CIRCOLARE N° 31
2 maggio 2002

VALIDITA' ACCORDI DECENTRATI

Si trasmette copia della lettera unitaria inviata il 30 aprile scorso alla Direzione Centrale delle Risorse Umane, con la quale UIL-CGIL-CISL del Ministero dell'Interno precisano i parametri da tenere presenti quando gli accordi decentrati non raggiungano l'unanimità dei consensi da parte delle organizzazioni Sindacali aventi diritto a partecipare alla trattativa decentrata:

C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. MINISTERO DELL'INTERNO
Roma, 30 aprile 2002
Al Prefetto Stefano NARDUZZI
Direttore centrale risorse umane Dipartimento affari interni e territoriali Ministero dell'Interno
e, p.c. All'Ufficio territoriale del Governo di Latina
e, p.c. Alle Segreterie provinciali Cgil-Fp, Cisl-Fps e Uil-Pa di Latina

Le scriventi Organizzazioni sindacali hanno avuto modo di leggere la nota da Lei inviata all'Aran in data 8 marzo 2002, n. OM.7701/X-750 avente ad oggetto "Ufficio territoriale del Governo di Latina - quesito", che giudichiamo sbagliata nel metodo e nel merito.
Nel metodo. La controversia in atto presso l'UTG di Latina sull'accordo relativo al locale Fondo di sede del 2001 non può essere risolta con il solito parere ad altri Enti.
Nel merito. La questione attiene alla responsabilità ed alle decisione di entrambe le parti firmatarie del contratto (Aran-OO.SS. di categoria), in assenza, pertanto, di ulteriori regole pattizie valgono soltanto quelle individuate dal CCNL.
Nello specifico, il contratto stabilisce che gli accordi decentrati devono essere chiusi dalla delegazione di parte pubblica e da due soggetti sindacali (R.S.U. ed OO.SS. di categoria territoriali firmatarie del CCNL).
Si deve dedurre, quindi, che in presenza di un dissenso di uno dei due soggetti sindacali (che devono esprimersi a maggioranza, l'uno in quanto organismo collegiale, l'altro in quanto deve raggiungere il 50 + 1 delle deleghe sindacali nell'ambito di riferimento, il livello provinciale) l'accordo decentrato è imperfetto, quindi, illegittimo.
Chiediamo, pertanto, di voler fornire precise indicazioni, in tal senso, all'UTG che legge la presente per conoscenza, posto che, secondo le scriventi, la eventuale riposta dell'Aran non sarà considerata in alcun modo vincolante per le motivazioni appena descritte.
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
Lino CECCARELLI - Paolo BONOMO - Aurelio MASSIMI