CIRCOLARE N. 27
11 aprile 2003

TRASFERIMENTI

Dal I° luglio 2002 l'Amministrazione non procede più ai trasferimenti fra provincie e fra comuni. Per risolvere questo gravissimo problema causato dalla dolosa inerzia dell'Amministrazione, che purtroppo si ripercuote sulle legittime aspirazioni dei colleghi, abbiamo prodotto - unitamente a CGIL e CISL - ricorso ex art.28 legge 300/70 che riteniamo utile trascrivervi.
Vi comunicheremo la data dell'udienza di discussione del nostro ricorso.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 28 L. 300/70
di CGIL F.P., CISL F.P.S, UIL P.A. con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria Montaldo che ne assume la difesa e la rappresentanza giusta delega in calce al presente atto
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

PREMESSO
1) Tra le OO.SS. CGIL, CISL e UIL e il Ministero dell'Interno venne raggiunto in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione un accordo, in data , sulla mobilità volontaria (doc. n. 1). Tale accordo, in particolare, stabiliva modalità e procedure con cui andavano inoltrate, da parte dei lavoratori, le domande di trasferimento ad altro ufficio e compilate le graduatorie dei richiedenti a cui attingere, nell'ordine, per l'invio dei dipendenti nelle sedi richieste, ove carenti di personale di una determinata qualifica.
2) Con lettera del 20.05.2002 (doc. n. 2) le suddette OO.SS. davano formale disdetta di tale accordo. A motivazione adducevano il fatto che a seguito dell'espletamento dei percorsi di riqualificazione indetti in applicazione del CCNL 98/01 e del relativo Contratto Integrativo di Amministrazione (docc. n. 3 e 4), tale accordo "non è più attuabile e necessita di conseguenza di alcune modifiche". La nota concludeva con l'impegno dei Sindacati di far pervenire una proposta in merito, e con la richiesta di un urgente incontro con l'Amministrazione "per definire, in tempi brevi, una nuova intesa".
3) Con altra lettera di soli due giorni successivi (doc. n. 5) le stesse OO.SS. rappresentavano la preannunciata proposta di un nuovo accordo.
Questa, in sintesi, riduce a tre sole fattispecie la casistica della mobilità volontaria:
a) all'interno dell'ufficio (inteso come sede di RSU nei limiti del territorio comunale)
b) di un ufficio all'altro (mobilità sia endo che interprovinciale)
c) ex lege 104/92 (a tutela dei portatori di handicap). La proposta articolava delineava inoltre una ipotesi di sedi a soggetti contrattuali diversi per ogni fattispecie.
4) Malgrado la proposta avanzata, l'Amministrazione non ha proceduto alla trattazione contrattuale del tema della mobilità volontaria. Pertanto una delle OO.SS., la UILPA Interno, diffidava il Ministero a procedere alla contrattazione (doc. n. 6) rimarcando come per effetto della mancata stipula di un nuovo accordo le procedure di trasferimento fossero bloccate dal 1° luglio 2002.
5) In concomitanza con la diffida, il Ministero incontrava, il 15.01.2003, le OO.SS. le quali rappresentavano l'esigenza che l'Amministrazione di pronunciasse sulla loro proposta di accordo del il 22.05.2002 e, nel caso non le condividesse, formulasse a sua volta una sua ipotesi come base di discussione per la elaborazione dello stipulando accordo.
Peraltro l'Amministrazione ha, da un lato, con estrema laconicità, respinto la proposta delle OO.SS. perché "non ritenuta coerente con le esigenze di servizio"; dall'altra, la stessa Amministrazione si dice incapace di formulare una proposta diversa perché, dopo i percorsi di riqualificazione, occorre riformulare le piante organiche, conditio sine qua non per procedere ai trasferimenti. Secondo l'Amministrazione tale definizione da effettuarsi per ciascuna sede di servizio, è propedeutica ai trasferimenti non essendo altrimenti possibile conoscere le disponibilità o meno di posti nelle varie qualifiche negli uffici cui si riferiscono le domande di trasferimento.
Dal momento che si stavano elaborando le graduatorie conclusive dei processi di riqualificazione, il Ministero chiedeva, quindi, che il Sindacato esprimesse il proprio assenso sulla metodologia seguita per tale determinazione "pur nella consapevolezza che al momento i dati a disposizione sono parziali per la mancanza degli elementi utili alla determinazione delle Piante organiche dell'Amministrazione di P.S., in fase di elaborazione".
Le OO.SS. preso atto delle affermazioni dell'Amministrazione denunciavano allora la indisponibilità di questa a formulare una proposta sulla mobilità e a confrontarsi su quella dei Sindacati, sottolineando il fatto che tale atteggiamento comporta la lesione dei diritti e delle legittime aspettative dei lavoratori che aspirano ai trasferimenti, ritarda il raggiungimento di finalità che sono proprie della stessa Amministrazione e si ledono gravemente, diritti attribuiti e riconosciuti alle OO.SS. dal CCNL di categoria.
Invitavano pertanto l'Amministrazione a far valere la propria competenza per la definizione degli organici complessivi del Ministero. Chiedevano inoltre chiarimenti sui trasferimenti ex L. 104/92, ormai anch'essi sospesi.
6) Peraltro l'Amministrazione a tutt'oggi non ha ancora assunto alcuna iniziativa; allo stato permane la paralisi di ogni movimento volontario per effetto della mancata stipula dell'accordo di mobilità più volte richiesto.
Tale comportamento omissivo dell'Amministrazione appare antisindacale per i seguenti motivi di

