CIRCOLARE N° 61
9 settembre 2002

CONGEDI PARENTALI

Si trasmettono due pareri espressi dall'ARAN sui riposi e permessi per i figli con handicap grave e sul rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e congedo parentale.

OGGETTO: Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Si fa riferimento alla nota n.M/2407/A-6 del 24 marzo u.s., con la quale codesta Amministrazione chiede se i permessi per i figli con handicap grave di cui agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 151/2001 e più in generale i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92 riducano o meno ferie e tredicesima mensilità, in particolare con riferimento alle norme contenute nell'art.18, comma 6, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995.
In proposito si rappresenta che il citato art. 18, introducendo una norma di maggior favore, prevede che i permessi di cui all'art. 33, comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, non riducono le ferie, mentre per quanto attiene alla tredicesima mensilità, nulla innova rispetto alle disposizioni legislative, che quindi continuano ad essere applicate anche al personale del comparto dei Ministeri con conseguente decurtazione proporzionale della mensilità in parola.
Tale disciplina si estende anche ai permessi per i figli con handicap grave di cui all'art. 42 del citato d.lgs. 151/2001: sotto tale profilo, ad ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che fa salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi.
Relativamente al secondo quesito posto, ossia se in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, tali permessi vadano concessi per intero o in misura proporzionata, si precisa che:
· Per il personale in part-time orizzontale il beneficio compete per intero;
· Per i dipendenti con contratto di lavoro di tipo part-time verticale, invece, si applica l'art.23, comma11, 3° periodo, del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001, che prevede il riproporzionamento delle assenze previste dalla legge e dal CCNL, diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo comma11, applicando il criterio previsto per la quantificazione di ferie e festività soppresse.
IL PRESIDENTE (Avv. Guido Fantoni)


OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e congedo parentale
Si fa riferimento alla nota M/7701 del 18 febbraio u.s., con la quale codesta Amministrazione chiede, nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, se e come vadano riproporzionati i periodi di congedo parentale, nonché come vadano computati i primi trenta giorni di ex astensione facoltativa integralmente retribuiti di cui all'art. 10 comma2, lett. C) del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 e i trenta giorni retribuiti di assenza per malattia del figlio di cui all'art. 10, comma 2, lett. D) del medesimo contratto.
In merito si osserva che il citato CCNL integrativo, relativamente al trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, all'art. 23, comma 1, punto11, prevede, in caso di part-time verticale, che "il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,…".
Dalla norma contrattuale risulta, pertanto, che per tali istituti non è stato previsto il proporzionamento dei periodi concedibili rispetto alla quota di part-time effettuato: pertanto, la relativa modalità di calcolo, al pari del computo delle analoghe assenze per il personale a tempo pieno, deve far riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto.
Nel caso in questione, l'art. 17, comma 2, lett. e) prevede che "i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d) (ossia il congedo parentale - ex astensione facoltativa - e le assenze per la malattia del bambino) nel caso di friuzione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice".
Di conseguenza, il congedo parentale e, quindi, i primi trenta giorni interamente retribuiti si considerano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell'intero periodo effettuato in via continuativa, non intervallato, quindi, dal rientro in servizio del dipendente. In modo analogo vanno conteggiate le assenze per la malattia del figlio.
In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l'ultimo giorno lavorativo precedente all'effettivo rientro in servizio. Si conferma, infine, che anche in caso di rapporto di lavoro di tipo part-time orizzontale si applica integralmente la disciplina prevista per i congedi parentali, non potendo essere previsto alcun proporzionamento.
IL PRESIDENTE (Avv. Guido Fantoni)"