CIRCOLARE N° 37
21 maggio 2002

QUESITI INTERPRETATIVI: RISPOSTE DEL'ARAN

L'Aran, con nota n. 1646 del 14 febbraio 2002 e note nn. 3764 e 3765, entrambe del 9 aprile 2002, ha risposto ad alcuni quesiti formulati dall'Amministrazione e relativi all'applicazione di alcune clausole del CCNL integrativo del 16 maggio. Nel riportare tali risposte, trascriviamo anche la lettera inviata in data odierna alla Segreteria Nazionale della UILPA con la quale le chiediamo di intervenire per sconfessare una prassi che vede una sola delle due parti fornire interpretazioni in merito alla portata di norme contrattuali del comparto Ministeri, norme che possono essere interpretate solo con il concorso di tutte e due le parti contraenti:

LETTERA ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA UILPA

AL SEGRETERIO GENERALE DELLA UILPA
SALVATORE BOSCO
VIA EMILIO LEPIDO N.46
00175 R O M A

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI DEL COMPARTO MINISTERI.
Con le unite tre lettere, l'Aran ha fornito risposte a quesiti formulati dall'Amministrazione in merito a problematiche relative al CCNL integrativo del 16 maggio 2002. A prescindere dalla validità, o meno, delle risposte, non possiamo assolutamente accettare una prassi in forza della quale una sola delle due parti contraenti fornisce la propria interpretazione sulla portata di una norma contrattuale norma che, invece, nasce dall'incontro della volontà di entrambe le parti firmatarie del contratto. Premesso quanto sopra, ti prego di voler aprire un confronto con l'ARAN per chiarire, una volta per tutte, la prassi da instaurare per interpretare correttamente, con il concorso di entrambi i firmatari del contratto, la portata delle varie norme contrattuali.
Fraterni saluti F.to Aurelio Massimi.

Circolare dell'Aran n° 1646del 14 febbraio 2002
OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sui fa riferimento alla nota n, M/6161/bis del 31/12/2001, con la quale codesta Amministrazione chiede se le 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio, di cui all'art. 13 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, vadano proporzionate in relazione ai mesi residui dell'anno solare. In merito si osserva che il citato art. 13 prevede, nei casi e con le procedure in esso dettagliatamente indicate, la concessione di "…permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno…". Al dipendente dunque competono 150 ore per anno solare, indipendentemente dal periodo di fruizione. Non sembra quindi possibile proporzionare le ore concedibili ai mesi residui di possibile utilizzo delle stesse.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni

Circolare dell'Aran n° 3764 del 9 aprile 2002
OGGETTO: CCNL INTEGRATIVO COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 2002
Si fa riferimento alle note n. M/7202, M/6161/bis e M/7202/25 rispettivamente del 18 febbraio, del 5 marzo e dell'8 marzo u.s., con le quali codesta Amministrazione chiede chiarimenti sull'applicazione di alcune clausole del CCNL integrativo del 16 maggio 2002. Con la prima nota si porta all'attenzione della scrivente il problema della modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio, di cui all'art. 13 del citato CCNL integrativo, per il personale con contratto di lavoro part-time orizzontale, in particolare con riferimento al numero massimo di ore concedibili a detti dipendenti. In merito il contratto non ha disciplinato esplicitamente la problematica. Nel caso di specie, tenuto conto che il permesso in oggetto, al contrario della maggiore parte delle fattispecie di permessi retribuiti previsti dai CCNL, viene computato ad ore e non a giorni, sembrerebbe logico proporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore. Con la seconda nota, sempre in merito all'applicazione del citato art. 13, si chiede se i corsi - master organizzati, per studenti laureati, dalle università italiane che abbiano come obiettivo formativo l'acquisizione di specifiche capacità professionali possano essere equiparati ai corsi post - universitari, anche qualora la loro durata sia inferiore all'anno solare. Sull'argomento si osserva che i permessi possono essere concessi per la partecipazione a tutti i corsi che rilasciano un titolo di studio legale, ovvero attestati di qualifica professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, la cui durata corrisponda al corso legale di riferimento. E' invece demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione di ulteriori tipologie di corsi che abbiano durata almeno annuale nonché le altre caratteristiche indicate all'art. 13, comma 2, ultimo periodo. Con l'ultima nota infine si chiede se i benefici previsti dal più volte citato contratto all'art. 10, comma 2, lettera C), per i primi trenta giorni di congedo parentale vadano riconosciuti esclusivamente in caso di fruizione di tale periodo nel primo anno di vita ovvero entro il compimento del terzo anno del bambino. In merito si significa che i primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero possono essere fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino. Per completezza di informazione si aggiunge che i primi trenta giorni di assenza facoltativa possono essere richiesti anche dopo il triennio ma il trattamento economico intero compete solo qualora il reddito del genitore che richiede il congedo sia inferiore al minimo previsto dall'art. 34, comma 3, del D. Lgs 151/2001.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni

Circolare dell'Aran n° 3765 del 9 aprile 2002
OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE
Con riferimento alla nota M/6161/bis del 12 marzo u.s. con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine al computo dei giorni di assenza per malattia ai fini della decurtazione proporzionale dell'indennità di amministrazione per il personale con rapporto di lavoro part - time verticale, si significa quanto segue: In via preliminare occorre osservare che, per quanto attiene all'indennità di amministrazione, l'art. 21, comma 7, lett. A) del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato dal CCNL integrativo del 16 maggio 2001, dispone che qualora il periodo di assenza per malattia sia pari o superiore a 15 giorni di calendario, detta indennità compete per intero. Tale periodo di 15 giorni è connesso all'episodio morboso nel suo complesso e costituisce il riferimento temporale per valutare la gravità dello stesso, laddove la ratio della norma trova il suo fondamento sull'esigenza di garantire il massimo della tutela, e quindi anche quella economica, in caso di malattie di particolare serietà. Per il personale con rapporto a tempo parziale verticale, pertanto, sembrerebbe opportuno effettuare la decurtazione dell'indennità di amministrazione, nella misura spettante, qualora la certificazione medica preveda, per l'episodio morboso in corso, un periodo di tempo inferiore a 15 giorni di calendario. Nel caso prospettato di più certificati medici consecutivi rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part - time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestano eventi morbosi distinti.
F.to IL PRESIDENTE DELL'ARAN Avv. Guido Fantoni