verbale 15.01.03
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi.
Avv. Paolo Maria Montaldo