CIRCOLARE N° 61
9 settembre 2002
CONGEDI PARENTALI
Si trasmettono due pareri espressi dall'ARAN sui
riposi e permessi per i figli con handicap grave e sul rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale e congedo parentale.
OGGETTO: Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Si fa riferimento alla nota n.M/2407/A-6 del 24 marzo u.s., con
la quale codesta Amministrazione chiede se i permessi per i figli
con handicap grave di cui agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 151/2001
e più in generale i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della
legge 104/92 riducano o meno ferie e tredicesima mensilità, in
particolare con riferimento alle norme contenute nell'art.18,
comma 6, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995.
In proposito si rappresenta che il citato art. 18, introducendo
una norma di maggior favore, prevede che i permessi di cui all'art.
33, comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, non riducono le
ferie, mentre per quanto attiene alla tredicesima mensilità, nulla
innova rispetto alle disposizioni legislative, che quindi continuano
ad essere applicate anche al personale del comparto dei Ministeri
con conseguente decurtazione proporzionale della mensilità in
parola.
Tale disciplina si estende anche ai permessi per i figli con handicap
grave di cui all'art. 42 del citato d.lgs. 151/2001: sotto tale
profilo, ad ulteriore conferma, si richiama quanto previsto dall'art.
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che fa salve le
condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi.
Relativamente al secondo quesito posto, ossia se in caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, tali
permessi vadano concessi per intero o in misura proporzionata,
si precisa che:
· Per il personale in part-time orizzontale il beneficio compete
per intero;
· Per i dipendenti con contratto di lavoro di tipo part-time verticale,
invece, si applica l'art.23, comma11, 3° periodo, del CCNL integrativo
sottoscritto il 16 maggio 2001, che prevede il riproporzionamento
delle assenze previste dalla legge e dal CCNL, diverse da quelle
espressamente indicate nel medesimo comma11, applicando il criterio
previsto per la quantificazione di ferie e festività soppresse.
IL PRESIDENTE (Avv. Guido Fantoni)
OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale e congedo parentale
Si fa riferimento alla nota M/7701 del 18 febbraio u.s., con la
quale codesta Amministrazione chiede, nel caso di dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, se e come vadano
riproporzionati i periodi di congedo parentale, nonché come vadano
computati i primi trenta giorni di ex astensione facoltativa integralmente
retribuiti di cui all'art. 10 comma2, lett. C) del CCNL integrativo
del 16 maggio 2001 e i trenta giorni retribuiti di assenza per
malattia del figlio di cui all'art. 10, comma 2, lett. D) del
medesimo contratto.
In merito si osserva che il citato CCNL integrativo, relativamente
al trattamento economico e normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale, all'art. 23, comma 1, punto11, prevede,
in caso di part-time verticale, che "il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi
per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi,…".
Dalla norma contrattuale risulta, pertanto, che per tali istituti
non è stato previsto il proporzionamento dei periodi concedibili
rispetto alla quota di part-time effettuato: pertanto, la relativa
modalità di calcolo, al pari del computo delle analoghe assenze
per il personale a tempo pieno, deve far riferimento ai giorni
di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo
richiesto.
Nel caso in questione, l'art. 17, comma 2, lett. e) prevede che
"i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d) (ossia il congedo
parentale - ex astensione facoltativa - e le assenze per la malattia
del bambino) nel caso di friuzione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice".
Di conseguenza, il congedo parentale e, quindi, i primi trenta
giorni interamente retribuiti si considerano tenendo conto di
tutti i giorni di calendario ricadenti nell'intero periodo effettuato
in via continuativa, non intervallato, quindi, dal rientro in
servizio del dipendente. In modo analogo vanno conteggiate le
assenze per la malattia del figlio.
In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato
partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l'ultimo
giorno lavorativo precedente all'effettivo rientro in servizio.
Si conferma, infine, che anche in caso di rapporto di lavoro di
tipo part-time orizzontale si applica integralmente la disciplina
prevista per i congedi parentali, non potendo essere previsto
alcun proporzionamento.
IL PRESIDENTE (Avv. Guido Fantoni)"