CIRCOLARE N° 55
24 luglio 2002

ART. 13 E 14 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 16 MAGGIO 2001

In data 24 luglio 2002 abbiamo firmato, con il Sottosegretario Senatore D'Alì ed il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Prefetto Malinconico, l'accordo che disciplina, per il Ministero dell'Interno, il diritto allo studio (150 ore) e i congedi per la formazione. Vi trascriviamo l'accordo che entrerà in vigore dal 01.01.2003. Con soddisfazione rileviamo che le nostre proposte sono state accolte. Di conseguenza, attraverso la gestione centralizzata, sarà possibile soddisfare un maggior numero di richieste rispetto a quanto avveniva nel passato con il computo su base provinciale delle risorse disponibili che comportava una sostanziale disparità di trattamento.

ART. 1 Diritto allo studio
1. I permessi retribuiti per motivi di studio, previsti dall'art. 13 del ccnl citato in premessa, nella misura massima di 150 ore annue individuali, sono calcolati nei limiti del 3% delle unità di personale e complessivamente in servizio a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, all'inizio di ogni anno, la consistenza numerica del personale in servizio e stabilire il contingente dei permessi da rilasciare e comunicare i relativi dati alle Organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio è demandata, nei limiti del contingente come sopra stabilito, previo nulla osta del competente ufficio del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici;
- a livello periferico: ai responsabili degli UTG.
4. Ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio potranno essere considerati anche i corsi annuali di formazione regionale o di altri enti riconosciuti dalla Regione, quelli organizzati dalla Unione Europea e i corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.
5. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS. informazione successiva circa il numero dei permessi retribuiti rilasciati.

Art. 2 Congedi per la formazione
1. La percentuale massima del 10% di personale che, secondo l'art. 14 del citato ccnl, è ammesso a beneficiare dei congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/200, si deve intendere riferita al personale di questa Amministrazione complessivamente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno nelle aree funzionali A, B e C.
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, al 31 dicembre di ogni anno, la consistenza numerica del personale in servizio e stabilire il contingente dei congedi da rilasciare e comunicare i relativi dati alle Organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire dei benefici in parola e demandata, nei limiti del contingente come sopra stabilito, previo nulla osta del competente ufficio del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici
- a livello periferico: ai responsabili degli UTG La quota dei permessi rilasciati non deve superare il 30% del personale in servizio presso ciascuna provincia o Dipartimenti e Uffici di diretta collaborazione.
4. Nell'ambito di ciascun'area, qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate, la precedenza è accordata secondo i criteri fissati nell'art. 13, . comma 5 e 6.
5. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS. informazione successiva circa il numero . dei congedi per la formazione concessi.

Art. 3 Efficacia e verifica dell'accordo
1. Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 1° gennaio 2003 e verrà attuato in via sperimentale per il primo anno, al termine del quale sarà effettuata una sessione di verifica.
2. Per l'anno in corso la gestione dei benefici in questione sarà attuata secondo la prassi vigente.