CIRCOLARE N. 25
28 marzo 2003
CHIARIMENTI SU ALCUNI ASPETTI DEL NUOVO CCNL
MINISTERI
Il conglobamento dell'I.I.S.
nello stipendio.
In questi ultimi giorni, sono pervenute alla Segreteria Nazionale
UIL-PA diverse richieste di chiarimento sul alcuni aspetti del
nuovo CCNL Ministeri (che attualmente è ancora al vaglio della
Corte dei Conti). Uno di questi più insistenti è quello che riguarda
i vantaggi derivanti dal conglobamento dell'indennità integrativa
speciale nello stipendio, per il quale il CCNL ha destinato una
quota media pro-capite di risorse contrattuali pari a 8,73 euro.
Innanzitutto, occorre chiarire che la suddetta quota di euro 8,73
pro-capite non sarà corrisposta direttamente al lavoratore, serve
per finanziare il maggiore onere previdenziale dovuto all'accorpamento
delle due principali voci retributive fisse esistenti: stipendio
tabellare e contingenza.
Tale maggiore "costo" è dovuto dal fatto che, attualmente,
la contingenza:
1. ai fini della buonuscita viene
presa in considerazione in misura pari al 48%, anziché all'80%
previsto per lo stipendio e le altre voci;
2. ai fini dell'aumento forfetario
del 18% della base pensionabile non viene affatto considerata,
essendo questo calcolato solo su stipendio e r.i.a.
Passiamo ora ad esaminare i vantaggi di tale operazione,
proponendo un esempio di un dipendente di medio livello con 40
anni di servizio:
beneficio sulla pensione:
· il 18% sul valore dell'indennità integrativa speciale annua
lorda (euro 6.445,85) va ad incrementare la base di calcolo della
pensione per un importo di euro 1.160,25 annui.
· Aumento mensile lordo sulla pensione:
euro 90,89
Beneficio sulla buonuscita:
· Dall'1.1.2003 80% dellI.I.S. euro 5.156,68/12X40= 17.188,93
· Già in godimento 48% dell'I.I.S " 3.094,00/12X40= 10.313,36
· Differenza sulla buonuscita dal 1.1.2003
" = 6.875,57
L'esempio sopra riportato è puramente indicativo
in quanto le cifre esatte potranno essere ricavate solo dopo che
l'INPDAP avrà emanato le opportune disposizioni applicative.
Gli stessi benefici, a parità di requisiti, saranno riservati
ai colleghi che andranno in pensione successivamente. Non vi è
invece, per il momento, la possibilità di estendere tale nuovo
vantaggioso sistema di calcolo a coloro che sono andati già in
pensione fino al 31.12.2002, in quanto il finanziamento di 8,73
euro decorre dall'1.1.2003.
Con le nostre prossime circolari, vi forniremo ulteriori approfondimenti
su tutti gli altri aspetti di maggiore interesse del nuovo CCNL
ministeri.
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
- PROROGATO IL CCNQ DEL 23 GENNAIO 2001 -
In data 19 marzo presso l'ARAN è stata raggiunta l'ipotesi di
accordo per la proroga dell'efficacia del CCNQ 23.1.2001 in materia
di procedure di conciliazione e arbitrato che, come noto, aveva
esaurito i propri effetti al 31.1.2003. La proroga si è resa necessaria
per consentire di portare a termine le procedure arbitrali in
corso ed impedire un vuoto normativo in attesa che venga stipulato
un nuovo contratto che modifichi o integri quello scaduto. Vi
trasmettiamo il testo dell'ipotesi di accordo.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE (Salvatore BOSCO)
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE QUADRO
Art.1.
1:il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure
di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato
integralmente.
2: Il presente accordo ha efficacia a partire dal I° febbraio
2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.
Art.2. Le richieste di ricorso all'arbitro unico
presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio
2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni
inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro
unico per la risoluzione della controversia insorta.
Art.3.
1: Tutte le procedure di cui all'art 2 sono rimesse nei termini
dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa,
da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo.
2: Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell'art.6
del CCNQ del 23 gennaio 2001 ai Colleghi Arbitrali di Disciplina
ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.
Art.4.
Le procedure instaurate prima del 31/01/2003 e terminate successivamente
a questa data conservano in pieno la loro validità ed efficacia.
Art.5.
L'art.6 del CCNQ del 23.01.2001 non modifica il termine di impugnazione
delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure
arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi
arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs. n.165/2001. Tale
termine rimane pertanto di 20 giorni dall'applicazione della sanzione
così come previsto dall'art.55 comma 7 del d.lgs. n.165/2001 e
dall'art. 7 comma 6 della legge 300/1970