CIRCOLARE N° 19
18 marzo 2002

CIRCOLARE ARAN: NO A INTERPRETAZIONI UNILATERALI DELLE NORME CONTRATTUALI!

IL 22 FEBBRAIO 2002 IL MINISTERO DELL'INTERNO, CON INSOLITA SOLLECITUDINE, HA INVIATO A TUTTE LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE, LA CIRCOLARE DELL'ARAN N° 1702, DEL 15 FEBBRAIO 2002, AVENTE PER OGGETTO "NOTA DI CHIARIMENTO IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI".
PERALTRO, COME GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL-PA SALVATORE BOSCO NELLA LETTERA CHE DI SEGUITO SI TRASCRIVE, L'ARAN NON PUO' FORNIRE INTERPRETAZIONI UNILATERALI DI NORME CONTRATTUALI INTERPRETAZIONI, OLTRETUTTO, LESIVE DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI.
PERTANTO, IN TUTTE LE SEDI CONTRATTUALI, VA NEGATA VALIDITA' ALLE INTERPRETAZIONI FORNITE IN MANIERA UNILATERALE DALL'ARAN CON LA SUCCITATA CIRCOLARE E QUESTO PERCHE', IN UN REGIME PATTIZIO, LE INTERPRETAZIONI, PER ESSERE VALIDE, DEVONO ESSERE CONCORDATE DA TUTTE E DUE LE PARTI CONTRAENTI.


Prof. Fantoni Guido
Presidente dell'ARAN

Egregio Presidente,
ancora una volta dobbiamo rilevare che l'ARAN, discostandosi dal più volte ribadito intento di non fornire alle amministrazioni interpretazioni unilaterali di clausole contrattuali, ha emanato la circolare 14 febbraio 2002 n. 1702, avente per oggetto: "note di chiarimenti in materia di relazioni sindacali" ed ha risposto direttamente ad un quesito del Ministero dell'Economia con lettera di prot. 16348 del 30.11.2001, sui congedi parentali.
Alcuni chiarimenti forniti rappresentano, come detto, interpretazioni unilaterali e non condivisibili di disposizioni contrattuali sulle quali, quindi, sarebbe stato opportuno un preventivo confronto tra le parti contraenti per addivenire ad una interpretazione autentica delle clausole controverse. In particolare segnaliamo i seguenti aspetti che trovano la scrivente organizzazione assolutamente in disaccordo con i chiarimenti forniti:

1) Art. 10 c. 2 lett. C del CCNL integrativo 16.5.2001
La disciplina generale dettata dalla nuova legge sui congedi parentali, per quanto riguarda l'astensione facoltativa prevede ora che la stessa possa essere fruita entro l'ottavo anno di vita del bambino, anziché entro il primo anno. La norma contrattuale che ha recepito integralmente tale nuova disciplina, nel dettare condizioni di miglior favore ha stabilito che i primi trenta giorni di tale assenza debbono essere retribuiti per intero. In nessun passaggio legislativo o contrattuale è possibile dedurre la limitazione al terzo anno di vita del bambino del beneficio in questione, come invece esplicitamente previsto, ad esempio, per la malattia del bambino. Appare oltretutto incomprensibile l'asserita limitazione anche dal punto di vista dei costi contrattuali che, come è evidente, non subiscono alcun aumento.

2) Relazioni sindacali
Sul problema relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni sindacali l'art. 10 del CCNL 7.8.1998 demanda al sistema delle relazioni sindacali la individuazione di strumenti idonei ad assicurare ai dirigenti sindacali l'effettivo svolgimento del mandato. La indicazione fornita alle amministrazioni, riguardante la necessità di utilizzare i permessi sindacali per la partecipazione a riunioni indette durante l'orario di lavoro, rappresenta una ingerenza indebita nell'autonomia negoziale delle parti, che ben potrebbero disporre altrimenti, ed una interpretazione della clausola contrattuale non desumibile dal contesto normativo né dalla volontà delle parti che a suo tempo hanno sottoscritto gli accordi.
Per quanto sopra, si richiede l'immediata apertura di un confronto per la interpretazione delle suddette clausole contrattuali.
Si resta in attesa di conoscere le Vostre determinazioni al riguardo, confidando che l'ARAN vorrà, per il futuro, astenersi dal fornire interpretazioni unilaterali di norme contrattuali lesive degli interessi dei lavoratori.
Distinti saluti. IL SEGRETARIO GENERALE (Salvatore BOSCO)