DIRITTO
1) Va in premessa ribadito che ex art. 4, 3° comma, lett. a) del CCNL 98/01 del Comparto Ministeri, è stabilito che a livello di singola Amministrazione possono formare oggetto di contrattazione tra le varie materie, gli "accordi di mobilità". D'altra parte, tale stipula è ormai dovuta in quanto, già prima del CCNL in questione tra le OO.SS. e Amministrazione era stato stipulato un accordo in materia. Pertanto la necessità che le relative norme vengano pattiziamente determinate appare pacifica.
2) D'altra parte, in linea di principio, l'Amministrazione non esclude di dover addivenire alla definizione contrattuale della materia. Tale disponibilità peraltro è tutta teorica e viene smentita nei fatti dai comportamenti posti in essere in questi mesi. Come già visto, l'Amministrazione, da un lato, senza alcuna spiegazione, respinge la proposta dei Sindacati; dall'altra, poi, si dichiara impossibilitata a stabilire i criteri di mobilità perché difetta ancora la definizione delle piante organiche. Ebbene: le argomentazioni del Ministero non sono convincenti. Premettiamo che qui non si discute dei concreti spostamenti da effettuare (ad esempio quanti lavoratori possono essere trasferiti da un ufficio del Sud ad una struttura centrale o da una Questura ad un'altra). Questa è senz'altro il fine ultimo per cui si deve concordare la più presto una nuova disciplina della mobilità: le aspettative del personale al riguardo vanno senz'altro soddisfatte né è pensabile che sia rinviato sine die l'esame delle loro istanze. D'altra parte sul piano formale si è in una fase della procedura in cui l'oggetto del contendere come da richieste sindacali concerne la definizione delle sedi di contrattazione a seconda della tipologia di mobilità (e quindi quali debbano essere i soggetti territorialmente competenti a trattare) e l'individuazione delle procedure che siano da adottare per trasferire il personale che ne faccia richiesta. E, allora, che le piante organiche siano state o meno elaborate non ha rilevanza rispetto alle definizione, per l'intanto, regole cui, i dipendenti e l'Amministrazione dovranno attenersi per ottenere di trasferirsi. Tali regole ben possono sin da ora essere concordate senza la necessità di ulteriori adempimenti, rendendo così possibile impostare i procedimenti per i trasferimenti (che oltre tutto non riguardano più il Sindacato, il quale non effettua i trasferimenti ma si limita a concordare le regole per effettuarli). Quella delle Piante organiche, in questa prospettiva, appare quindi, come una scusa, neanche tanto plausibile, per non arrivare ad un accordo con le OO.SS.
3) Ad ogni modo, la motivazione con cui l'Amministrazione impone il fermo della contrattazione non appare congrua e idonea. La determinazione delle piante organiche è un preciso obbligo dell'Amministrazione e sta solo a quest'ultima procedere alla loro definizione. Quindi non è legittimo che si giustifichi un'evidente lesione del diritto del Sindacato a contrattare le regole sulla mobilità adducendo a scusante un evento che essa sola è in grado di determinare! Sta invece all'Amministrazione adottare tutte le misure necessarie, con la dovuta tempestività e rapidità, per "preparare il terreno" all'accordo sulla contrattazione. L'Amministrazione deve quindi farsi parte diligente e rimuovere rapidamente tutti gli ostacoli che si frappongono all'adempimento di un preciso obbligo. Il fatto che all'interno dell'Amministrazione vi sia un Dipartimento (quello di P.S., secondo quanto riferisce il Prefetto Narduzzi, capo delegazione di parte pubblica) che ancora non ha provveduto alla determinazione delle PP.OO., non è motivo sufficiente per consentire l'esclusione degli obblighi contrattuali. La parte pubblica è unica: il Ministero; poco importa che poi un Dipartimento possa essere inadempiente o ritardatario; responsabile della stipula dell'accordo di mobilità e del concretizzarsi delle condizioni per effettuarlo è il Ministero nella sua interezza, le cui articolazioni interne non rilevano ai fini dell'accordo. Questo quindi ha il dovere (accompagnato dal relativo potere) di determinare le premesse per l'accordo.

CONCLUSIONI
Si chiede quindi che previa declaratoria della antigiuridicità del comportamento posto in essere dall'Amministrazione, questa sia condannata a procedere alla contrattazione con le OO.SS. della materia della mobilità volontaria del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
Si indicano ad informatori i sigg
Si depositano i seguenti documenti:
1) accordo di mobilità del .... 2) Lettera delle OO.SS. del 20.05.02 3) CCNL 98/01 (stralcio) 4) Contratto collettivo integrativo (stralcio) 5) Lettera OO.SS. 22.05.02 6) Diffida UILPA 7) Verbale 15.01.03
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi.
Avv. Paolo Maria Montaldo