CIRCOLARE N° 19
18 marzo 2002
CIRCOLARE ARAN: NO A INTERPRETAZIONI UNILATERALI
DELLE NORME CONTRATTUALI!
IL 22 FEBBRAIO 2002 IL MINISTERO DELL'INTERNO,
CON INSOLITA SOLLECITUDINE, HA INVIATO A TUTTE LE STRUTTURE CENTRALI
E PERIFERICHE DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE, LA CIRCOLARE DELL'ARAN
N° 1702, DEL 15 FEBBRAIO 2002, AVENTE PER OGGETTO "NOTA DI CHIARIMENTO
IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI".
PERALTRO, COME GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO DAL SEGRETARIO GENERALE
DELLA UIL-PA SALVATORE BOSCO NELLA LETTERA CHE DI SEGUITO SI TRASCRIVE,
L'ARAN NON PUO' FORNIRE INTERPRETAZIONI UNILATERALI DI NORME CONTRATTUALI
INTERPRETAZIONI, OLTRETUTTO, LESIVE DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI.
PERTANTO, IN TUTTE LE SEDI CONTRATTUALI, VA NEGATA VALIDITA' ALLE
INTERPRETAZIONI FORNITE IN MANIERA UNILATERALE DALL'ARAN CON LA
SUCCITATA CIRCOLARE E QUESTO PERCHE', IN UN REGIME PATTIZIO, LE
INTERPRETAZIONI, PER ESSERE VALIDE, DEVONO ESSERE CONCORDATE DA
TUTTE E DUE LE PARTI CONTRAENTI.
Prof. Fantoni Guido
Presidente dell'ARAN
Egregio Presidente,
ancora una volta dobbiamo rilevare che l'ARAN, discostandosi dal
più volte ribadito intento di non fornire alle amministrazioni
interpretazioni unilaterali di clausole contrattuali, ha emanato
la circolare 14 febbraio 2002 n. 1702, avente per oggetto: "note
di chiarimenti in materia di relazioni sindacali" ed ha risposto
direttamente ad un quesito del Ministero dell'Economia con lettera
di prot. 16348 del 30.11.2001, sui congedi parentali.
Alcuni chiarimenti forniti rappresentano, come detto, interpretazioni
unilaterali e non condivisibili di disposizioni contrattuali sulle
quali, quindi, sarebbe stato opportuno un preventivo confronto
tra le parti contraenti per addivenire ad una interpretazione
autentica delle clausole controverse. In particolare segnaliamo
i seguenti aspetti che trovano la scrivente organizzazione assolutamente
in disaccordo con i chiarimenti forniti:
1) Art. 10 c. 2 lett. C del CCNL integrativo
16.5.2001
La disciplina generale dettata dalla nuova legge sui congedi parentali,
per quanto riguarda l'astensione facoltativa prevede ora che la
stessa possa essere fruita entro l'ottavo anno di vita del bambino,
anziché entro il primo anno. La norma contrattuale che ha recepito
integralmente tale nuova disciplina, nel dettare condizioni di
miglior favore ha stabilito che i primi trenta giorni di tale
assenza debbono essere retribuiti per intero. In nessun passaggio
legislativo o contrattuale è possibile dedurre la limitazione
al terzo anno di vita del bambino del beneficio in questione,
come invece esplicitamente previsto, ad esempio, per la malattia
del bambino. Appare oltretutto incomprensibile l'asserita limitazione
anche dal punto di vista dei costi contrattuali che, come è evidente,
non subiscono alcun aumento.
2) Relazioni sindacali
Sul problema relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni
sindacali l'art. 10 del CCNL 7.8.1998 demanda al sistema delle
relazioni sindacali la individuazione di strumenti idonei ad assicurare
ai dirigenti sindacali l'effettivo svolgimento del mandato. La
indicazione fornita alle amministrazioni, riguardante la necessità
di utilizzare i permessi sindacali per la partecipazione a riunioni
indette durante l'orario di lavoro, rappresenta una ingerenza
indebita nell'autonomia negoziale delle parti, che ben potrebbero
disporre altrimenti, ed una interpretazione della clausola contrattuale
non desumibile dal contesto normativo né dalla volontà delle parti
che a suo tempo hanno sottoscritto gli accordi.
Per quanto sopra, si richiede l'immediata apertura di un confronto
per la interpretazione delle suddette clausole contrattuali.
Si resta in attesa di conoscere le Vostre determinazioni al riguardo,
confidando che l'ARAN vorrà, per il futuro, astenersi dal fornire
interpretazioni unilaterali di norme contrattuali lesive degli
interessi dei lavoratori.
Distinti saluti. IL SEGRETARIO GENERALE (Salvatore BOSCO)