CIRCOLARE N° 50
8 luglio 2002
ART. 27 DEL CCNL Integrativo BANCA DELLE ORE
L'art. 27 del CCNL integrativo sottoscritto il
26 maggio 2001 ha istituito la "banca delle ore". Per dare concreta
attuazione a tale norma l'Amministrazione sta predisponendo una
circolare per fornire indicazioni sulle modalità di utilizzo delle
ore di lavoro straordinario accantonate. La nuova disciplina dovrebbe
entrare in vigore dal I° settembre p.v. ed il numero massimo di
ore di lavoro straordinario da poter far confluire nel conto della
"banca delle ore" è di 9 mensili. Quanto indicato nella circolare
andrà coordinato con quanto previsto dall'art.27 del CCNL integrativo
del 16.05.2001 che riteniamo opportuno ritrascrivere:
- Art. 27 - BANCA DELLE ORE
1. "Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni
di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o
come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con
un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le
ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire
entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore
o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni
di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile
l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento
ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle
ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.
Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente
individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive,
per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono
evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal I° gennaio
2001."