CIRCOLARE N° 50
8 luglio 2002

ART. 27 DEL CCNL Integrativo BANCA DELLE ORE

L'art. 27 del CCNL integrativo sottoscritto il 26 maggio 2001 ha istituito la "banca delle ore". Per dare concreta attuazione a tale norma l'Amministrazione sta predisponendo una circolare per fornire indicazioni sulle modalità di utilizzo delle ore di lavoro straordinario accantonate. La nuova disciplina dovrebbe entrare in vigore dal I° settembre p.v. ed il numero massimo di ore di lavoro straordinario da poter far confluire nel conto della "banca delle ore" è di 9 mensili. Quanto indicato nella circolare andrà coordinato con quanto previsto dall'art.27 del CCNL integrativo del 16.05.2001 che riteniamo opportuno ritrascrivere:

- Art. 27 - BANCA DELLE ORE
1. "Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal I° gennaio 2001."