CIRCOLARE N° 55
24 luglio 2002
ART. 13 E 14 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 16 MAGGIO
2001
In data 24 luglio 2002 abbiamo firmato, con il
Sottosegretario Senatore D'Alì ed il Capo Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali Prefetto Malinconico, l'accordo
che disciplina, per il Ministero dell'Interno, il diritto allo
studio (150 ore) e i congedi per la formazione. Vi trascriviamo
l'accordo che entrerà in vigore dal 01.01.2003. Con soddisfazione
rileviamo che le nostre proposte sono state accolte. Di conseguenza,
attraverso la gestione centralizzata, sarà possibile soddisfare
un maggior numero di richieste rispetto a quanto avveniva nel
passato con il computo su base provinciale delle risorse disponibili
che comportava una sostanziale disparità di trattamento.
ART. 1 Diritto allo studio
1. I permessi retribuiti per motivi di studio, previsti dall'art.
13 del ccnl citato in premessa, nella misura massima di 150 ore
annue individuali, sono calcolati nei limiti del 3% delle unità
di personale e complessivamente in servizio a tempo indeterminato,
nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, all'inizio di ogni
anno, la consistenza numerica del personale in servizio e stabilire
il contingente dei permessi da rilasciare e comunicare i relativi
dati alle Organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire di permessi retribuiti per motivi
di studio è demandata, nei limiti del contingente come sopra stabilito,
previo nulla osta del competente ufficio del Ministero dell'Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione
Centrale per le Risorse Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici;
- a livello periferico: ai responsabili degli UTG.
4. Ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo
studio potranno essere considerati anche i corsi annuali di formazione
regionale o di altri enti riconosciuti dalla Regione, quelli organizzati
dalla Unione Europea e i corsi di formazione in materia di integrazione
di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.
5. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS. informazione successiva
circa il numero dei permessi retribuiti rilasciati.
Art. 2 Congedi per la formazione
1. La percentuale massima del 10% di personale che, secondo l'art.
14 del citato ccnl, è ammesso a beneficiare dei congedi per la
formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/200, si deve
intendere riferita al personale di questa Amministrazione complessivamente
in servizio al 31 dicembre di ciascun anno nelle aree funzionali
A, B e C.
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, al 31 dicembre di
ogni anno, la consistenza numerica del personale in servizio e
stabilire il contingente dei congedi da rilasciare e comunicare
i relativi dati alle Organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire dei benefici in parola e demandata,
nei limiti del contingente come sopra stabilito, previo nulla
osta del competente ufficio del Ministero dell'Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per
le Risorse Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici
- a livello periferico: ai responsabili degli UTG La quota dei
permessi rilasciati non deve superare il 30% del personale in
servizio presso ciascuna provincia o Dipartimenti e Uffici di
diretta collaborazione.
4. Nell'ambito di ciascun'area, qualora il numero delle richieste
superi le disponibilità individuate, la precedenza è accordata
secondo i criteri fissati nell'art. 13, . comma 5 e 6.
5. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS. informazione successiva
circa il numero . dei congedi per la formazione concessi.
Art. 3 Efficacia e verifica
dell'accordo
1. Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 1° gennaio
2003 e verrà attuato in via sperimentale per il primo anno, al
termine del quale sarà effettuata una sessione di verifica.
2. Per l'anno in corso la gestione dei benefici in questione sarà
attuata secondo la prassi vigente.