CIRCOLARE N° 37
21 maggio 2002
QUESITI INTERPRETATIVI: RISPOSTE DEL'ARAN
L'Aran, con nota n. 1646 del 14 febbraio 2002
e note nn. 3764 e 3765, entrambe del 9 aprile 2002, ha risposto
ad alcuni quesiti formulati dall'Amministrazione e relativi all'applicazione
di alcune clausole del CCNL integrativo del 16 maggio. Nel riportare
tali risposte, trascriviamo anche la lettera inviata in data odierna
alla Segreteria Nazionale della UILPA con la quale le chiediamo
di intervenire per sconfessare una prassi che vede una sola delle
due parti fornire interpretazioni in merito alla portata di norme
contrattuali del comparto Ministeri, norme che possono essere
interpretate solo con il concorso di tutte e due le parti contraenti:
LETTERA ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA UILPA
AL SEGRETERIO GENERALE DELLA UILPA
SALVATORE BOSCO
VIA EMILIO LEPIDO N.46
00175 R O M A
OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI DEL COMPARTO
MINISTERI.
Con le unite tre lettere, l'Aran ha fornito risposte a quesiti
formulati dall'Amministrazione in merito a problematiche relative
al CCNL integrativo del 16 maggio 2002. A prescindere dalla validità,
o meno, delle risposte, non possiamo assolutamente accettare una
prassi in forza della quale una sola delle due parti contraenti
fornisce la propria interpretazione sulla portata di una norma
contrattuale norma che, invece, nasce dall'incontro della volontà
di entrambe le parti firmatarie del contratto. Premesso quanto
sopra, ti prego di voler aprire un confronto con l'ARAN per chiarire,
una volta per tutte, la prassi da instaurare per interpretare
correttamente, con il concorso di entrambi i firmatari del contratto,
la portata delle varie norme contrattuali.
Fraterni saluti F.to Aurelio Massimi.
Circolare dell'Aran n° 1646del 14 febbraio 2002
OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sui fa riferimento alla nota n, M/6161/bis del 31/12/2001, con
la quale codesta Amministrazione chiede se le 150 ore di permesso
retribuito per motivi di studio, di cui all'art. 13 del CCNL integrativo
del 16 maggio 2001, vadano proporzionate in relazione ai mesi
residui dell'anno solare. In merito si osserva che il citato art.
13 prevede, nei casi e con le procedure in esso dettagliatamente
indicate, la concessione di "…permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore individuali per ciascun anno…". Al dipendente
dunque competono 150 ore per anno solare, indipendentemente dal
periodo di fruizione. Non sembra quindi possibile proporzionare
le ore concedibili ai mesi residui di possibile utilizzo delle
stesse.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni
Circolare dell'Aran n° 3764 del 9 aprile 2002
OGGETTO: CCNL INTEGRATIVO COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16
MAGGIO 2002
Si fa riferimento alle note n. M/7202, M/6161/bis e M/7202/25
rispettivamente del 18 febbraio, del 5 marzo e dell'8 marzo u.s.,
con le quali codesta Amministrazione chiede chiarimenti sull'applicazione
di alcune clausole del CCNL integrativo del 16 maggio 2002. Con
la prima nota si porta all'attenzione della scrivente il problema
della modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito
per motivi di studio, di cui all'art. 13 del citato CCNL integrativo,
per il personale con contratto di lavoro part-time orizzontale,
in particolare con riferimento al numero massimo di ore concedibili
a detti dipendenti. In merito il contratto non ha disciplinato
esplicitamente la problematica. Nel caso di specie, tenuto conto
che il permesso in oggetto, al contrario della maggiore parte
delle fattispecie di permessi retribuiti previsti dai CCNL, viene
computato ad ore e non a giorni, sembrerebbe logico proporzionare
il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del
singolo lavoratore. Con la seconda nota, sempre in merito all'applicazione
del citato art. 13, si chiede se i corsi - master organizzati,
per studenti laureati, dalle università italiane che abbiano come
obiettivo formativo l'acquisizione di specifiche capacità professionali
possano essere equiparati ai corsi post - universitari, anche
qualora la loro durata sia inferiore all'anno solare. Sull'argomento
si osserva che i permessi possono essere concessi per la partecipazione
a tutti i corsi che rilasciano un titolo di studio legale, ovvero
attestati di qualifica professionale riconosciuti dall'ordinamento
pubblico, la cui durata corrisponda al corso legale di riferimento.
E' invece demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione
di ulteriori tipologie di corsi che abbiano durata almeno annuale
nonché le altre caratteristiche indicate all'art. 13, comma 2,
ultimo periodo. Con l'ultima nota infine si chiede se i benefici
previsti dal più volte citato contratto all'art. 10, comma 2,
lettera C), per i primi trenta giorni di congedo parentale vadano
riconosciuti esclusivamente in caso di fruizione di tale periodo
nel primo anno di vita ovvero entro il compimento del terzo anno
del bambino. In merito si significa che i primi trenta giorni
di congedo parentale con trattamento economico per intero possono
essere fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino.
Per completezza di informazione si aggiunge che i primi trenta
giorni di assenza facoltativa possono essere richiesti anche dopo
il triennio ma il trattamento economico intero compete solo qualora
il reddito del genitore che richiede il congedo sia inferiore
al minimo previsto dall'art. 34, comma 3, del D. Lgs 151/2001.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni
Circolare dell'Aran n° 3765 del 9 aprile 2002
OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE VERTICALE
Con riferimento alla nota M/6161/bis del 12 marzo u.s. con la
quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine al
computo dei giorni di assenza per malattia ai fini della decurtazione
proporzionale dell'indennità di amministrazione per il personale
con rapporto di lavoro part - time verticale, si significa quanto
segue: In via preliminare occorre osservare che, per quanto attiene
all'indennità di amministrazione, l'art. 21, comma 7, lett. A)
del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato dal CCNL
integrativo del 16 maggio 2001, dispone che qualora il periodo
di assenza per malattia sia pari o superiore a 15 giorni di calendario,
detta indennità compete per intero. Tale periodo di 15 giorni
è connesso all'episodio morboso nel suo complesso e costituisce
il riferimento temporale per valutare la gravità dello stesso,
laddove la ratio della norma trova il suo fondamento sull'esigenza
di garantire il massimo della tutela, e quindi anche quella economica,
in caso di malattie di particolare serietà. Per il personale con
rapporto a tempo parziale verticale, pertanto, sembrerebbe opportuno
effettuare la decurtazione dell'indennità di amministrazione,
nella misura spettante, qualora la certificazione medica preveda,
per l'episodio morboso in corso, un periodo di tempo inferiore
a 15 giorni di calendario. Nel caso prospettato di più certificati
medici consecutivi rilasciati solo per i giorni per i quali il
dipendente in part - time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa,
senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, si ritiene
che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestano
eventi morbosi distinti.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni