CIRCOLARE N° 34
9 maggio 2002
VICEDIRIGENZA: IL TESTO DEL SENATO
E' tornato alla Camera per la definitiva approvazione
il disegno di legge governativo sul riordino della dirigenza statale,
riguardante, fra le altre cose, l'istituzione dell'area contrattuale
della vicedirigenza.
Al riguardo, occorre sottolineare che nell'ultimo testo licenziato
dal Senato é scomparso il passaggio che prevedeva un'apposita
direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica con la quantificazione
degli oneri di spesa, prima dell'apertura della specifica sessione
di contrattazione collettiva.
La mancata previsione dei costi, lascia per il momento incerta
la soluzione che si riterrà di adottare in ordine al problema
della copertura economica che, a nostro avviso, ben difficilmente
potrà essere sostenuta attraverso le risorse a disposizione per
i rinnovi contrattuali.
Si trascrive il testo del passaggio sulla vicedirigenza (Art.
7 del provvedimento) così come modificato dal Senato:
" dopo l'art. 17 del dlgs 165/2001 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. (Vicedirigenza)
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale
è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni
C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità
in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non laureato
che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera
direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice
dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile,
al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni
C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni
è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano
salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27."
RAPPORTI TRA LEGGE E CONTRATTO DIRETTIVA
DEL GOVERNO ALLE AMMINISTRAZIONI.
Sulla G.U. n. 77 del 2 aprile scorso é stata pubblicata la direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2002, nella
quale viene riaffermato con forza il ruolo centrale della contrattazione
collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico e,
di conseguenza, viene sottolineato il principio della prevalenza
della contrattazione sulle norme di legge.
Tale importante direttiva rappresenta un primo, concreto risultato
derivante dal protocollo d'intesa governo-sindacati del 5 febbraio
2002 sui contratti del pubblico impiego.
In quel documento, come si ricorderà, veniva attribuito un particolare
valore al "carattere centrale e irrinunciabile di una chiara ripartizione
tra legge e atti pubblicistici, da un lato, e contrattazione collettiva
e sistema di relazioni sindacali, integrato da altre forme di
partecipazione sindacale, dall'altro". Per conseguenza, il governo
si era formalmente impegnato "a conformare la propria attività
al rispetto di quanto previsto dall'art. 2, c.2, del d.lgs. 165/2001,
attualmente in vigore, che afferma la prevalenza della contrattazione
rispetto alle disposizioni di legge, fatte salve le riserve di
legge stabilite dallo stesso decreto legislativo".
Sulla base della nuova direttiva del governo, quindi, sarà possibile
rivendicare con maggiore insistenza il rispetto degli accordi
sottoscritti ad ogni livello di relazione sindacale nelle amministrazioni
e, soprattutto, sarà possibile contrastare il tentativo ricorrente
di vanificare gli accordi stessi attraverso atti normativi e/o
amministrativi che ne contraddicono, in tutto o in parte, il contenuto.
Riportiamo il testo della direttiva
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 1° MARZO 2002
"Indirizzi per l'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Ripartizione di ambiti tra fonti pubblicistiche
e privatistiche di regolamentazione in materia di rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni."
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto (omissis) ………………………………
E m a n a la seguente direttiva:
Dall'inizio del corrente anno si e' aperta la tornata negoziale
per il rinnovo dei contratti e degli accordi dei dipendenti pubblici,
sia contrattualizzati sia in regime di diritto pubblico (quadriennio
normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003).
Si tratta di una fase molto delicata sul piano politico-sociale,
nella quale il Governo sarà chiamato ad attuare, anche in questo
importante versante, le sue linee programmatiche nel quadro del
più generale processo di riforma della pubblica amministrazione.
La recente legge finanziaria per il 2002 si e' fatta carico delle
problematiche del pubblico impiego con norme di particolare rilievo
sul piano finanziario e non.
E' ora necessario ricercare tutte le condizioni per consentire
alle procedure di negoziazione di dispiegare per intero le loro
potenzialità positive in modo da conseguire risultati efficaci
e condivisi nella misura massima possibile.
Quanto sopra e' sorretto, com'e' noto, da un quadro normativo
puntuale che, fatti salvi specifici ordinamenti (dei magistrati
e degli avvocati dello Stato, ad esempio), riserva alla contrattazione
collettiva (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) o
ad accordi procedimentalizzati la disciplina dei rapporti di lavoro,
in particolare dei trattamenti economici, e ciò con forza derogatoria
rispetto ad eventuali disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi in materia. Tenuto conto del quadro evidenziato,
in cui la contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale
nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, si rende necessario
evitare, come d'altronde pattuito nel protocollo recentemente
sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali, l'assunzione
di iniziative che, comportando deroghe alla richiamata riserva
negoziale, riconducano determinate materie del rapporto di lavoro
sotto la disciplina delle fonti unilaterali.
Roma, 1 marzo 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Berlusconi
ALLA CAMERA IL DISEGNO
DI LEGGE PER LE MODIFICHE AL DECRETO 300
E' tutt'ora all'esame della Camera (AC 1534-B), in terza lettura,
il disegno di legge recante "Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché
di enti pubblici", con il quale si delega il governo ad adottare,
entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi per modificare la
riforma delle amministrazioni statali scaturita dalla prima legge
Bassanini n. 59/1997.
Peraltro, il ddl in questione non reca alcuna indicazione sul
contenuto delle modifiche che verranno introdotte.
Saranno i decreti delegati ad entrare nel merito e, in seguito,
i successivi decreti di attuazione ne renderanno operative le
disposizioni.
UNA PROPOSTA DEL COMITATO
PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
Il Comitato per la parità e le pari opportunità dell'Amministrazione
Civile dell'Interno ha inviato, in data 5 aprile 2002, al Ministero
del Lavoro, al Ministero delle Pari Opportunità, al Dipartimento
della Funzione Pubblica, all'ARAN, alla Commissione per la parità
e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno la lettera che, qui di seguito, si trascrive:
"L'attuale formulazione dell'art. 33 della legge 104/1992 recante
"agevolazioni per l'assistenza ai portatori di handicap", così
come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 539 n° 53 del
13.3.2000, prevede che i beneficiari dei suddetti permessi, abbiano
un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado, con
portatori di handicap, ancorché non conviventi.
Si propone di estendere tale agevolazione al soggetto componente
la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore, in
applicazione analogica di quanto già previsto dall'art. 4 della
legge 53/2000 relativo all'introduzione dei "Congedi per eventi
e cause particolari" i cui benefici si applicano anche al convivente.