CIRCOLARE N° 31
2 maggio 2002
VALIDITA' ACCORDI DECENTRATI
Si trasmette copia della lettera unitaria inviata il 30 aprile
scorso alla Direzione Centrale delle Risorse Umane, con la quale
UIL-CGIL-CISL del Ministero dell'Interno precisano i parametri
da tenere presenti quando gli accordi decentrati non raggiungano
l'unanimità dei consensi da parte delle organizzazioni Sindacali
aventi diritto a partecipare alla trattativa decentrata:
C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. MINISTERO DELL'INTERNO
Roma, 30 aprile 2002
Al Prefetto Stefano NARDUZZI
Direttore centrale risorse umane Dipartimento affari interni e
territoriali Ministero dell'Interno
e, p.c. All'Ufficio territoriale del Governo di Latina
e, p.c. Alle Segreterie provinciali Cgil-Fp, Cisl-Fps e Uil-Pa
di Latina
Le scriventi Organizzazioni sindacali hanno avuto modo di leggere
la nota da Lei inviata all'Aran in data 8 marzo 2002, n. OM.7701/X-750
avente ad oggetto "Ufficio territoriale del Governo di Latina
- quesito", che giudichiamo sbagliata nel metodo e nel merito.
Nel metodo. La controversia in atto presso l'UTG di Latina sull'accordo
relativo al locale Fondo di sede del 2001 non può essere risolta
con il solito parere ad altri Enti.
Nel merito. La questione attiene alla responsabilità ed alle decisione
di entrambe le parti firmatarie del contratto (Aran-OO.SS. di
categoria), in assenza, pertanto, di ulteriori regole pattizie
valgono soltanto quelle individuate dal CCNL.
Nello specifico, il contratto stabilisce che gli accordi decentrati
devono essere chiusi dalla delegazione di parte pubblica e da
due soggetti sindacali (R.S.U. ed OO.SS. di categoria territoriali
firmatarie del CCNL).
Si deve dedurre, quindi, che in presenza di un dissenso di uno
dei due soggetti sindacali (che devono esprimersi a maggioranza,
l'uno in quanto organismo collegiale, l'altro in quanto deve raggiungere
il 50 + 1 delle deleghe sindacali nell'ambito di riferimento,
il livello provinciale) l'accordo decentrato è imperfetto, quindi,
illegittimo.
Chiediamo, pertanto, di voler fornire precise indicazioni, in
tal senso, all'UTG che legge la presente per conoscenza, posto
che, secondo le scriventi, la eventuale riposta dell'Aran non
sarà considerata in alcun modo vincolante per le motivazioni appena
descritte.
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
Lino CECCARELLI - Paolo BONOMO - Aurelio MASSIMI